| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Toscana | 
| Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 5.3 trasporti | 
| Data: | 31/12/1999 | 
| Numero: | 72 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Modifica dell'art. 1 - Contenuti e finalità). | 
| Art. 2. (Modifica dell'Art. 6 - Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico). | 
| Art. 3. (Modifica all'Art. 10 - Funzioni della Regione). | 
| Art. 4. (Modifica dell'Art. 11 - Funzioni della Provincia). | 
| Art. 5. (Modifica dell'Art. 12 - Funzioni del Comune). | 
| Art. 6. (Modifica dell'Art. 13 - Servizi di trasporto pubblico programmati). | 
| Art. 7. (Modifica dell'Art. 14 - Servizi di trasporto pubblico autorizzati). | 
| Art. 8. (Modifica dell'art. 15 - Contratto di servizio). | 
| Art. 9. (Modifica dell'Art. 16 - Affidamento dei servizi). | 
| Art. 10. (Modifica dell'Art. 19 - Esercizio straordinario e sperimentale). | 
| Art. 11. (Modifica dell'Art. 20 - Accordi di programma per gli investimenti). | 
| Art. 12. (Modifica dell'Art. 23 - Vigilanza). | 
| Art. 13. (Modifica dell'Art. 24 - Sanzioni a carico delle aziende di trasporto). | 
| Art. 14. (Modifica dell'Art. 29 - Uscita delle Province dalla proprietà delle aziende di trasporto pubblico). | 
| Art. 15. (Modifica dell'Art. 30 - Trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi). | 
| Art. 16. (Modifica dell'Art. 31 - Proroga degli atti di affidamento, nonché delle disposizioni concernenti le sanzioni e le tariffe). | 
| Art. 17. (Modifica dell'Art. 32 - Decorrenza dei servizi autorizzati). | 
§ 5.3.49 - L.R. 31 dicembre 1999, n. 72.
Modifiche e integrazioni alla L.R. 42 del 31/7/1998 "Norme per il trasporto pubblico locale."
(B.U. 10 gennaio 2000, n. 1).
Art. 1. (Modifica dell'art. 1 - Contenuti e finalità).
1. [1].
2. [2].
Art. 2. (Modifica dell'Art. 6 - Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico).
1. - 3. [3].
     4. Il n. 9 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della 
Art. 3. (Modifica all'Art. 10 - Funzioni della Regione). [4]
Art. 4. (Modifica dell'Art. 11 - Funzioni della Provincia). [5]
Art. 5. (Modifica dell'Art. 12 - Funzioni del Comune). [6]
Art. 6. (Modifica dell'Art. 13 - Servizi di trasporto pubblico programmati).
     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della 
Art. 7. (Modifica dell'Art. 14 - Servizi di trasporto pubblico autorizzati). [7]
Art. 8. (Modifica dell'art. 15 - Contratto di servizio). [8]
Art. 9. (Modifica dell'Art. 16 - Affidamento dei servizi).
     1. Il comma 2 dell'articolo 16 della 
Art. 10. (Modifica dell'Art. 19 - Esercizio straordinario e sperimentale). [9]
Art. 11. (Modifica dell'Art. 20 - Accordi di programma per gli investimenti). [1]0
Art. 12. (Modifica dell'Art. 23 - Vigilanza). [1]1
Art. 13. (Modifica dell'Art. 24 - Sanzioni a carico delle aziende di trasporto). [1]2
Art. 14. (Modifica dell'Art. 29 - Uscita delle Province dalla proprietà delle aziende di trasporto pubblico). [1]3
Art. 15. (Modifica dell'Art. 30 - Trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi).
     1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 30 della 
Art. 16. (Modifica dell'Art. 31 - Proroga degli atti di affidamento, nonché delle disposizioni concernenti le sanzioni e le tariffe). [1]4
Art. 17. (Modifica dell'Art. 32 - Decorrenza dei servizi autorizzati). [1]5
La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Sostituisce l'alinea del comma 1, art. 1 della 
[2] Sostituisce la lettera d), comma 1, art. 1 della 
[3] Sostituiscono i numeri 1) e 2), lettera a) e il numero 2), lettera c), comma 2, art. 6 della 
[4] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 10 della 
[5] Sostituisce il comma 2, art. 11 della 
[6] Sostituisce l'art. 12 della 
[7] Sostituisce il comma 1, art. 14 della 
[8] Sostituisce il comma 3, art. 15 della 
[9] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 19 della 
[1]10 Sostituisce il comma 1, art. 20 della 
[1]11 Sostituisce il comma 2, art. 23 della 
[1]12 Sostituisce il comma 2, art. 24 della 
[1]13 Sostituisce i commi 1 e 2, art. 29 della 
[1]14 Sostituisce l'art. 31 della 
[1]15 Sostituisce il comma 1, art. 32 della