§ 5.1.107 - L.R. 2 agosto 2011, n. 36.
Modifiche all’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:02/08/2011
Numero:36


Sommario
Art. Unico.  Modifiche all’articolo 62 della l.r. 1/2005


§ 5.1.107 - L.R. 2 agosto 2011, n. 36. [1]

Modifiche all’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

(B.U. 5 agosto 2011, n. 39)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell’11 luglio 2011;

 

Considerato quanto segue:

1. Al fine di migliorare la prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico nell’ambito di una più coerente e funzionale pianificazione del territorio, è necessario rendere più efficace l’esito del controllo regionale, prevedendo che i comuni possano approvare i loro strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio solo dopo aver acquisito l’esito positivo del controllo da parte della struttura regionale competente;

 

Approva la presente legge

 

Art. Unico. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 1/2005

1. L’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

“Art. 62

Indagini geologiche

1. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti sono effettuate indagini atte a verificare la pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici, di dinamica costiera, idrogeologici e di rischio sismico del territorio a cui afferiscono. 2. In sede di formazione del regolamento urbanistico, dei piani complessi di intervento, dei piani attuativi, nonché delle relative varianti sono effettuate indagini geologiche dirette ad individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione per gli aspetti di cui al comma 1.

3. I tecnici abilitati certificano l’adeguatezza delle indagini ed attestano la compatibilità degli elaborati progettuali a dette indagini. 4. Le indagini di cui ai commi 1 e 2, sono effettuate in conformità alle direttive tecniche regionali emanate con il regolamento di cui al comma 7 e sono depositate presso le strutture regionali competenti, che effettuano il relativo controllo. 5. Nell’esercizio del controllo di cui al comma 4, le strutture regionali accertano la completezza della documentazione depositata ed effettuano la valutazione tecnica in ordine alla conformità delle indagini alle direttive tecniche regionali secondo quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7.

6. I comuni non possono procedere all’approvazione dei piani strutturali, delle relative varianti e degli atti di cui al comma 2, in caso di esito negativo del controllo delle strutture regionali competenti.

7. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, è approvato un regolamento che stabilisce in particolare:

a) le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all’obiettivo della riduzione del rischio sismico;

b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;

c) le modalità del controllo delle indagini geologiche da parte della struttura regionale competente, individuando gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio le cui indagini siano da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione.”.


[1] Abrogata dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.