§ 5.1.81 – L.R. 21 giugno 2006, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:21/06/2006
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 96 della l.r.1/2005.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 102 della l.r. 1/2005.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 105 della l.r.1/2005.
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 105 bis nella l.r.1/2005.
Art. 5.  Inserimento dell’articolo 105 ter alla l.r.1/2005.
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 105 quater alla l.r.1/2005.
Art. 7.  Inserimento dell’articolo 105 quinquies alla l.r.1/2005.
Art. 8.  Modifiche all’art. 106 della l.r.1/2005.
Art. 9.  Modifiche all’articolo 107 della l.r.1/2005.
Art. 9 bis.  Modifiche all’articolo 108 della l.r. 1/2005.
Art. 10.  Abrogazione dell’articolo 110 della l.r. 1/2005.
Art. 11.  Abrogazione dell’articolo 111 della l.r.1/2005.
Art. 12.  Modifiche all’articolo 115 della l.r.1/2005.
Art. 13.  Modifiche all’articolo 117 della l.r.1/2005.
Art. 14.  Modifiche all’articolo 118 della l.r.1/2005.
Art. 15.  Modifiche all’articolo 143 della l.r.1/2005.
Art. 16.  Inserimento dell’articolo 206 bis alla l.r.1/2005.
Art. 17.  Abrogazione dell’articolo 210, comma 4 bis della l.r.1/2005.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Termine per l’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 117 della l.r.1/2005.
Art. 20.  Abrogazioni.
Art. 21.  Norme finali e transitorie.
Art. 22.  Entrata in vigore.


§ 5.1.81 – L.R. 21 giugno 2006, n. 24. [1]

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche.

(B.U. 23 giugno 2006, n. 19).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 96 della l.r.1/2005.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 96 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) è aggiunto il seguente comma:

     “3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 105 e 105 ter, al fine di garantire la massima sicurezza delle costruzioni e la pubblica incolumità, qualora dall’individuazione delle zone sismiche e dalla classificazione effettuata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 in base ai criteri generali definiti dai decreti ministeriali di cui al comma 2 derivi il passaggio di una zona da un grado di sismicità maggiore ad uno minore, alle zone interessate dalla diversa classificazione, si applica comunque la normativa tecnica prescritta per la zona a sismicità maggiore.”

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 102 della l.r. 1/2005.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 102 della l.r.1/2005 sono aggiunti i seguenti commi:

     “1 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 105 e 105 ter, le sopraelevazioni di cui al presente articolo sono consentite solo previa certificazione del progettista che specifica l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

     1 ter. La certificazione di cui all’articolo 90, comma 2 del d.p.r. 380/2001 non è necessaria ai fini dell’autorizzazione per l’inizio dei lavori.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 105 della l.r.1/2005.

     1. L’articolo 105 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

     “Art. 105. Autorizzazione per l’inizio dei lavori nelle zone sismiche.

     1. Non si possono iniziare i lavori di costruzione, riparazione o sopraelevazione senza la preventiva autorizzazione scritta della struttura regionale competente in tutte le zone sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate negli atti di cui all’articolo 96, commi 2 e 3.

     2. Per la realizzazione degli interventi edilizi di cui al presente articolo, resta fermo l’obbligo di conseguire i necessari titoli abilitativi che possono essere richiesti e rilasciati anche prima dell’autorizzazione di cui al comma 1.

     3. I lavori sono diretti, nei limiti delle rispettive competenze, da professionisti iscritti ai relativi albi.

     4. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati:

     a) il progetto, in triplice copia debitamente firmato da professionisti iscritti nei relativi albi, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;

     b) la dichiarazione di cui all’articolo 107;

     c) l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 105 quinquies, comma 1.

     5. Il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

     6. Per le opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, la presentazione del progetto nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell’articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se effettuata dal costruttore.”.

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 105 bis nella l.r.1/2005.

     1. Dopo l’articolo 105 della l.r.1/2005, come modificato dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 105 bis. Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale.

     1. Nelle zone di cui all’articolo 105, l’interessato presenta la richiesta di autorizzazione alla struttura regionale competente.

     2. La struttura regionale competente verifica i progetti delle opere ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 105, accertando la corretta applicazione delle norme tecniche e dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere stesse.

     3. La verifica sui progetti, preso atto della relazione di calcolo asseverata dal progettista, è svolta considerando:

     a) l’idoneità del sito e della scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica;

     b) il rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni realizzate in zona sismica;

     c) la congruità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto.

     4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta ed è comunicata al richiedente ed al comune subito dopo il rilascio.

     5. Avverso il provvedimento relativo alla richiesta di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 4, è ammesso il ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

     6. Il ricorso gerarchico può essere presentato entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione dell’autorizzazione, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

     7. Salvo quanto previsto al comma 10, gli adempimenti di cui al presente articolo sono prescritti anche per le varianti le quali comportino mutamenti sostanziali alle strutture portanti e che, nel corso dei lavori, si intenda apportare al progetto originario presentato alla struttura regionale competente.

     8. Salvo quanto previsto al comma 10, le varianti che non comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti e che, nel corso dei lavori si intenda apportare al progetto originario presentato, sono assoggettate al mero preavviso scritto con contestuale deposito del progetto.

     9. Per varianti che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti si intendono quelle, individuate con il regolamento di cui all’articolo 117, che producono una significativa modiifica al comportamento strutturale del progetto originario.

     10. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 117, è necessario il preventivo rilascio dell’autorizzazione per tutte le varianti che, nel corso dei lavori, si intenda apportare al progetto originario presentato alla struttura regionale competente.”.

 

     Art. 5. Inserimento dell’articolo 105 ter alla l.r.1/2005.

     1. Dopo l’articolo 105 bis della l.r.1/2005, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 105 ter. Verifiche nelle zone a bassa sismicità.

     1. Fermo restando l’obbligo dei titoli abilitativi all’intervento edilizio, nelle zone, classificate ai sensi degli atti di cui all’articolo 96, commi 2 e 3, a bassa sismicità non si possono iniziare i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione, senza darne preavviso scritto, con contestuale deposito del progetto, alla struttura regionale competente.

     2. L’obbligo di dare il preavviso con contestuale deposito del progetto di cui al comma 1 sussiste anche con riferimento alle varianti che nel corso dei lavori si intenda apportare al progetto originario depositato.

     3. Nelle zone di cui al presente articolo, la struttura regionale competente, preso atto della relazione di calcolo asseverata dal progettista, effettua attività di vigilanza e verifica, sia dei progetti che dei lavori in corso o ultimati mediante il metodo a campione, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

     4. Qualora i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione abbiano ad oggetto opere di carattere strategico e rilevante, i progetti sono assoggettati obbligatoriamente a verifica.

     5. Le opere di carattere strategico e rilevante da assoggettare alla verifica obbligatoria sono individuate mediante deliberazione della Giunta regionale.”.

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 105 quater alla l.r.1/2005.

     1. Dopo l’articolo 105 ter della l.r.1/2005, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 105 quater. Procedimento per il deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità e modalità di svolgimento delle verifiche della struttura regionale.

     1. Nelle zone a bassa sismicità gli uffici rilasciano un attestato per l’avvenuto deposito dei progetti verificando la completezza degli elaborati.

     2. L’attestato per l’avvenuto deposito è rilasciato se al preavviso di cui all’articolo 105 ter è allegato:

     a) il progetto, in triplice copia e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;

     b) la dichiarazione di cui all’articolo 107;

     c) la relazione di calcolo asseverata dal progettista;

     d) l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 105 quinquies, comma 2.

     3. Il progetto allegato al preavviso deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

     4. Per le opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, la presentazione del progetto nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell’articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se effettuata dal costruttore.

     5. Il campione da assoggettare alle verifiche di cui all’articolo 105 ter, comma 3 è scelto, mensilmente, nella misura del 10 per cento dei preavvisi pervenuti nello stesso periodo, mediante sorteggio.

     6. E’ fatta salva la possibilità di differenziare, con il regolamento di cui all’articolo 117, la misura percentuale di campione da assoggettare a verifica in base alla valutazione del maggiore o minore grado di sismicità.

     7. Il sorteggio avviene entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello a cui esso si riferisce ed è immediatamente reso noto. Entro i sessanta giorni successivi è reso noto l’esito della verifica effettuata sui progetti oggetto di campionatura.

     8. I criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato sono stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 117, tenuto conto della natura e delle caratteristiche degli interventi.”.

 

     Art. 7. Inserimento dell’articolo 105 quinquies alla l.r.1/2005.

     1. Dopo l’articolo 105 quater della l.r.1/2005, introdotto dall’articolo 6 della presente legge è inserito il seguente articolo:

     “Art. 105 quinquies. Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti.

     1. Dal 1° ottobre 2006, per l’istruttoria della richiesta dell’autorizzazione di cui all’articolo 105 è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente, nella misura indicata nella tabella allegato A della presente legge.

     2. Dal 1° ottobre 2006, per l’istruttoria dei progetti assoggetti a deposito di cui all’articolo 105 ter è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente, nella misura indicata nella tabella allegato A della presente legge.

     3. Le modalità secondo cui effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con decreto del dirigente della struttura regionale competente.”.

 

     Art. 8. Modifiche all’art. 106 della l.r.1/2005.

     1. Il comma 1 dell’articolo 106 della l.r.1/2005 è sostituito dal seguente:

     “1. Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni di cui agli articoli 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105 ter e 105 quater, nonché a tutte le prescrizioni di cui ai decreti ministeriali previsti dall’articolo 96.”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 107 della l.r.1/2005.

     1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 107 della l.r.1/2005 è sostituita dalla seguente:

     “c) che gli elaborati progettuali possiedano i requisiti di completezza specificati dal regolamento di cui all’articolo 117;”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 107 è abrogato.

 

     Art. 9 bis. Modifiche all’articolo 108 della l.r. 1/2005.

     1. Il comma 4 dell’articolo 108 della l.r. 1/2005, è sostituito dal seguente:

     “4. La relazione di cui al comma 3 è depositata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori relativi alla struttura, presso la struttura regionale competente”.”.

 

     Art. 10. Abrogazione dell’articolo 110 della l.r. 1/2005.

     1. L’articolo 110 della l.r. 1/2005 è abrogato.

 

     Art. 11. Abrogazione dell’articolo 111 della l.r.1/2005.

     1. L’articolo 111 della l.r. 1/2005 è abrogato.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 115 della l.r.1/2005.

     1. L’articolo 115 della l.r.1/2005 è sostituito dal seguente:

     “1. I tecnici delle strutture regionali, provinciali e comunali, tutti gli agenti giurati a servizio delle province e dei comuni nonché ogni altro soggetto tenuto a compiti di vigilanza sulle costruzioni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, nelle zone sismiche individuate ai sensi dell’articolo 96, abbia adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 105 ovvero 105 ter.

     2. I tecnici della struttura regionale competente devono accertare altresì che le costruzioni, le riparazioni e le ricostruzioni procedano in conformità con le disposizioni del presente capo.”.

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 117 della l.r.1/2005.

     1. L’articolo 117 della l.r.1/2005 è sostituito dal seguente:

     “Articolo 117. Regolamento.

     1. Sono approvati uno o più regolamenti aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e di verifica sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico previsti dal presente capo.

     2. Il regolamento ovvero i regolamenti di cui al comma 1 individuano in particolare:

     a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali che devono essere allegati al progetto;

     b) le modalità di presentazione dei progetti concernenti le opere assoggettate al procedimento di deposito per le zone a bassa sismicità ai sensi dell’articolo 105 ter;

     c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività;

     d) le varianti, che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti, ai sensi dell’articolo 105 bis, comma 9;

     e) le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità da non assoggettare al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito;

     f) gli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità da assoggettare alla verifica obbligatorio ai sensi dell’articolo 105 ter, commi 4 e 5;

     g) la dimensione del campione e la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato;

     h) le differenziazioni, tra comuni, della dimensione del campione e della tipologia degli interventi da assoggettare a verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico stimato al livello del territorio regionale.”.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 118 della l.r.1/2005.

     1. L’articolo 118 della l.r.1/2005 è sostituito dal seguente:

     “Art. 118. Rilascio dei permessi di costruire e attestazioni di conformità in sanatoria nelle zone sismiche.

     1. Ai fini dell’accertamento di conformità in sanatoria di cui all’articolo 140, il progettista:

     a) richiede preventivamente l’autorizzazione per le opere situate nelle zone sismiche secondo le disposizioni del presente capo ovvero effettua il deposito del progetto nelle zone a bassa sismicità;

     b) effettua il deposito della certificazione del rispetto delle norme tecniche di cui al presente capo, nonché il deposito del certificato di collaudo laddove richiesto dalla normativa vigente.”.

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 143 della l.r.1/2005.

     1. L’articolo 143 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

     “Art. 143. Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo VI, capo V.

     1. Ove non soggette a sanzioni penali, le violazioni delle norme contenute nel titolo VI, capo V sono passibili di sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 5000,00.

     2. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente.”.

 

     Art. 16. Inserimento dell’articolo 206 bis alla l.r.1/2005.

     1. Dopo l’articolo 206 della l.r.1/2005 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 206 bis. Disposizioni transitorie relative al titolo VI, capo V.

     1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117 si applicano le disposizioni contenute nella decisione della Giunta regionale 30 dicembre 1982, n. 514 (Legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 – Disposizioni agli uffici regionali del genio civile circa il deposito dei progetti e le modalità di controllo) e nella deliberazione del Consiglio regionale 1 febbraio 1983, n. 75 (Legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 – Criteri per la scelta del campione da sottoporre a controllo), in quanto compatibili con la presente legge.

     2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117, le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili con la presente legge, si applicano anche con riferimento agli interventi da autorizzare ai sensi dell’articolo 105. In particolare si fa riferimento a tali disposizioni:

     a) per le modalità di presentazione dei progetti relativi alle opere da autorizzare ai sensi dell’articolo 105;

     b) per l’indicazione degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di autorizzazione.

     3. Fino alla data di entrata in vigore della deliberazione di cui all’articolo 105 ter, comma 5 resta in vigore la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2003, n. 604.”.

 

     Art. 17. Abrogazione dell’articolo 210, comma 4 bis della l.r.1/2005.

     1. Il comma 4 bis dell’articolo 210 della l.r.1/2005 è abrogato.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Le entrate di cui all’articolo 7 sono stimate in euro 2.410.500,00 annui. Per l’anno 2006 esse sono iscritte in bilancio, alla UPB di entrata n. 322 “Proventi diversi”, al momento e nella misura del loro effettivo accertamento; a partire dall’esercizio 2007 esse sono previste alla UPB di entrata n. 322 con legge di bilancio.

     2. Gli oneri per la prima applicazione della presente legge, assunti anche in deroga all’art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), sono stimati in euro 600.000,00 per il 2006 ed in euro 1.200.000,00 per il 2007 a valere sugli stanziamenti della UPB n. 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti” del bilancio di previsione annuale e pluriennale a legislazione vigente.

     3. Al bilancio di previsione 2006 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza: Anno 2006 In diminuzione: - UPB n. 741 “Fondi – spese correnti”, per euro 600.000,00; In aumento: - UPB n. 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti”, per euro 600.000,00. Anno 2007 In diminuzione: - UPB n. 741 “Fondi – spese correnti”, per euro 1.200.000,00; In aumento: UPB n. 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti”, per euro 1.200.000,00.

     4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 19. Termine per l’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 117 della l.r.1/2005.

     1. Il regolamento ovvero i regolamenti di cui all’articolo 117 della l.r. 1/2005, come modiificato dall’articolo 13 della presente legge, sono emanati entro 360 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. Abrogazioni.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la l.r. 88/1982 è abrogata, salvo quanto disposto dall’articolo 21, comma 2.

 

     Art. 21. Norme finali e transitorie.

     1. Gli articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater, come modificati o introdotti dalla presente legge, non si applicano alle varianti in corso d’opera di qualunque tipologia, concernenti progetti già depositati alla data del 10 maggio 2006.

     2. Alle varianti di cui al comma 1, si applica la disciplina di cui alla l.r. 88/1982.

 

     Art. 22. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (b.u.r.t.).

 

 

ALLEGATO A

 

Tabella ai sensi dell’articolo 105 quinquies della l.r.1/2005

Contributo per le spese di istruttoria

 

Tipologia

 

Autorizzazioni

Tariffa in euro

Tipologia

 

Depositi

Tariffa In euro

A

Tariffa per ciascun metro cubo

0,35

A

Tariffa per ciascun metro cubo

0,18

B

Tariffa per ciascun metro cubo

0,20

B

Tariffa per ciascun metro cubo

0,10

C

Per l’intero intervento

50,00

C

Per l’intero intervento

25,00

D

Per l’intero intervento

500,00

D

Per l’intero intervento

250,00

E

Per l’intero intervento

25,00

E

Per l’intero intervento

15,00

 

 

Tipologia A – Nuove costruzioni

Tipologia B – Adeguamento sismico

Tipologia C – Miglioramento Sismico

Tipologia D – Costruzioni a cui non è applicabile la tariffa per metro cubo (ad es., ponti, gallerie, muri sostegno, opere geotecniche, strade, piscine, viadotti)

Tipologie E - Varianti


[1] Abrogata dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.