§ 5.1.73 - L.R. 26 gennaio 2005, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Reviviscenza della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:26/01/2005
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 200 della l.r. 1/2005.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 210 della l.r. 1/2005.
Art. 3.  Reviviscenza della l.r. 88/1982.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 5.1.73 - L.R. 26 gennaio 2005, n. 15. [1]

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Reviviscenza della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).

(B.U. 27 gennaio 2005, n. 6).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 200 della l.r. 1/2005.

     1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 200 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) è abrogata.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 210 della l.r. 1/2005.

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 210 della l.r. 1/2005 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le disposizioni di cui al titolo VI, capo V, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117.”.

 

     Art. 3. Reviviscenza della l.r. 88/1982.

     1. La legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) ritorna in vigore ed è abrogata alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117 della l.r. 1/2005.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.