§ 4.3.3 - L.R. 30 aprile 1980, n. 36.
Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 cave torbiere e miniere
Data:30/04/1980
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Le attività di ricerca e coltivazione di cave e torbiere nel territorio della Regione, sono disciplinate dalla presente legge.
Art. 2.      Al fine di garantire un ordinato e armonico sviluppo socio-economico, la Giunta regionale predispone entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di piano regionale [...]
Art. 3.      Il piano delle attività estrattive di cui al precedente articolo avrà il seguente contenuto:
Art. 4.      Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla ricerca ed estrazione di materiali di cava e torbiera su terreni dei quali abbia la disponibilità deve chiederne autorizzazione al Comune [...]
Art. 4 bis. 
Art. 4 ter.  Norma transitoria.
Art. 5.      Della presentazione della domanda sarà data entro otto giorni, a cura del Comune o dei Comuni che l'hanno ricevuta, notizia alla Giunta regionale e al pubblico con avviso affisso all'albo [...]
Art. 6.      Entro 90 giorni dalla domanda dell'interessato, il Comune rilascia l'autorizzazione, con validità massima di 20 anni, dopo aver acquisito il parere della Commissione Tecnica di cui al successivo [...]
Art. 6 bis. 
Art. 7.      L'autorizzazione alla effettuazione dei lavori di ricerca contiene la delimitazione del territorio, l'indicazione dei mezzi da adoperare e l'obbligo della risistemazione dei siti.
Art. 8.      Il Comune, nel rilasciare l'autorizzazione si attiene ai contenuti fissati dalla Regione nel piano di cui all'art. 2 della presente legge.
Art. 9.      Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipulazione di una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Regione, da trascriversi nei registri immobiliari, nella quale sarà [...]
Art. 10.      Per gli oneri e gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione verso il Comune, è a questo conferito il potere di vigilanza, con la facoltà di adottare i conseguenti provvedimenti, ivi [...]
Art. 11.      Per tutte le coltivazioni di cave e torbiere che risultino in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e siano rispondenti alle vigenti disposizioni minerarie, i conduttori o gli [...]
Art. 12.      Coloro che proseguono l'attività estrattiva successivamente all'entrata in vigore della presente legge e cessino tale attività entro i termini di cui al primo, secondo e terzo comma
Art. 13.      Nel caso di inadempienza alle prescrizioni fissate dalla presente legge e dal provvedimento di autorizzazione, il Comune provvede a notificare all'imprenditore le trasgressioni accertate, [...]
Art. 14.      L'autorizzazione può essere revocata per sopravvenuti specifici motivi di interesse pubblico, con provvedimento del Comune che l'ha rilasciata e in tale provvedimento è determinata anche [...]
Art. 15.      La cessazione anticipata o la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a sessanta giorni dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
Art. 16.      Nei casi di decadenza dell'autorizzazione previsti dalla presente legge, qualora l'imprenditore sia il proprietario, viene disposto il passaggio della cava o torbiera al patrimonio indisponibile [...]
Art. 17.      La ricerca e la coltivazione di cave o torbiere senza la prescritta autorizzazione comporta l'obbligo di risarcimento dei danni e della esecuzione, a cura e spese del trasgressore, dei lavori di [...]
Art. 18.      In mancata esecuzione dell'ordine di eseguire le opere di sistemazione ambientale, all'attuazione delle stesse provvede il Comune, con recupero delle spese ai sensi del R.D. 14-4-1919, n. 639.
Art. 19.      All'autorizzazione di cui all'art. 4 della presente legge non sono soggette le escavazioni di sabbia e ghiaia dai corsi d'acqua e dai laghi effettuati in base a concessione rilasciata dai [...]
Art. 20.      I provvedimenti con i quali i Comuni negano l'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cave e torbiere, sospendono l'attività estrattiva, revocano le autorizzazioni concesse o [...]
Art. 21.      La Giunta regionale può dare in concessione a chi ne faccia richiesta la cava o torbiera entrata nel patrimonio indisponibile della Regione.
Art. 22.      Il rilascio e l'esercizio di concessioni riguardanti le cave e torbiere facenti parte del patrimonio della Regione, sono disciplinati dalle norme della presente legge e del R.D. 29 luglio 1927, [...]
Art. 23.      Al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle cave e torbiere contigue o vicine, conformemente ai fini della presente legge, la Giunta regionale promuove la costituzione di consorzi [...]
Art. 24.      Nella deliberazione costitutiva dei consorzi coattivi e nell'atto costitutivo dei consorzi volontari sono indicate le opere da eseguirsi, i termini d'inizio e compimento delle stesse, le [...]
Art. 25.      (Omissis)
Art. 26. 


§ 4.3.3 - L.R. 30 aprile 1980, n. 36.

Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere. [1] [*]

 

Art. 1.

     Le attività di ricerca e coltivazione di cave e torbiere nel territorio della Regione, sono disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     Al fine di garantire un ordinato e armonico sviluppo socio-economico, la Giunta regionale predispone entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di piano regionale delle attività estrattive, tenuto conto delle esigenze di tutela del lavoro e delle imprese, oltre che della salvaguardia territoriale e ambientale.

     Lo schema di piano di cui al precedente comma, è [1]/a inviato ai Comuni nel cui territorio ricadono le aree destinate ad escavazione, perché i relativi Consigli comunali esprimono i loro pareri entro trenta giorni dal ricevimento.

     Lo schema, unicamente ai pareri pervenuti è successivamente sottoposto all'esame di una conferenza regionale delle forze sociali interessate perché esprima le proprie osservazioni.

     Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha durata decennale.

     Entro tre mesi dall'approvazione del piano delle attività estrattive, i Comuni interessati dovranno adeguare ad esso gli strumenti urbanistici prevedendo anche, se del caso, nelle aree incluse nel piano stesso, la localizzazione di insediamenti industriali aventi finalità di prima o seconda lavorazione dei materiali estratti o comunque complementari all'attività di cava [2].

     Eventuali varianti al piano possono essere approvate con deliberazione del Consiglio regionale previa osservanza [2]/a delle procedure stabilite nel presente articolo.

     In caso di gravi calamità naturali, la Giunta regionale può autorizzare la coltivazione di giacimenti di cava al di fuori delle aree destinate dal piano regionale ad attività estrattive e ciò anche in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 3.

     Il piano delle attività estrattive di cui al precedente articolo avrà il seguente contenuto:

     a) individuazione delle aree favorevolmente indiziate e suscettibili di attività estrattive;

     b) delimitazione, su cartografia a scala opportuna effettuata tenendo conto delle compatibilità con i vincoli paesaggistici e idrogeologici, nonché con i programmi regionali di assetto del territorio, di parte o della totalità delle predette aree, al fine di una loro potenziale utilizzazione a scopo estrattivo, indicando, ove possibile e opportuno, soluzioni alternative;

     c) valutazione dei fabbisogni dei vari tipi di materiali effettuata secondo ipotesi a medio o lungo periodo, al fine di graduare nel tempo la utilizzazione delle aree di cui al punto precedente;

     d) delimitazione delle aree tra quelle individuate come da lettera b), nelle quali si può soddisfare il fabbisogno e quantificazione della parte di questa sufficiente a coprire la percentuale del fabbisogno stesso assegnata a ciascuna area;

     e) definizione dei criteri per la localizzazione delle singole attività estrattive da consentire all'interno delle aree delimitate secondo il precedente punto d) e per le modalità di coltivazione dei giacimenti.

     Tali criteri dovranno essere articolati e differenziati in relazione alle esigenze di salvaguardia dei valori dell'ambiente nel contemporaneo rispetto delle esigenze derivanti da necessità di ordine economico e produttivo.

 

     Art. 4.

     Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla ricerca ed estrazione di materiali di cava e torbiera su terreni dei quali abbia la disponibilità deve chiederne autorizzazione al Comune territorialmente interessato.

     Alla domanda di esercizio dell'attività estrattiva è allegato un progetto di coltivazione redatto da un ingegnere, da un geologo o da un perito minerario abilitati all'esercizio della professione.

     Per i progetti di minore difficoltà e/o rilevanza tecnica, la redazione del progetto può essere affidata anche ad un geometra abilitato all'esercizio della professione.

     La Commissione di cui al successivo art. 6 bis valuta la difficoltà e/o la rilevanza tecnica del progetto.

     Nel caso di redazione del progetto da parte del geologo o del geometra, la progettazione dell'organizzazione del lavoro e dell'uso razionale delle macchine, attrezzature ed impianti, deve essere oggetto di apposita relazione redatta da un ingegnere o da un perito minerario abilitati all'esercizio della professione. Il progetto di coltivazione, opportunamente dettagliato in relazione all'importanza dell'attività estrattiva ed alle complessità della situazione ambientale della zona interessata, è formato dalla seguente documentazione: [2]/b

     a) una relazione redatta da un geologo o da un ingegnere minerario abilitati all'esercizio della professione [2]/b sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrografiche e paesaggistiche del luogo di intervento, e sulle interferenze dell'attività estrattiva sulle medesime, corredata da due planimetrie a curve di livello di cui una in scala 1:10000, con l'ubicazione dell'area ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo, e l'altra in scala 1:20, se la planimetria in scala 1:10000 non risultasse disponibile, la relazione dovrà essere accompagnata da planimetria in scala 1:25000 contenente le indicazioni suddette, la relazione dovrà essere inoltre corredata da almeno due sezioni geologiche di dettaglio del terreno, di cui almeno una in scala 1:2000, e da fotografie idonee a riconoscere le caratteristiche essenziali dei luoghi, la realizzazione dovrà specificare le colture agricole e forestali esistenti;

     tale relazione deve sviluppare, inoltre, l'esame della tettonica del giacimento in coltivazione, evidenziando i sistemi principali di fratturazione e la eventuale presenza di faglie e di litoclasi di particolare entità. Per le cave di marmo e pietre da taglio la cartografia è completata da una carta delle fratture, realizzata su planimetria in scala 1:500, ove è riportato l'andamento - direzione ed angolo di immersione - delle principali fratture rilevate [3]/a;

     b) un piano indicativo di coltivazione corredato da planimetrie in scala 1:2000 a sezioni in scala che sia compresa tra 1:200 e 1:1000 atte a raffigurare l'assetto [3] che prevedibilmente il terreno verrà ad assumere in conseguenza dell'attività di coltivazione: dovranno essere indicate le zone di escavazione, la localizzazione delle aree di rispetto delle aree di deposito dei materiali estratti, gli impianti anche di prima lavorazione, le infrastrutture, i servizi, le recinzioni. Qualora fosse ritenuto necessario, in aggiunta a quelli previsti, potranno essere forniti o richiesti elaborati in scala più dettagliata;

     c) la indicazione delle opere, da realizzarsi per la urbanizzazione primaria e per l'allacciamento ai pubblici servizi, strettamente necessarie all'esercizio della coltivazione, corredata dalla relativa stima conformemente al progetto;

     d) la indicazione delle eventuali opere che sarà tenuta ad eseguire per assicurare lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi;

     e) una relazione sui metodi di coltivazione previsti e sul tipo di macchinari da impiegarsi;

     in tale relazione deve essere descritto in modo dettagliato il sistema di coltivazione principale adottato e gli eventuali sistemi integrativi con particolare evidenziazione della manodopera - numero e professionalità - e dei macchinari impiegati. Quando la coltivazione venga condotta a gradoni, questi devono avere caratteristiche altezza, larghezza e pendenza della scarpata calcolate in base alla natura della roccia, alla situazione giacimento-logica e strutturale nonché alle esigenze di sicurezza in relazione alle necessità pratiche della escavazione. Le dimensioni dei gradoni devono essere preventivamente specificate. I macchinari e le attrezzature impiegate, ove non interessati già a norme omologative, devono possedere certificazione di rispondenza alla vigente normativa di sicurezza, rilasciata da professionista qualificato. Ciascuna macchina deve comunque essere corredata da un manuale d'uso, nel quale siano chiaramente indicate le corrette operazioni e manovre consentite con la macchina stessa, nonché i requisiti del personale abilitato all'impiego. Si devono precisare anche le particolari modalità d'uso dei macchinari mobili che di volta in volta operano in situazioni diverse. I macchinari e le attrezzature sono sottoposti a controlli da parte dei servizi competenti.

     Il direttore dei lavori deve provvedere a fissare scadenze e modalità per la manutenzione di ogni macchinario [3]/a;

     f) un progetto di risistemazione graduale che preveda, compatibilmente con la natura e la localizzazione del giacimento, il rimodellamento del terreno, la ricostruzione del manto vegetale, il drenaggio delle aree già interessate alla coltivazione, altre opere che si rendessero necessarie; all'elenco delle opere dovrà accompagnarsi l'indicazione dei rispettivi tempi di realizzazione. Il progetto dovrà essere redatto su planimetrie quotate in scala non inferiore a 1:2000 e dovrà comprendere sezioni in numero e scala opportuna, dovrà inoltre essere precisata, ove necessario, la natura e la provenienza dei materiali da riporto, le essenze da mettere a dimora;

     g) la designazione di un tecnico qualificato quale direttore dei lavori. Per tecnico qualificato si intende l'ingegnere, il geologo [2]/c o il perito minerario abilitati all'esercizio della professione. Per la figura professionale del geometra, la possibilità di svolgere la direzione dei lavori, oltre all'abilitazione all'esercizio della professione, è subordinata alla frequenza di un corso di formazione professionale organizzato dalla Regione ed al superamento della relativa verifica finale [2]/d. Le imprese che occupano un numero uguale o superiore a 35 unità lavorative devono avere nel loro organico, a tempo pieno, un direttore dei lavori con la qualifica professionale precedentemente indicata. In ogni caso, ciascun professionista può esplicare la direzione dei lavori per un massimo di 5 imprese che non impieghino complessivamente più di 35 unità lavorative. Le cave in esercizio, a norma del successivo articolo n. 11, devono adeguarsi a quanto sopra disposto entro e non oltre il termine massimo di un anno per quelle in sotterraneo [2]/e, dalla data di pubblicazione della presente legge entro e non oltre il 31-12-1992 [*] per le altre [2]/f.

     In deroga a quanto disposto in precedenza, per le cave a cielo aperto che impiegano complessivamente meno di 35 unità lavorative, i geologi, i periti industriali ed i geometri che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino aver esercitata la funzione di direttore dei lavori da almeno due anni, possono continuare nell'esercizio di tale funzione subordinatamente all'obbligo di frequenza di specifici corsi di aggiornamento e superamento della relativa verifica finale. Tali corsi saranno organizzati dalla Regione direttamente e/o attraverso gli Enti delegati all'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge [3]/b.

 

     Art. 4 bis. [3]/c

     E' fatto obbligo di presentare, con frequenza biennale, piani intermedi di coltivazione che illustrino lo stato di avanzamento dei lavori.

     Eventuali varianti al progetto iniziale devono ottenere specifica preventiva autorizzazione. In tale caso il Comune si pronuncia sulla variante al progetto iniziale entro 90 giorni dalla presentazione della stessa. In mancanza di decisioni da parte del Comune, trascorso il termine di 90 giorni, l'istanza si intende accolta.

     L'introduzione di macchine e procedimenti produttivi diversi da quelli autorizzati deve essere notificata al Comune ed al competente Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della U.S.L.

 

     Art. 4 ter. Norma transitoria. [2]/g

     Per le cave a cielo aperto che impiegano complessivamente meno di 35 unità lavorative, i direttori di cava laureati o con diploma di scuola media superiore, con almeno un anno di anzianità nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, che non risultano in possesso dei titoli specifici indicati all'art. 1, 2° comma della presente legge, possono continuare nell'esercizio di tale mansione subordinatamente all'obbligo di frequenza di specifici corsi di formazione e superamento della relativa verifica finale con esame teorico-pratico.

     Tali corsi saranno organizzati dalla Regione direttamente e/o attraverso gli Enti delegati all'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale.

     I direttori dei lavori di cava a cielo aperto con meno di 35 unità lavorative che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato tale mansione da almeno tre anni e non in possesso dei titoli di studio di laurea o diploma di scuola media superiore, per continuare a svolgere la direzione dei lavori di cava devono iscriversi ai corsi di formazione indicanti al comma precedente e superare la relativa verifica finale con esame teorico-pratico. Per l'iscrizione ai corsi di formazione i soggetti di cui al presente comma devono superare un esame di ammissione teso a verificare la conoscenza di cognizioni fondamentali nella specifica disciplina. La commissione di esame è istituita con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 5.

     Della presentazione della domanda sarà data entro otto giorni, a cura del Comune o dei Comuni che l'hanno ricevuta, notizia alla Giunta regionale e al pubblico con avviso affisso all'albo pretorio.

     Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, chiunque abbia interesse ha diritto di prendere visione della domanda e degli allegati e di presentare osservazioni ed opposizioni.

 

     Art. 6.

     Entro 90 giorni dalla domanda dell'interessato, il Comune rilascia l'autorizzazione, con validità massima di 20 anni, dopo aver acquisito il parere della Commissione Tecnica di cui al successivo art. 6 bis [3]/d.

     L'autorizzazione può essere comunque di durata superiore a quella fissata da titoli diversi da quelli di proprietà e decadrà con la perdita della disponibilità del bene.

     Scaduto il termine di cui al 1° comma senza che sia stata comunicata la determinazione del Comune, colui che ha presentato istanza di autorizzazione può rivolgersi alla Regione con atto diretto al Presidente della Giunta regionale, da presentare nei successivi 30 giorni.

     Sull'istanza decide il Consiglio regionale su proposta della Giunta.

     In ogni caso, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al 3° comma senza che sia stata comunicata alcuna decisione, l'istanza si intende respinta.

     Nell'autorizzazione saranno stabiliti il piano ed i tempi della coltivazione, le modalità della sistemazione ambientale delle aree interessate e le garanzie da presentarsi nelle forme ammesse dalle leggi vigenti.

     Con il provvedimento di autorizzazione possono, altresì, imporsi vincoli alla coltivazione, tenendo conto delle condizioni geologiche ed idrogeologiche, della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi, e del preminente interesse pubblico.

     L'autorizzazione è strettamente personale ed è trasferibile, pena la decadenza della stessa, solo previo nulla osta del Comune che l'ha rilasciata.

     L'autorizzazione è rinnovabile, con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge, per un periodo non superiore a quello indicato nel 1° comma.

 

     Art. 6 bis. [4]/a

     La Commissione di cui all'art. 6 è istituita dai singoli Comuni.

     I Comuni associati a norma della L.R. 24-31986, n. 12 possono in alternativa istituire una Commissione unica.

     Nel caso di Comuni singoli la Commissione è composta come segue:

     - il Sindaco o suo delegato, che la presiede;

     - un funzionario tecnico del Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Unità Sanitaria Locale;

     - un funzionario del Genio Civile della Regione Toscana;

     - un funzionario dell'Ufficio Tecnico comunale preposto.

     Nel caso di Comuni associati la Commissione è composta come segue:

     - il Presidente dell'Associazione o suo delegato, che la presiede;

     - il Sindaco competente per territorio o suo delegato;

     - un funzionario tecnico del Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell'Unità Sanitaria Locale;

     - un funzionario del Genio Civile della Regione Toscana;

     - un funzionario dell'Ufficio Tecnico dell'Associazione o del singolo Comune,

     Per i Comuni facenti parte di Comunità Montane, la Commissione tecnica è istituita dalla Comunità Montana ed è composta come segue [2]/h:

     - il Presidente della Comunità Montana o suo delegato, che la presiede;

     - il Sindaco competente per territorio o suo delegato;

     - un funzionario tecnico del Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Unità Sanitaria Locale;

     - un funzionario del Genio Civile della Regione Toscana;

     - un funzionario dell'Ufficio Tecnico della Comunità Montana o del singolo Comune.

 

     Art. 7.

     L'autorizzazione alla effettuazione dei lavori di ricerca contiene la delimitazione del territorio, l'indicazione dei mezzi da adoperare e l'obbligo della risistemazione dei siti.

     L'autorizzazione per la coltivazione della cava ha per oggetto il complesso estrattivo, comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera individuato a norma dell'art. 4, lett. b) nonché le strade di servizio.

     Per la realizzazione delle opere al servizio della ricerca o del complesso estrattivo che debbano essere eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia il godimento può essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza a norma dell'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

 

     Art. 8.

     Il Comune, nel rilasciare l'autorizzazione si attiene ai contenuti fissati dalla Regione nel piano di cui all'art. 2 della presente legge.

     Nelle aree destinate alle attività di cava sono consentiti anche insediamenti industriali aventi finalità di prima o seconda lavorazione o comunque complementari all'attività medesima, in conformità a quanto previsto al precedente art. 2, quinto comma [4].

     Per le costruzioni o impianti comunque connessi con le attività autorizzate a norma della presente legge, il provvedimento di autorizzazione costituisce presupposto per il rilascio della concessione prevista dalla legge 281-1977, n. 10.

     Per le cave di prestito in caso di coltivazione temporanea in prossimità od in connessione funzionale con determinati interventi sul territorio, l'autorizzazione può essere rilasciata anche per aree a destinazione agricola, per una durata non superiore ad un anno, salvo proroga comunque limitata al tempo necessario alla realizzazione delle opere connesse e per una estensione dell'area non eccedente i metri quadri 5.000.

     La necessità di ricorrere a cave di prestito deve essere evidenziata con la relativa localizzazione e descrizione nel progetto dell'intervento cui esse risultino funzionali.

 

     Art. 9.

     Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipulazione di una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Regione, da trascriversi nei registri immobiliari, nella quale sarà previsto che il titolare della autorizzazione è tenuto alle spese di urbanizzazione primaria ed a quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi, all'esecuzione delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi ed alla risistemazione dei luoghi secondo il progetto di cui alla lett. f) dell'art. 4.

     Altre disposizioni a tutela degli interessi collettivi ed in considerazione di particolari situazioni, potranno essere inserite nella convenzione.

 

     Art. 10.

     Per gli oneri e gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione verso il Comune, è a questo conferito il potere di vigilanza, con la facoltà di adottare i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la sospensione dell'attività estrattiva in caso di violazioni che comportano pregiudizi particolarmente gravi.

     Al fine di cui al precedente comma il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mettere a disposizione dei funzionari delegati dal Comune i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

     L'imprenditore è inoltre tenuto a fornire all'amministrazione comunale e alla Giunta regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività di coltivazione.

     I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

     Il Comune informa periodicamente la Giunta regionale sull'andamento delle attività estrattive nel territorio comunale, con particolare riguardo agli aspetti ambientali.

 

     Art. 11.

     Per tutte le coltivazioni di cave e torbiere che risultino in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e siano rispondenti alle vigenti disposizioni minerarie, i conduttori o gli eventuali ad essi subentranti [5] sono tenuti ad inoltrare entro 360 giorni [6] dalla stessa data, domanda di autorizzazione a norma dell'art. 4 agli effetti e nei limiti del proseguimento delle attività.

     Nel caso in cui l'attività estrattiva sia stata sospesa posteriormente alla data del 31 maggio 1979, a richiesta del conduttore o dell'eventuale suo subentrante da avanzarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune fisserà un termine non superiore a tre mesi per la presentazione, ai sensi dell'art. 4, della domanda di autorizzazione per la ripresa dell'attività estrattiva [7].

     Nel caso in cui il conduttore o l'eventuale suo subentrante siano persone diverse dal proprietario della cava e lascino scadere inutilmente il termine di cui al primo comma, il Comune fisserà, su richiesta del proprietario della cava da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un termine non superiore a tre mesi per la presentazione, ai sensi dell'art. 4 della domanda di autorizzazione, a nome proprio e di suo avente causa per la ripresa dell'attività estrattiva [7].

     (Omissis) [8].

     Nelle more del rilascio dell'autorizzazione è consentito di proseguire la coltivazione in osservanza del progetto in base al quale la stessa è stata richiesta.

     Qualora l'autorizzazione non venga richiesta nei termini previsti al 1° 2° e 3° comma, l'attività estrattiva deve cessare alla scadenza dei termini stessi [9].

     Nel caso in cui l'imprenditore che non ha richiesto l'autorizzazione sia il proprietario della cava, la Giunta regionale ha facoltà di concedere la cava o torbiera a terzi, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 29-7-1927, n. 1443, come modificato dall'art. 7 del D.P.R. 28-6-1955, n. 620.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui il proprietario della cava non si sia avvalso della facoltà di cui al 3° comma del presente articolo [1]0.

 

     Art. 12.

     Coloro che proseguono l'attività estrattiva successivamente all'entrata in vigore della presente legge e cessino tale attività entro i termini di cui al primo, secondo e terzo comma [1]1 dell'articolo precedente o per diniego di autorizzazione, sono, in ogni caso, tenuti a provvedere alle opere di sistemazione del suolo secondo le prescrizioni che verranno stabilite dal Comune e nel termine dallo stesso indicato, nei limiti dell'attività svolta nel periodo suddetto.

     In caso di inottemperanza il Comune provvede alla esecuzione delle opere di sistemazione del suolo a spese dell'esercente.

 

     Art. 13.

     Nel caso di inadempienza alle prescrizioni fissate dalla presente legge e dal provvedimento di autorizzazione, il Comune provvede a notificare all'imprenditore le trasgressioni accertate, assegnandogli un termine di giorni 30 per la presentazione di controdeduzioni.

     Il Comune se non ritiene le controdeduzioni meritevoli di accoglimento o qualora il termine per le controdeduzioni sia scaduto senza che siano state presentate, applica la sanzione pecuniaria da L. 30.000 a L. 2.000.000 o, nei casi di particolare gravità, può dichiarare l'imprenditore decaduto dall'autorizzazione.

     L'imprenditore dichiarato decaduto è obbligato al risarcimento dei danni e ad eseguire le opere di risistemazione ambientale di cui alla lett. f) dell'art. 4 entro il termine fissato nella deliberazione di decadenza.

 

     Art. 14.

     L'autorizzazione può essere revocata per sopravvenuti specifici motivi di interesse pubblico, con provvedimento del Comune che l'ha rilasciata e in tale provvedimento è determinata anche l'indennità dovuta all'esercente.

 

     Art. 15.

     La cessazione anticipata o la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a sessanta giorni dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

     La mancata ottemperanza al disposto del presente articolo può comportare la decadenza dell'autorizzazione.

 

     Art. 16.

     Nei casi di decadenza dell'autorizzazione previsti dalla presente legge, qualora l'imprenditore sia il proprietario, viene disposto il passaggio della cava o torbiera al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Qualora l'imprenditore sia persona diversa dal proprietario, a quest'ultimo la Giunta regionale può fissare un termine non superiore a sei mesi, per chiedere una autorizzazione a nome proprio, o per farla chiedere ad un suo avente causa con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, la cava o torbiera dovrà considerarsi entrata nel patrimonio indisponibile della Regione [1]2.

     All'avente diritto è corrisposto da parte dell'eventuale concessionario subentrante, il valore attuale degli impianti, dei valori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.

     I diritti dei terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate all'avente diritto a termine del comma precedente.

 

     Art. 17.

     La ricerca e la coltivazione di cave o torbiere senza la prescritta autorizzazione comporta l'obbligo di risarcimento dei danni e della esecuzione, a cura e spese del trasgressore, dei lavori di sistemazione ambientale dell'area coltivata, stabiliti dal Comune entro il termine dal medesimo fissato, con ordinanza; il trasgressore è altresì soggetto a sanzioni pecuniarie non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 25.000.000.

     La violazione al disposto del 3° comma dell'art. 10 comporta la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

 

     Art. 18.

     In mancata esecuzione dell'ordine di eseguire le opere di sistemazione ambientale, all'attuazione delle stesse provvede il Comune, con recupero delle spese ai sensi del R.D. 14-4-1919, n. 639.

 

     Art. 19.

     All'autorizzazione di cui all'art. 4 della presente legge non sono soggette le escavazioni di sabbia e ghiaia dai corsi d'acqua e dai laghi effettuati in base a concessione rilasciata dai competenti organi della Regione, sentiti i Comuni interessati e, ove esistono, le Comunità Montane ed i consorzi idraulici.

     Per l'apertura di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo forestale resta fermo l'obbligo di richiedere ed ottenere anche l'autorizzazione regionale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 20.

     I provvedimenti con i quali i Comuni negano l'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cave e torbiere, sospendono l'attività estrattiva, revocano le autorizzazioni concesse o dichiarano la decadenza degli imprenditori sono impugnabili entro trenta giorni dalla loro notificazione con ricorsi alla Giunta regionale.

     I ricorsi sono decisi in via definitiva dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

 

     Art. 21.

     La Giunta regionale può dare in concessione a chi ne faccia richiesta la cava o torbiera entrata nel patrimonio indisponibile della Regione.

     In tal caso la Giunta regionale determina il valore dei beni diversi dalla cava o torbiera e dagli impianti, dai lavori utilizzabili e dal materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera di cui all'art. 45 del R.D. 29-7-1927, n. 1443 e successive modificazioni, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 22-10-1971, n. 865 e successive modificazioni.

     Alla domanda intesa ad ottenere la concessione rivolta alla Giunta regionale deve essere allegata la documentazione di cui all'art. 4.

     Ottenuta la concessione, l'interessato deve sempre munirsi della autorizzazione comunale per la coltivazione della cava o torbiera di cui all'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 22.

     Il rilascio e l'esercizio di concessioni riguardanti le cave e torbiere facenti parte del patrimonio della Regione, sono disciplinati dalle norme della presente legge e del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 in quanto applicabili.

 

     Art. 23.

     Al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle cave e torbiere contigue o vicine, conformemente ai fini della presente legge, la Giunta regionale promuove la costituzione di consorzi volontari tra imprese per la esecuzione, manutenzione e uso di opera ed attrezzature al servizio di tali attività.

     Qualora si renda necessaria la costituzione del consorzio e manchi l'iniziativa volontaristica degli imprenditori, la Giunta regionale può costituire consorzi coattivi.

     Gli atti costitutivi dei consorzi volontari devono essere trasmessi per notizia alla Giunta regionale o al Comune o ai Comuni territorialmente interessati entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.

 

     Art. 24.

     Nella deliberazione costitutiva dei consorzi coattivi e nell'atto costitutivo dei consorzi volontari sono indicate le opere da eseguirsi, i termini d'inizio e compimento delle stesse, le condizioni imposte ai consorziati.

     Le quote consortili sono stabilite in proporzione al vantaggio di ciascun consorzio.

     Qualora, per cause imputabili all'amministrazione consortile alcune opere non siano ultimate nei termini indicati, la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, può nominare un Commissario il quale provvede, a spese del Consorzio di cui assume la rappresentanza e la amministrazione, all'esecuzione delle opere stesse.

     Il Commissario invita i consorziati a depositare le rispettive quote di spesa, compresa quella di amministrazione, presso un istituto di credito su conto vincolato.

     Al consorzio che non intenda partecipare alle spese ripartite può essere applicata la sanzione della decadenza dall'autorizzazione e, ove del caso, dalla concessione.

 

     Art. 25.

     (Omissis) [1]4.

 

     Art. 26. [1]3

     Per le coltivazioni di cave e torbiere in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ove il richiedente l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 11, sia persona diversa dal proprietario, è data ai Comuni facoltà di prescindere dalla trascrizione nei registri immobiliari della convenzione prevista dall'art. 9.

 

 


[1] Si vedano anche le LL.RR. 7 maggio 1985, n. 55 e 5 dicembre 1995, n. 104.

[*] Legge abrogata dall'art. 40, comma 1 lett. a), della L.R. 3 novembre 1998, n. 78. Conserva validità per i punti di cui agli artt. 38 e 39 della stessa L.R. 3 novembre 1998, n. 78.

[1]1/a V. B.U. 13 febbraio 1985, n. 7, parte prima, «Errata corrige».

[2] Comma così sostituito con L.R. 11 maggio 1981, n. 44, art. 2.

[2]2/a V. B.U. 4 maggio 1983, n. 22, parte prima, «Errata corrige».

[2]2/b Comma già in parte modificato con L.R. 1 settembre 1988, n. 65, art. 2, è così sostituito con L.R. 10 ottobre 1990, n. 65 art. 1.

[2]2/b Comma già in parte modificato con L.R. 1 settembre 1988, n. 65, art. 2, è così sostituito con L.R. 10 ottobre 1990, n. 65 art. 1.

[3]3/a Periodo aggiunto con L.R. 1 settembre 1988, n. 65, art. 2.

[3] Parole così sostituite con L.R. 13 novembre 1980, n. 84, art. 1.

[3]3/a Periodo aggiunto con L.R. 1 settembre 1988, n. 65, art. 2.

[2]2/c Espressione aggiunta con L.R. 10 ottobre 1990, n. 65 art. 1.

[2]2/d Frase aggiunta con L.R. 10 ottobre 1990, n. 65 art. 1.

[2]2/e Frase soppressa con L.R. 10 ottobre 1990, n. 65 art. 1.

[*] Legge abrogata dall'art. 40, comma 1 lett. a), della L.R. 3 novembre 1998, n. 78. Conserva validità per i punti di cui agli artt. 38 e 39 della stessa L.R. 3 novembre 1998, n. 78.

[2]2/f Frase aggiunta con L.R. 10 ottobre 1990, n. 65 art. 1.

[3]3/b Lettera sostituita con L.R. 1 settembre 1988, n. 65, art. 2.

[3]3/c Articolo aggiunto con L.R. 1 settembre 1988, n. 65, art. 3.

[2]2/g Articolo introdotto con L.R. 10 ottobre 1990, n. 65 art. 2.

[3]3/d Comma così modificato con L.R. 1 settembre 1988, n. 65, art. 4.

[4]4/a Articolo aggiunto con L.R. 1 settembre 1988, n. 65, art. 5.

[2]2/h Comma così sostituito con L.R. 10 ottobre 1990, n. 65 art. 3.

[4] Comma così sostituito con L.R. 11 maggio 1981, n. 44, art. 3, cit.

[5] Parole aggiunte con L.R. 11 maggio 1981, n. 44, cit., art. 4.

[6] Parole così sostituite con L.R. 13 novembre 1980, n. 84, cit., art. 2.

[7] Comma aggiunto con L.R. 11 maggio 1981, n. 44, cit., art. 4.

[7] Comma aggiunto con L.R. 11 maggio 1981, n. 44, cit., art. 4.

[8] Commi 4° e 5° abrogati con art. 41 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[9] Comma così sostituito con L.R. 11 maggio 1981, n. 44, cit., art. 4.

[1]10 Comma aggiunto con L.R. 11 maggio 1981, n. 44, cit., art. 4.

[1]11 Parole così sostituite con L.R. 11 maggio 1981, n. 44, cit., art. 5.

[1]12 Comma così sostituito con L.R. 11 maggio 1981, n. 44, cit., art. 6.

[1]14 Articolo abrogato con art. 41 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[1]13 Articolo aggiunto con L.R. 11 maggio 1981, n. 44, cit., art. 7.