§ 6.1.171 - L.P. 26 ottobre 2009, n. 11.
Inserimento dell’articolo 55 bis nella legge sui contratti e sui beni provinciali, relativo ai servizi affidati alla Croce rossa italiana


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:26/10/2009
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 55 bis nella legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 6.1.171 - L.P. 26 ottobre 2009, n. 11.

Inserimento dell’articolo 55 bis nella legge sui contratti e sui beni provinciali, relativo ai servizi affidati alla Croce rossa italiana

(B.U. 27 ottobre 2009, n. 44 - S.O. n. 5)

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 55 bis nella legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)

1. Dopo l’articolo 55 della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:

"Art. 55 bis. Disposizioni particolari

1. I servizi già affidati alla Croce rossa italiana territorialmente competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data di entrata in vigore di quest’articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di convenzioni che regolano i rapporti economici e le modalità di svolgimento dei servizi stessi."

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.