§ 5.5.23 - L.P. 10 giugno 1991, n. 11.
Promozione e diffusione della cultura della pace.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:10/06/1991
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Forum trentino per la pace e i diritti umani.
Art. 3.  Composizione dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani.
Art. 4.  Funzionamento dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani.
Art. 5.  Compiti dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani.
Art. 6.  Composizione e funzionamento del consiglio per la pace e i diritti umani.
Art. 7.  Compiti del consiglio per la pace e i diritti umani.
Art. 8.  Elezioni e compiti del presidente del Forum trentino per la pace e i diritti umani.
Art. 9.  Attività di promozione e di ricerca.
Art. 10.  Funzionamento del Forum trentino per la pace e i diritti umani.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.  Copertura degli oneri.
Art. 13.  Variazioni di bilancio.


§ 5.5.23 - L.P. 10 giugno 1991, n. 11. [1]

Promozione e diffusione della cultura della pace.

(B.U. 18 giugno 1991, n. 26).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. la Provincia autonoma di Trento, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, sulla base del principio di sussidiarietà [2].

     2. A tal fine la Provincia autonoma di Trento promuove la cultura della pace attraverso gli interventi disciplinati dalle vigenti leggi provinciali in materia di sostegno alla cooperazione per lo sviluppo, di emigrazione e di immigrazione straniera extracomunitaria, di diritto allo studio, di formazione professionale e di cultura.

     3. La Provincia autonoma di Trento promuove inoltre una migliore conoscenza dei problemi della pace, dei diritti umani, della solidarietà tra i popoli e delle modalità non violente di risoluzione dei conflitti, avvalendosi prioritariamente delle iniziative, degli studi, delle ricerche e della documentazione di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. Forum trentino per la pace e i diritti umani.

     1. E' istituito il Forum trentino per la pace e i diritti umani quale organismo permanente al fine di garantire una partecipata realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

     2. Sono organi del Forum trentino per la pace e i diritti umani:

     a) l'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani;

     b) il consiglio per la pace e i diritti umani;

     c) il presidente del Forum trentino per la pace e i diritti umani.

 

     Art. 3. Composizione dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani. [3]

     1. L'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani è composta:

     a) dal Presidente della Giunta provinciale o dall'Assessore al quale è affidata la materia delle attività culturali o della solidarietà internazionale;

     b) dal Presidente del Consiglio provinciale o da un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato;

     c) da tre consiglieri provinciali, di cui due appartenenti alle minoranze presenti nel Consiglio provinciale, designati dal Consiglio provinciale;

     d) da due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consorzio dei comuni trentini, scelti tra i partecipanti al coordinamento dei comuni per la pace;

     e) da quattro rappresentanti designati rispettivamente dalla fondazione Museo storico in Trento, dal Museo storico italiano della guerra, dalla fondazione Opera campana dei caduti, dalla fondazione Città della pace;

     e bis) da un rappresentante dell'Università degli studi di Trento, designato dal senato accademico;

     e ter) da un rappresentante dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE);

     f) da un rappresentante per ogni associazione o comitato, operante nell'ambito del territorio provinciale, che nello statuto preveda, da almeno un anno, tra gli scopi sociali, in forma espressa, iniziative nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della difesa popolare non violenta, della pace, del disarmo, del servizio civile, comprovate da una relazione sull'attività svolta con riferimento almeno all'ultimo anno. [4]

     2. L'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani è nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura [5].

     3. I soggetti di cui al comma 1, lettera f), entro sessanta giorni dall'inizio della legislatura, inviano alla presidenza del Consiglio provinciale copia dello statuto e la relazione di cui al comma 1, lettera f) [6].

     4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio accerta l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera f). Le associazioni o i comitati considerati in possesso dei requisiti designano il proprio rappresentante nell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani entro il termine perentorio di trenta giorni [7].

     5. Nel corso della legislatura, i soggetti di cui al comma 1, lettera f), che non fanno parte dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani, inviano alla presidenza del Consiglio provinciale, entro il 31 dicembre, copia dello statuto e la relazione di cui al comma 1, lettera f). L'Ufficio di presidenza accerta, entro il successivo mese di febbraio, l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera f), e le associazioni o i comitati considerati in possesso dei requisiti designano il proprio rappresentante nell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani ai sensi del comma 4 [8].

 

     Art. 4. Funzionamento dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani. [9]

     1. L'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani è insediata dal Presidente del Consiglio provinciale.

     2. Le sedute dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani sono pubbliche ed hanno frequenza almeno annuale.

     3. L'assemblea è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti; la riunione in tal caso potrà avere luogo entro un'ora.

     4. Il presidente dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani può invitare a partecipare alle riunioni dell'assemblea stessa, senza diritto di voto, rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni o amministrazioni, interessati agli argomenti posti in esame.

     5. L'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani si riunisce su convocazione del presidente o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

     6. Le deliberazioni dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani sono adottate a maggioranza dei presenti salvo i casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b).

 

     Art. 5. Compiti dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani.

     1. All'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani spetta:

     a) eleggere il presidente ed il vicepresidente dell'assemblea e del consiglio;

     b) eleggere i componenti del consiglio per la pace e i diritti umani, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);

     c) adottare il programma annuale e pluriennale di attività;

     d) esprimere i pareri sulle questioni sottoposte dal consiglio per la pace e i diritti umani.

 

     Art. 6. Composizione e funzionamento del consiglio per la pace e i diritti umani.

     1. Il consiglio per la pace e i diritti umani è composto:

     a) da quindici componenti dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani, eletti nel proprio seno, con voto limitato ai due terzi, scelti fra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f). Risultano eletti i soggetti che ottengono il maggior numero di voti; qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti, si procede a votazione di ballottaggio tra essi. E' comunque garantita l'elezione di almeno due componenti scelti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) [10];

     b) dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e bis) ed e ter) [11].

     2. Le sedute del consiglio per la pace e i diritti umani hanno frequenza almeno semestrale, possono essere convocate su richiesta di un terzo dei componenti e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

     3. Le sedute del consiglio per la pace e i diritti umani non sono pubbliche.

     4. Le deliberazioni del consiglio per la pace e i diritti umani sono adottate a maggioranza dei presenti.

 

     Art. 7. Compiti del consiglio per la pace e i diritti umani.

     1. Al consiglio per la pace e i diritti umani spetta:

     a) favorire lo svolgimento coordinato delle attività, attinenti alle finalità di cui alla presente legge, delle associazioni e dei comitati;

     b) realizzare iniziative e manifestazioni di particolare interesse ai fini della cultura della pace, della solidarietà fra i popoli e dei diritti umani;

     c) formulare proposte e fornire consulenze alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale in ordine alla promozione o all'adesione ad iniziative in sintonia con le finalità di cui alla presente legge;

     d) favorire, in collaborazione con il competente servizio provinciale, l'introduzione nei programmi delle scuole dello studio dei problemi della pace e dei diritti degli uomini;

     e) promuovere, in collaborazione con il competente servizio provinciale, la realizzazione di sussidi didattici e audiovisivi sui problemi della pace e della solidarietà fra i popoli, per le scuole di ogni ordine e grado e per le associazioni pubbliche e private che ne facciano richiesta;

     f) promuovere, in collaborazione con il competente servizio provinciale, l'istituzione di borse di studio per ricerche condotte da studenti delle scuole di ogni ordine e grado e dell'Università di Trento su tematiche attinenti alle finalità di cui alla presente legge;

     g) formulare proposte alla Giunta provinciale in relazione agli strumenti di programmazione degli interventi provinciali in materia di cultura, di emigrazione, di immigrazione, di solidarietà internazionale, di istruzione, di formazione e di politiche giovanili [12];

     h) predisporre il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani;

     i) determinare gli incarichi, le consulenze e le convenzioni inerenti alle finalità della presente legge [13].

     2. Il consiglio per la pace e i diritti umani adotta un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.

 

     Art. 8. Elezioni e compiti del presidente del Forum trentino per la pace e i diritti umani.

     1. Il presidente è eletto dall'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani, tra i propri componenti, a maggioranza assoluta [14].

     2. Il presidente del Forum trentino per la pace e i diritti umani convoca e presiede l'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani ed il consiglio per la pace e i diritti umani.

     3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente, eletto dall'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani a maggioranza assoluta fra i componenti del consiglio per la pace e i diritti umani [15].

 

     Art. 9. Attività di promozione e di ricerca. [16]

     1. Il consiglio per la pace e i diritti umani promuove e svolge attività di documentazione e ricerca nelle materie di cui alla presente legge, anche attraverso centri di documentazione.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 vengono attivate, in via prioritaria, presso le strutture messe a disposizione gratuita dalla Provincia, dai comuni o da altri enti.

     3. Il consiglio per la pace e i diritti umani promuove altresì rapporti con istituti di ricerca, associazioni, enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per favorire lo studio, la conoscenza ed il coordinamento delle iniziative e delle ricerche sui temi della pace, della solidarietà tra i popoli e dei diritti umani.

     4. Il consiglio per la pace e i diritti umani può inoltre proporre la stipulazione di convenzioni con gli istituti di ricerca, le associazioni, gli enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, di cui al comma 3, ed in particolare con la fondazione Museo storico in Trento, il Museo storico italiano della guerra, la Fondazione opera campana dei caduti, la fondazione Città della pace, l'Università e l'IPRASE, che disciplinino lo sviluppo di ricerche ed iniziative anche comuni in tema:

     a) di pace e di diritti fondamentali degli uomini e dei popoli;

     b) di rapporti tra organizzazione economico-produttiva, ricerca scientifica e innovazione tecnologica nel quadro di sviluppo di una politica della pace e del disarmo;

     c) di esperienze, di ragioni storiche e di prospettive del principio della non violenza;

     d) di pedagogia e di didattica diretta alla produzione di programmi di formazione e di sussidi scolastici informati alla cultura della pace. [17]

 

     Art. 10. Funzionamento del Forum trentino per la pace e i diritti umani. [18]

     1. Per il proprio funzionamento il Forum trentino per la pace e i diritti umani si avvale della collaborazione di prestazioni volontarie, nonché di operatori in servizio civile messi a disposizione dalla Giunta provinciale. Si avvale altresì di una segreteria tecnica incardinata presso il Consiglio provinciale [19].

     2. Qualora sia necessario assumere spese o affidare incarichi di collaborazione per le finalità di cui alla presente legge, su conforme richiesta del consiglio per la pace e i diritti umani, provvede il Consiglio provinciale.

     2 bis. Per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 e per le relative spese, su conforme richiesta del consiglio per la pace e i diritti umani, provvede la Giunta provinciale.

     3. Per la partecipazione alle sedute dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani e del consiglio per la pace e i diritti umani non vengono corrisposti emolumenti o gettoni di presenza; viene peraltro corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura applicata al personale provinciale. Possono altresì essere corrisposti gettoni di presenza nella misura stabilita dalle leggi provinciali che disciplinano l'attività dei comitati e commissioni, per il funzionamento di gruppi di lavoro deliberati dal consiglio per la pace e i diritti umani.

 

     Art. 11. Norma transitoria.

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), inviano alla Presidenza del Consiglio copia del proprio statuto per la prima costituzione dell'assemblea del Forum trentino per la pace.

 

     Art. 12. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di Lire 2.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 10, comma 3, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

     2. Al maggior onere, valutato nell'importo di Lire 3.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 10, comma 3, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1991/1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

     3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

     4. Per i fini di cui all'articolo 10, comma 2, con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa.

 

     Art. 13. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all'articolo 12 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo articolo 12.


[1] Per effetto dell'art. 5 della L.P. 8 febbraio 2007, n. 2, negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 della presente legge le parole: "Forum trentino per la pace" sono sostituite dalle seguenti: "Forum trentino per la pace e i diritti umani"; per effetto dello stesso art. 5 della L.P. 8 febbraio 2007, n. 2, negli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge le parole: "consiglio per la pace" sono sostituite dalle seguenti: "consiglio per la pace e i diritti umani".

[2] Comma così modificato dall'art. 6 della L.P. 8 febbraio 2007, n. 2.

[3] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 8 novembre 1993, n. 34.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 8 febbraio 2007, n. 2.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[6] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 8 febbraio 2007, n. 2.

[7] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 8 febbraio 2007, n. 2.

[8] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 8 febbraio 2007, n. 2.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 8 novembre 1993, n. 34.

[10] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.P. 8 febbraio 2007, n. 2.

[11] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 8 novembre 1993, n. 34.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.P. 8 febbraio 2007, n. 2.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.P. 8 novembre 1993, n. 34.

[14] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.P. 8 febbraio 2007, n. 2.

[15] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.P. 8 novembre 1993, n. 34.

[16] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.P. 8 novembre 1993, n. 34.

[17] Comma così modificato dall'art. 11 della L.P. 8 febbraio 2007, n. 2.

[18] Articolo così modificato dall'art. 7 della L.P. 8 novembre 1993, n. 34.

[19] Comma così modificato dall'art. 12 della L.P. 8 febbraio 2007, n. 2.