§ 4.5.9 - Legge Provinciale 12 febbraio 1973, n. 9. [*]
Contributi per favorire la dotazione delle camere degli esercizi alberghieri con impianti igienico-sanitari.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:12/02/1973
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di favorire la dotazione con impianti igienico-sanitari di camere negli esistenti esercizi alberghieri, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere, con le modalità e nella misura [...]
Art. 2.      1. I contributi sono concessi sempreché il richiedente si impegni a dotare almeno 4 camere con una delle seguenti serie di impianti igienico- sanitari:
Art. 3.      1. Per ciascuna serie di impianti igienico-sanitari apprestata, sono concessi contributi in conto capitale nella misura sottoindicata:
Art. 4.      1. Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per l'esecuzione dello stesso impianto, con altre provvidenze previste dalla legislazione vigente.
Art. 5.      1. La domanda per la concessione del contributo dovrà venire controfirmata anche dal proprietario dell'immobile, qualora il richiedente sia usufruttuario o affittuario dell'esercizio [...]
Art. 6.      1. La concessione del contributo, nonché l'assegnazione del termine entro il quale gli impianti devono essere realizzati, sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale, previo esame, [...]
Art. 7.      1. Il contributo è corrisposto ai beneficiari in unica soluzione dopo l'accertamento, da parte dell'assessorato competente in materia di turismo, della regolare realizzazione degli impianti
Art. 8.      1. La liquidazione del contributo subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, di apposita dichiarazione impegnativa di mantenimento della
Art. 9.      1. Nella prima applicazione, le provvidenze disposte con la presente legge possono essere concesse anche a coloro che abbiano già realizzato gli impianti, purchè l'inizio dei lavori non risulti, [...]
Art. 10.      1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.
Art. 11.      (Omissis)


§ 4.5.9 - Legge Provinciale 12 febbraio 1973, n. 9. [*]

Contributi per favorire la dotazione delle camere degli esercizi alberghieri con impianti igienico-sanitari.

(B.U. 27 febbraio 1973, n. 10).

 

Art. 1.

     1. Al fine di favorire la dotazione con impianti igienico-sanitari di camere negli esistenti esercizi alberghieri, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere, con le modalità e nella misura di cui agli articoli seguenti, contributi in conto capitale a favore dei proprietari, usufruttuari o affittuari degli esercizi medesimi.

 

     Art. 2.

     1. I contributi sono concessi sempreché il richiedente si impegni a dotare almeno 4 camere con una delle seguenti serie di impianti igienico- sanitari:

     a) lavabo, vasca da bagno o piatto doccia, bidet e vaso;

     b) lavabo, vasca da bagno o piatto doccia e vaso.

     2. Ogni dieci camere apprestate, l'esercizio alberghiero dovrà essere dotato di un servizio per il personale da realizzarsi con una delle serie di impianti dianzi citate.

     3. Le camere, nonché gli impianti igienico-sanitari, devono rispondere ai requisiti stabiliti dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437.

 

     Art. 3.

     1. Per ciascuna serie di impianti igienico-sanitari apprestata, sono concessi contributi in conto capitale nella misura sottoindicata:

     - per la dotazione di cui al punto a): fino a lire 460.000per camera;

     - per la dotazione al punto b): fino a lire 400.000 per camera [1].

 

     Art. 4.

     1. Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per l'esecuzione dello stesso impianto, con altre provvidenze previste dalla legislazione vigente.

 

     Art. 5.

     1. La domanda per la concessione del contributo dovrà venire controfirmata anche dal proprietario dell'immobile, qualora il richiedente sia usufruttuario o affittuario dell'esercizio alberghiero. Essa va presentata all'assessorato competente in materia di turismo, corredata dalla seguente documentazione;

     1) relazione tecnica;

     2) piante dei piani con rappresentazione grafica in dotazione, distinguendo con diversa colorazione i servizi già esistenti da quelli ancora da realizzare;

     3) preventivo di spesa;

     4) dichiarazione dell'istante che gli impianti, per la cui realizzazione viene chiesto il contributo, non beneficiano di altre provvidenze previste dalla legislazione vigente.

     2. Le domande di contributo, corredate dell'anzidetta documentazione, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno.

     3. Per l'anno in corso devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non possono essere accolte le domande relative a installazioni iniziate anteriormente alla presentazione delle domande stesse.

 

     Art. 6.

     1. La concessione del contributo, nonché l'assegnazione del termine entro il quale gli impianti devono essere realizzati, sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale, previo esame, da parte dell'assessorato provinciale al quale è affidata la materia del turismo e in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, della documentazione di cui al precedente articolo 5 [2].

 

     Art. 7.

     1. Il contributo è corrisposto ai beneficiari in unica soluzione dopo l'accertamento, da parte dell'assessorato competente in materia di turismo, della regolare realizzazione degli impianti [3].

 

     Art. 8.

     1. La liquidazione del contributo subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, di apposita dichiarazione impegnativa di mantenimento della

destinazione ad uso alberghiero dell'immobile finanziato per un quinquennio a partire dalla data di ultimazione dei lavori, pena la revoca delle provvidenze concesse.

     2. La Giunta provinciale può autorizzare il mutamento della destinazione alberghiera, quando ne sia documentata l'impossibilità sopravvenuta o la non convenienza, subordinatamente alla restituzione del contributo riscosso, maggiorato degli interessi legali per tutto il periodo del godimento.

     3. Nel caso in cui la destinazione venisse mutata senza l'autorizzazione predetta, il contributo concesso viene revocato.

     4. Per il recupero del contributo erogato si procede ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 9.

     1. Nella prima applicazione, le provvidenze disposte con la presente legge possono essere concesse anche a coloro che abbiano già realizzato gli impianti, purchè l'inizio dei lavori non risulti, per dichiarazione comunale, anteriore al 1° gennaio 1972.

 

     Art. 10.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

     2. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [4].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.P. 1 settembre 1975, n. 47, poi modificato dall'art. 27 della L.P. 31 gennaio 1978, n. 11, ora così sostituito dall'art. 48 della L.P. 14 settembre 1979, n. 8.

[2] Per la L.R. 25 novembre 1983, n. 31 vedi B.U. 28 novembre 1983, n. 49.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 99 della L.P. 3 settembre 1976, n. 33.

[4] Reca disposizioni finanziarie.