§ 4.3.32 - Legge Provinciale 4 luglio 1984, n. 1.
Modificazioni della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, concernente la disciplina del settore commerciale della Provincia autonoma di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:04/07/1984
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. L'entrata in vigore della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, così come modificata dalla presente legge, ad eccezione del titolo X e delle relative sanzioni nonché dell'articolo 81 e [...]
Art. 2.      1. (Omissis)
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della [...]


§ 4.3.32 - Legge Provinciale 4 luglio 1984, n. 1.

Modificazioni della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, concernente la disciplina del settore commerciale della Provincia autonoma di Trento.

(B.U. 5 luglio 1984, n. 31 - straord.)

 

Art. 1.

     1. L'entrata in vigore della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, così come modificata dalla presente legge, ad eccezione del titolo X e delle relative sanzioni nonché dell'articolo 81 e del titolo XIII, è differita alla data del 1° gennaio 1985.

     2. In relazione alle disposizioni di cui al comma precedente, con successiva legge provinciale si provvederà alla revoca delle autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 82.

 

     Art. 2.

     1. (Omissis) [1].

     2. Il secondo comma dell'articolo 79 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, va inteso nel senso che la legge 14 ottobre 1974. n. 524, cessa di avere applicazione nel territorio provinciale dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, salva la parte relativa all'orario di attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di avere applicazione con l'entrata in vigore del titolo X della legge provinciale medesima.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica gli artt. 9, 10, 11, 25, 33, 41, 50, 72 e 75 della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46.