§ 4.1.14 - L.P. 24 luglio 1978, n. 24.
Disposizioni sui consorzi di bonifica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:24/07/1978
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Sistema elettivo dei consorzi.
Art. 2.  Delegati della Provincia autonoma e dai comprensori nei consorzi.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.  Disposizioni transitorie.
Art. 5.  Disposizioni vigenti.
Art. 6.  Autorizzazione di spesa.


§ 4.1.14 - L.P. 24 luglio 1978, n. 24. [1]

Disposizioni sui consorzi di bonifica.

(B.U. 1 agosto 1978, n. 38).

 

Art. 1. Sistema elettivo dei consorzi.

     1. I consorzi di bonifica sono amministrati da un consiglio dei delegati composto da 13 membri, elevabili in relazione al numero dei consorziati fino a 29, eletti dall'assemblea dei consorziati.

     2. Fanno parte dell'assemblea i proprietari consorziati che risultino iscritti nel catasto consorte, godano dei diritti civili e paghino il contributo consorte, gli affittuari, nonché coloni e mezzadri, di terreni aventi diritto all'elettorato nelle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

     3. Ai fini di cui al comma precedente si ha riguardo alle risultanze degli ultimi ruoli di contribuenza resi esecutivi prima della adozione del provvedimento di indizione delle elezioni.

     4. I componenti della assemblea si suddividono, ai fini dell'esercizio del voto e della rappresentanza in seno al consiglio dei delegati, nelle seguenti categorie:

     1) imprenditori agricoli iscritti all'albo di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, o, sino a quando non sarà entrato in funzione l'albo medesimo, accertati dal Servizio per i contributi unificati in agricoltura;

     2) coltivatori diretti iscritti all'albo di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, o, sino a quando non sarà entrato in funzione l'albo medesimo, accertati dal Servizio per i contributi unificati in agricoltura;

     3) enti pubblici e privati;

     4) altri componenti dell'assemblea [2].

     5. Non è possibile l'appartenenza contemporanea a più categorie. Qualora ricorrano i requisiti per l'appartenenza a più categorie, l'assegnazione ad una delle medesime avviene tenendo conto delle preferenze eventualmente espresse dagli interessati.

     6. I componenti di ciascuna delle categorie eleggono un numero di membri del consiglio dei delegati fissato in relazione alla consistenza numerica ed a quella contributiva della categoria.

     7. I componenti della categoria dei coltivatori diretti possono essere suddivisi, ai fini dell'esercizio del voto e della rappresentanza in seno al consiglio dei delegati, in gruppi per domicilio. In tal caso i componenti di ciascuno dei gruppi eleggono un numero di membri del consiglio dei delegati previsti per la categoria ai sensi del comma precedente fissato in relazione alla consistenza numerica ed a quella contributiva del gruppo.

     8. Tutti indistintamente i componenti di ciascuna categoria hanno diritto ad un voto.

     9. L'elezione avviene con voto libero e segreto ed a scrutinio di lista, contemporaneamente da parte dei componenti di ciascun categoria.

     10. Per gli enti pubblici e privati il diritto di voto è esercitato dal rappresentante per corrispondenza.

     I componenti delle altre categorie esercitano il diritto di voto personalmente nell'interno della cabina su apposita scheda di seguito inserita nell'urna presso il seggio.

     11. Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

     12. In caso di comunione i comproprietari nominano un delegato a votare; la delega è conferita con atto scritto e firme autenticate; la nomina è valida quando sia conferita dalla maggioranza calcolata secondo il valore delle quote, comprendendo nella maggioranza la quota del delegato se comproprietario; qualora manchi la delega il diritto di voto è esercitato dal primo dei cointestatari.

     13. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti si effettua in ragione proporzionale mediante riparto ottenuto con il metodo del quoziente naturale e dei più altri resti. All'interno di ciascuna lista verranno eletti coloro che avranno avuto il maggior numero di preferenze.

     14. I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte, sono trasmessi in copia alla Giunta provinciale la quale, in caso di irregolarità, può provvedere all'annullamento delle elezioni. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all'albo consorte.

 

     Art. 2. Delegati della Provincia autonoma e dai comprensori nei consorzi.

     1. La Giunta provinciale può nominare un delegato della Provincia autonoma a far parte dei consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle consulte dei consorzi.

     2. La giunta comprensoriale del comprensorio nel cui ambito territoriale ricada in tutto od in parte un consorzio di bonifica può nominare un delegato del comprensorio a far parte del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa ovvero della consulta del consorzio medesimo.

     3. I delegati di cui al presente articolo hanno voto deliberativo.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie.

     1. Nella prima applicazione della presente legge le elezioni dei consigli dei delegati sono indette entro sei mesi dall'approvazione di cui al successivo comma.

     2. I consigli dei delegati, sentite le organizzazioni sindacali agricole, adeguano gli statuti consorziali alle nuove disposizioni legislative e trasmettono le delibere di modifica degli statuti alla Giunta provinciale per l'approvazione, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Disposizioni vigenti.

     1. Le leggi vigenti in materia di consorzi di bonifica continuano ad osservarsi per quanto non disposto dalla presente legge ed in quanto compatibili con la stessa.

 

     Art. 6. Autorizzazione di spesa.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

     - lire 400.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;

     - lire 250.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1982.

     2. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successi.

 

     Artt. 7. - 8.

     (Omissis) [4].


[1] Legge abrogata dall'art. 36 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Per la L.P. 26 novembre 1976, n. 39 vedi ora il testo unico approvato con deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 1988, n. 16561.

[3] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.P. 31 agosto 1981, n. 17 (vedi ora il testo unico approvato con deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 1988, n. 16561).

[4] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.