§ 4.1.1 - Legge Regionale 28 dicembre 1963, n. 38.
Ordinamento delle Stazione sperimentale agraria regionale di S. Michele all'Adige.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:28/12/1963
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. La Stazione sperimentale agraria consorziale di S. Michele all'Adige, istituita con il R.D.L. 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930, n. 951, è trasformata [...]
Art. 2.      1. La Stazione sperimentale ha lo scopo di promuovere il progresso tecnico e la sperimentazione nei settori dell'agricoltura e della selvicoltura
Art. 3.      1. La Stazione sperimentale, per assolvere agli scopi di cui al precedente articolo, può articolarsi in più sezioni.
Art. 4.      1. La Stazione sperimentale è retta da un Consiglio di amministrazione che dura in carica quattro anni.
Art. 5.      1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, nomina il Presidente del Consiglio di [...]
Art. 6.      1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la [...]
Art. 7.      1. Spetta al Consiglio di amministrazione:
Art. 8.      1. La gestione finanziaria della Stazione sperimentale è soggetta al riscontro di un Collegio dei revisori, composto di un magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente e di due [...]
Art. 9.      1. La Giunta regionale determina gli emolumenti da corrispondere al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione, al Presidente del Collegio dei revisori e ai revisori della stazione [...]
Art. 10.      1. L'amministrazione della Stazione sperimentale è regolata ad anno solare.
Art. 11.      1. A costituire le entrate del bilancio della Stazione sperimentale concorrono:
Art. 12.      1. Le somme riscosse dalla Stazione sperimentale per i compensi indicati al precedente art. 2 sono destinate a vantaggio della gestione della Stazione stessa, detratta una quota che è stabilita [...]
Art. 13.      1. Il personale della Stazione sperimentale è personale di ruolo dell'Amministrazione regionale. La sua carriera si svolge in conformità alle tabelle allegate alla presente legge costituenti il [...]
Art. 14.      1. L'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo di cui al precedente articolo si effettua mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti [...]
Art. 15.      1. Il Direttore della Stazione sperimentale cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici della Stazione.
Art. 16.      1. Il personale regionale della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'agricoltura che, all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Stazione sperimentale consorziale [...]
Art. 17.      1. La Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Stazione e con il consenso dell'amministrazione di provenienza, potrà mantenere in posizione di comando il personale di [...]
Art. 18.      1. Il personale del consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige, che presta servizio presso la Stazione sperimentale di entrata in vigore della [...]
Art. 19.      1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato apposito statuto-regolamento per il funzionamento della Stazione sperimentale, predisposto dal Consiglio di [...]
Art. 20.      1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con lo Stato e la Provincia di Trento o col consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario [...]
Art. 21.      1. Nella prima applicazione della presente legge, la presentazione del bilancio preventivo della Stazione sperimentale sarà effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 22.      1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1964, previsto in Lire 30 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale destinato a far [...]
Art. 23.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1 gennaio 1964.


§ 4.1.1 - Legge Regionale 28 dicembre 1963, n. 38.

Ordinamento delle Stazione sperimentale agraria regionale di S. Michele all'Adige.

(B.U. 7 gennaio 1964, n. 1).

 

Art. 1.

     1. La Stazione sperimentale agraria consorziale di S. Michele all'Adige, istituita con il R.D.L. 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930, n. 951, è trasformata in Stazione sperimentale agraria regionale, con sede in S. Michele all'Adige.

     2. La Stazione è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     1. La Stazione sperimentale ha lo scopo di promuovere il progresso tecnico e la sperimentazione nei settori dell'agricoltura e della selvicoltura [1].

     2. Essa è dotata di una sezione di analisi per gli scopi specifici della sperimentazione e della ricerca scientifica ed è autorizzata ad eseguire analisi per il pubblico.

     3. Le tariffe per le analisi saranno quelle stabilite dal Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici (legge 19 luglio 1957, numero 679), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 10 agosto 1957.

     4. Spetta alla Stazione sperimentale l'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge e da leggi speciali; essa potrà anche dedicarsi a servizi, ricerche o sperimentazioni che venissero ad essa affidate dallo Stato, dalla Regione o da altri enti. L'onere relativo resta a carico dell'ente per conto del quale i servizi e le prestazioni vengono eseguiti.

 

     Art. 3.

     1. La Stazione sperimentale, per assolvere agli scopi di cui al precedente articolo, può articolarsi in più sezioni.

     2. Il numero ed i compiti delle sezioni sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di cui al successivo art. 4.

 

     Art. 4.

     1. La Stazione sperimentale è retta da un Consiglio di amministrazione che dura in carica quattro anni.

     2. Esso è composto di otto membri scelti tra esperti dei settori più rappresentativi dell'economia, con particolare riguardo a quello agricolo:

     - uno in rappresentanza dell'Amministrazione regionale;

     - uno designato dalla Giunta prov. di Trento;

     - uno designato dalla Giunta prov. di Bolzano;

     - uno designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trento;

     - uno designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano;

     - uno designato dal Consiglio agrario forestale provinciale di Trento;

     - uno designato dalla Commissione organica dell'agricoltura della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano.

     3. Il Direttore della Stazione è membro di diritto.

     4. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta, regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico speciale della sperimentazione.

     5. I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che essi hanno sostituito.

     6. La composizione del Consiglio di amministrazione dovrà rispettare la consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in Consiglio regionale.

 

     Art. 5.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale agraria, scegliendolo tra i componenti del Consiglio.

     2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Stazione e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio, per la ratifica, nell'adunanza successiva.

     3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente fa le veci il consigliere da lui delegato.

 

     Art. 6.

     1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, per gravi motivi o quando, richiamato all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli.

     2. In caso di scioglimento l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario, nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     3. Gli emolumenti del commissario straordinario sono posti a carico della Stazione sperimentale e sono determinati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7.

     1. Spetta al Consiglio di amministrazione:

     1) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da inviare alla Giunta regionale per l'approvazione;

     2) deliberare sulle spese ordinarie e straordinarie con i fondi indicati nel bilancio della Stazione;

     3) adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari per il buon funzionamento della Stazione, compresa la vigilanza sul personale;

     4) ripartire i proventi d'analisi.

     2. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che prevedono l'alienazione di immobili o spese straordinarie con impegni pluriennali, sono soggette all'approvazione della Giunta regionale.

     3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

     Art. 8.

     1. La gestione finanziaria della Stazione sperimentale è soggetta al riscontro di un Collegio dei revisori, composto di un magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente e di due funzionari dell'Amministrazione regionale di cui uno scelto fra i funzionari in servizio presso la Ragioneria della Regione. Per ogni membro effettivo, escluso il Presidente, viene nominato un membro supplente.

     2. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni e viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura.

     3. Il Collegio esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Stazione.

     4. I bilanci preventivi e i conti consuntivi devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei revisori almeno 15 giorni prima del termine stabilito per la riunione del Consiglio di amministrazione dedicato alla loro approvazione.

 

     Art. 9.

     1. La Giunta regionale determina gli emolumenti da corrispondere al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione, al Presidente del Collegio dei revisori e ai revisori della stazione sperimentale.

 

     Art. 10.

     1. L'amministrazione della Stazione sperimentale è regolata ad anno solare.

     2. Il bilancio preventivo viene inviato per l'approvazione alla Giunta regionale entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio stesso.

     3. Il rendiconto consuntivo è presentato per l'approvazione alla Giunta regionale entro il mese di maggio dell'anno successivo, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori.

     Esso è comunicato, in allegato al conto consuntivo della Regione, al Consiglio regionale.

     4. Il Consiglio di amministrazione della Stazione è tenuto a predisporre ogni anno il programma di attività per l'anno successivo ed a inviarlo unitamente al bilancio di previsione. Tale relazione verrà sottoposta all'approvazione dell'Assessorato regionale che sovrintende all'agricoltura.

     5. Il Consiglio di amministrazione invierà pure, insieme al rendiconto consuntivo, una relazione dettagliata sul lavoro compiuto nell'anno precedente e sui risultati ottenuti.

     6. In base alle risultanze del bilancio preventivo approvato dalla Giunta regionale, sarà stanziata, a carico del bilancio regionale, una sovvenzione annuale a pareggio del bilancio della Stazione.

 

     Art. 11.

     1. A costituire le entrate del bilancio della Stazione sperimentale concorrono:

     a) la sovvenzione inscritta nello stato di previsione della spesa della Regione;

     b) i proventi dei campi sperimentali;

     c) i proventi delle analisi;

     d) il ricavato di alienazione di mobili fuori uso;

     e) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;

     f) le sovvenzioni o i contributi di enti;

     g) le assegnazioni di fondi per particolari attività affidate alla Stazione dallo Stato, dalla Regione e da altri enti;

     h) qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità della Stazione sperimentale.

 

     Art. 12.

     1. Le somme riscosse dalla Stazione sperimentale per i compensi indicati al precedente art. 2 sono destinate a vantaggio della gestione della Stazione stessa, detratta una quota che è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione, devoluta a favore del personale addetto alla Sezione analisi e del Direttore della Stazione.

     2. La quota spettante a detto personale non può eccedere, durante l'anno la metà dell'ammontare dello stipendio. Dal computo dello stipendio è esclusa qualsiasi indennità accessoria.

 

     Art. 13.

     1. Il personale della Stazione sperimentale è personale di ruolo dell'Amministrazione regionale. La sua carriera si svolge in conformità alle tabelle allegate alla presente legge costituenti il ruolo speciale per la sperimentazione.

     2. Al pagamento dello stipendio e di ogni altro assegno e competenza anche accessoria al medesimo dovuti, provvederà direttamente la Regione a carico del proprietario bilancio.

 

     Art. 14.

     1. L'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo di cui al precedente articolo si effettua mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti richiesti dal testo unico per gli impiegati civili dello Stato e dei seguenti titoli di studio:

     1) per la qualifica di sperimentatore:

     - branca della sperimentazione agraria: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

     - branca della sperimentazione chimica: laurea in chimica o in chimica industriale;

     2) per la qualifica di vice esperto:

     - diploma di maturità scientifica o diploma di perito agrario o diploma di perito industriale chimico;

     3) per la qualifica di assistente aggiunto:

     - diploma di scuola media inferiore;

     4) per la qualifica di preparatore:

     - assolvimento degli studi obbligatori.

     2. Per quest'ultima qualifica, il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica.

 

     Art. 15.

     1. Il Direttore della Stazione sperimentale cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici della Stazione.

     2. Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione del personale regionale quando lo stesso esamina promozioni di personale del ruolo speciale per la sperimentazione.

     3. Nei casi di urgenza prende, nei confronti del personale i provvedimenti necessari, riferendone al Presidente.

     4. Fino a quando, a seguito di promozioni di carriera, non sarà ricoperto nel ruolo organico speciale della sperimentazione il posto con la qualifica di Direttore, la direzione della Stazione potrà essere affidata ad un funzionario dello stesso ruolo con qualifica non inferiore a quella di sperimentatore di prima classe.

 

     Art. 16.

     1. Il personale regionale della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'agricoltura che, all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Stazione sperimentale consorziale di S. Michele all'Adige, cessa di far parte del ruolo predetto ed è trasferito nel ruolo speciale della sperimentazione (branca della sperimentazione chimica).

     2. Il collocamento nel nuovo ruolo è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di provenienza, con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica già acquisita.

 

     Art. 17.

     1. La Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Stazione e con il consenso dell'amministrazione di provenienza, potrà mantenere in posizione di comando il personale di ruolo della Provincia autonoma di Trento che, all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Stazione sperimentale consorziale di S. Michele all'Adige.

     2. Al personale predetto saranno corrisposte, direttamente dalla Stazione, le indennità e i compensi allo stesso erogati dal consorzio per il funzionamento della Sezione sperimentale consorziale di S. Michele all'Adige, mentre lo stipendio sarà rimborsato all'amministrazione di provenienza.

     3. Il personale in posizione di comando non occupa posti dell'organico.

 

     Art. 18.

     1. Il personale del consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige, che presta servizio presso la Stazione sperimentale di entrata in vigore della presente legge, può, entro due mesi da tale data, chiedere il proprio inquadramento nel ruolo organico speciale della sperimentazione o nei ruoli amministrativi e di ragioneria.

     2. Trascorso tale termine, la Giunta regionale deciderà entro 30 giorni sull'accoglimento delle domande.

     3. Il personale è inquadrato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, entro i limiti dell'organico, nella qualifica iniziale della carriera in cui ciascuno ha esercitato effettivamente le mansioni, subordinatamente al possesso del relativo titolo di studio, fatta eccezione per l'inquadramento nella carriera esecutiva. Al personale contemplato nel presente articolo viene valutato per intero ad ogni effetto, ma non ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e può essere conferita la qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento, qualora esso, con l'anzianità così valutata, abbia titolo per il conseguimento della promozione. L'anzianità di servizio così maturata, nella parte non richiesta per la prima promozione, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica alla quale il personale è stato promosso.

     4. Per la promozione ad assistente tecnico capo si considera come servizio effettivo nella qualifica il servizio eccedente riconosciuto nel comma precedente.

     5. La progressione in carriera è regolata dalle norme vigenti per il personale della Regione.

     6. L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento presso il consorzio e quello spettante, ivi compresa l'indennità di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, in relazione alla qualifica 7 settembre 1958, n. 23, in relazione alla qualifica di inquadramento, e in relazione alla qualifica di inquadramento, e di quella conferita in base al quarto comma del presente articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, in relazione alla qualifica di inquadramento, e di quella conferita in base al quarto comma del presente articolo, è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con la metà degli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

 

     Art. 19.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato apposito statuto-regolamento per il funzionamento della Stazione sperimentale, predisposto dal Consiglio di amministrazione della Stazione e approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 20.

     1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con lo Stato e la Provincia di Trento o col consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige per l'eventuale indennizzo degli impianti e delle attrezzature esistenti a S. Michele all'Adige presso l'Istituto agrario provinciale per consentire il funzionamento della Stazione.

 

     Art. 21.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, la presentazione del bilancio preventivo della Stazione sperimentale sarà effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22.

     1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1964, previsto in Lire 30 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi, che sarà istituito nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 23.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1 gennaio 1964.

 

 

TABELLA del ruolo organico speciale della sperimentazione

Carriera direttiva

 

 

                   BRANCA DELLA SPERIMENTAZIONE AGRARIA

+----------------------------------------------------------------+

| Numero | Qualifica                                  |  Coeff.  |

| posti  |                                            |          |

|--------+--------------------------------------------+----------|

|        | Direttore                                  |   670    |

|--------+--------------------------------------------+----------|

| 1      | Aiuto Direttore di I classe                |   500    |

| 2      | Aiuto Direttore di II classe               |   402    |

|        | Sperimentatore di I classe                 |   325    |

| 4 <    | Sperimentatore di II classe                |   271    |

|        | Sperimentatore di III classe               |   229    |

+----------------------------------------------------------------+

                   BRANCA DELLA SPERIMENTAZIONE CHIMICA

|----------------------------------------------------------------|

|       | Aiuto Direttore di I classe               |     500    |

|       | Aiuto Direttore di II classe              |     402    |

| 3     | Sperimentatore di I classe                |     325    |

|       | Sperimentatore di II classe               |     271    |

+----------------------------------------------------------------+

 

 

TABELLA del ruolo organico speciale della sperimentazione

Carriera di concetto

+----------------------------------------------------------------+

| Numero | Qualifica                                  |  Coeff.  |

| posti  |                                            |          |

|--------+--------------------------------------------+----------|

| 1      | Esperto principale                         |   500    |

| 1      | Esperto di I classe                        |   402    |

| 2      | Esperto di II classe                       |   325    |

|        | Esperto                                    |   271    |

| 3 <    | Esperto aggiunto                           |   229    |

|        | Vice esperto                               |   202    |

+----------------------------------------------------------------+

 

 

TABELLA del ruolo organico speciale della sperimentazione

Carriera esecutiva

 

+----------------------------------------------------------------+

| Numero | Qualifica                                  |  Coeff.  |

| posti  |                                            |          |

|--------+--------------------------------------------+----------|

| 1      | Tecnico Capo                               |   325    |

| 2      | Assistente Tecnico Capo                    |   271    |

| 5 <    | Primo Assistente Tecnico                   |   229    |

|        | Assistente Tecnico                         |   202    |

| 8 <    | Aiuto Assistente Tecnico                   |   180    |

|        | Assistente Aggiunto                        |   157    |

+----------------------------------------------------------------+

 

 

TABELLA [2]

del ruolo organico speciale della sperimentazione

Carriera ausiliaria

 

+----------------------------------------------------------------+

| ex coeffic. | Qualifiche                           |    Numero |

|             |                                      | dei posti |

|-------------+--------------------------------------+-----------|

| 229         | Preparatore superiore                |     1     |

| 202         | Preparatore capo                     |     3     |

| 180         | Preparatore                          |     6     |

|             | Totale                               |    10     |

+----------------------------------------------------------------+

 

 

 


[1] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 1968, n. 17.

[2] Tabella sostituita dall'art. 1 della L.R. 25 agosto 1968, n. 20.