§ 3.9.8 - Legge Provinciale 5 agosto 1985, n. 9.
Interventi straordinari per l'evento calamitoso verificatosi in comune di Tesero il giorno 19 luglio 1985.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.9 protezione civile
Data:05/08/1985
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. In relazione all'evento calamitoso verificatosi in comune di Tesero il giorno 19 luglio 1985, sono autorizzati, a carico dell'esercizio finanziario 1985, gli stanziamenti sottoindicati per i [...]
Art. 2.      1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale predisporrà uno o più progetti per gli interventi da realizzare anche al fine di ripristino definitivo. Per [...]
Art. 3.      1. Sono introitate al bilancio provinciale oblazioni versate da parte di enti pubblici, da enti privati e da privati, da utilizzarsi per gli scopi di solidarietà connessi all'evento calamitoso, [...]


§ 3.9.8 - Legge Provinciale 5 agosto 1985, n. 9.

Interventi straordinari per l'evento calamitoso verificatosi in comune di Tesero il giorno 19 luglio 1985.

(B.U. 6 agosto 1985, n. 35 - S.O.).

 

Art. 1.

     1. In relazione all'evento calamitoso verificatosi in comune di Tesero il giorno 19 luglio 1985, sono autorizzati, a carico dell'esercizio finanziario 1985, gli stanziamenti sottoindicati per i fini di cui ai seguenti articoli della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 e successive modificazioni:

     - art. 7, 10, 11,12, 13, 14, 16, 19 e 21: lire 3.000.000.000

     - art. 24:lire 500.000.000

     - art. 25:lire 1.500.000.000

     2. Tra le spese di cui agli artt. 14 e 16 della predetta legge provinciale sono incluse quelle di trasporto delle salme nei luoghi di sepoltura, da disporre anche mediante rifusione determinata secondo criteri individuati dalla Giunta provinciale.

     3. Sono altresì incluse le spese di ampliamento di cimiteri in relazione alle necessità di sepoltura causate dall'evento.

     4. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sono utilizzate anche per il finanziamento degli interventi disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale predisporrà uno o più progetti per gli interventi da realizzare anche al fine di ripristino definitivo. Per l'attuazione di tali progetti, la Giunta adotterà i necessari provvedimenti promuovendo, se del caso, le opportune proposte di legge.

 

     Art. 3.

     1. Sono introitate al bilancio provinciale oblazioni versate da parte di enti pubblici, da enti privati e da privati, da utilizzarsi per gli scopi di solidarietà connessi all'evento calamitoso, tenuto conto dei fini cui siano eventualmente vincolate.

 

     Artt. 4. - 7.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.