§ 3.8.2 - Legge Provinciale 6 maggio 1980, n. 11. [*]
Intervento a favore dell'estensione del metanodotto.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:06/05/1980
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Aree di intervento.
Art. 3.  Modalità d'intervento.
Art. 4.  Autorizzazione di spesa.


§ 3.8.2 - Legge Provinciale 6 maggio 1980, n. 11. [*]

Intervento a favore dell'estensione del metanodotto.

(B.U. 13 maggio 1980, n. 25).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento, in sintonia con le indicazioni del programma energetico nazionale, al fine di favorire la diversificazione del reperimento delle fonti energetiche, pone in atto interventi intesi ad incrementare l'estensione della rete del metanodotto sul territorio provinciale.

 

     Art. 2. Aree di intervento.

     1. Per i fini di cui all'articolo precedente la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione, con la SNAM S.p.A. - Milano, di speciali accordi per la costruzione del ramale di trasporto già tecnicamente individuato a beneficio dei comuni di Mori, Nago - Torbole, Riva del Garda ed Arco, nonché per la costruzione del ramale di trasporto tecnicamente individuato dalla SNAM S.p.A. - Milano a favore dei comuni situati nei comprensori dell'Alta e Bassa Valsugana.

 

     Art. 3. Modalità d'intervento.

     1. La Giunta provinciale nell'ambito degli accordi di cui al precedente articolo è autorizzata a concedere alla SNAM contributi a fondo perduto a sostegno delle maggiori spese di investimento che la stessa società deve sostenere per rendere fattibili i progetti nei limiti della delibera del CIPE del 23 dicembre 1977 per l'attuazione del programma energetico nazionale.

     2. I contributi di cui al precedente comma possono essere erogati in via anticipata secondo le modalità praticate dalla SNAM agli enti pubblici e nei termini stabiliti dai predetti accordi.

 

     Art. 4. Autorizzazione di spesa.

     1. Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 2 sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

     - lire 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;

     - lire 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.