§ 3.7.27 - L.P. 17 dicembre 2004, n. 11.
Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.7 caccia e pesca
Data:17/12/2004
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 17 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
Art. 2.      1. All'articolo 22 della legge provinciale n. 60 del 1978, la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:


§ 3.7.27 - L.P. 17 dicembre 2004, n. 11.

Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento).

(B.U. 28 dicembre 2004, n. 52 – S.O. n. 2).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 17 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Le attività e gli sport acquatici che possono danneggiare o pregiudicare il patrimonio ittico sono vietati nei tratti d'acqua e nei periodi individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione."

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 22 della legge provinciale n. 60 del 1978, la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"h) sanzione amministrativa da 250 a 750 euro per chiunque violi gli articoli 17, 18 e 19;".