§ 3.4.24 - Legge Provinciale 15 gennaio 1990, n. 4.
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:15/01/1990
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Approvazione dello schema di convenzione.
Art. 2.  Autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione.
Art. 3.  Partecipazione del rappresentante provinciale al comitato interregionale d'intesa.
Art. 4.  Partecipazione azionaria.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 3.4.24 - Legge Provinciale 15 gennaio 1990, n. 4.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.

(B.U. 23 gennaio 1990, n. 4).

 

Art. 1. Approvazione dello schema di convenzione.

     1. E' approvato lo schema di convenzione con la Regione Piemonte, la Regione Veneto e la Regione Lombardia per il raggiungimento delle intese interregionali previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, per regolare l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione unitaria delle attività relative ai servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Como e di Garda.

     2. Lo schema di convenzione oggetto dell'approvazione di cui al comma 1 è allegato alla presente legge e ne fa parte integrante.

 

     Art. 2. Autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione.

     1. Il Presidente della Provincia o l'Assessore ai trasporti, se delegato, è autorizzato a sottoscrivere la convenzione concernente l'intesa e a compiere tutti gli atti necessari per la formale attuazione di essa.

 

     Art. 3. Partecipazione del rappresentante provinciale al comitato interregionale d'intesa.

     1. Il rappresentante della Provincia autonoma di Trento nel comitato interregionale d'intesa opera in conformità ai criteri ed agli indirizzi della Giunta provinciale.

 

     Art. 4. Partecipazione azionaria.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni emesse dalla società cui al punto 5, primo comma della convenzione di cui all'articolo 1, comma 2, fino alla concorrenza dell'importo di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio 1990.

 

     Artt. 5. - 7.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO

 

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento per regolare d'intesa l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la navigazione lacuale in servizio pubblico di linea, nonché la gestione unitaria dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.

 

Esercizio di intesa delle funzioni amministrative.

     1. A seguito dell'attuazione da parte del Ministero dei trasporti - direzione generale MCTC - degli adempimenti previsti agli articoli 97 e 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 2 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 concernenti il trasferimento alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda, l'esercizio d'intesa delle relative funzioni amministrative è disciplinato dalle norme di cui alla presente convenzione.

 

Durata ed efficacia dell'intesa.

     1. Le disposizioni oggetto della presente intesa che ha la durata di trenta anni - decorrono dal 10 gennaio 1990 ovvero dal successivo momento in cui sarà operativo il trasferimento dei servizi di cui all'art. 1.

     2. Ogni interazione o modifica delle dette disposizioni interverrà con l'osservanza delle medesime forme e modalità.

 

Comitato interregionale d'intesa.

     1. Al coordinamento delle funzioni amministrative viene proposto un comitato interregionale per la navigazione lacuale composto dagli assessori ai trasporti delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento o dai loro delegati.

     2. Il comitato esprime indirizzi sulle questioni concernenti: gli atti di concessione proroghe e rinnovi; l'approvazione di progetti relativi a lavori per nuovi impianti; l'acquisto, costruzione di attrezzature e mezzi nautici; gli interventi finanziari a ripiano delle perdite di esercizio o per investimenti patrimoniali; le tariffe; i programmi di esercizio che consentano di conseguire l'integrazione intermodale fra i servizi lacuali ed i servizi di sponda.

     3. Per la validità delle sue decisioni e richiesta l'unanimità dei voti dei componenti; gli indirizzi del comitato vengono attuati con deliberazioni conformi dalle giunte regionali e provinciali competenti o, per la parte di competenza, dal consiglio di amministrazione dell'ente di gestione.

     4. Le funzioni di segreteria concernenti gli atti e le attività del comitato sono assicurate dalla Regione Lombardia.

 

Gestione unitaria dei servizi di navigazione.

     1. I servizi di navigazione sono assicurati attraverso una gestione unitaria con sede a Milano e distinte direzioni di esercizio per i tre laghi.

 

Società di gestione.

     1. Le regioni e la Provincia affideranno in concessione, secondo le rispettive competenze, i servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica con capitale sottoscritto interamente dalle regioni e dalla Provincia interessate, ovvero ad altra società per azioni i cui titoli siano da ciascuna regione e provincia posseduti in maggioranza assoluta.

     2. L'assemblea e il consiglio di amministrazione saranno formati dai rappresentanti designati dalle regioni e Provincia nonché dal Ministero dei trasporti - direzione generale MCTC - in funzione della residua competenza statale concernente i rapporti internazionali connessi con la navigazione sul lago Maggiore.

 

     3. La quote di partecipazione azionaria al capitale sociale saranno

così attribuite:

     Regione Lombardia                                  48%

     Regione Piemonte                                   34%

     Regione Veneto                                  15,50%

     Provincia autonoma di Trento                     2,50%

     4. Il consiglio di amministrazione sarà costituito da numero 17

membri, così attribuiti:

     Regione Lombardia                                  n. 7

     Regione Piemonte                                   n. 5

     Regione Veneto                                     n. 3

     Provincia autonoma di Trento                       n. 1

     Ministero dei trasporti

     - direzione generale MCTC                          n. 1

 

     5. Il collegio sindacale sarà costituito da numero 5 membri effettivi, più numero 2 supplenti.

     6. I 5 membri effettivi saranno designati 1 ciascuno dalla Giunta regionale delle regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, 1 dalla Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento e 1 dal Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

     7. I 2 sindaci supplenti saranno designati 1 dalla Giunta regionale della Regione Lombardia ed 1 dal Ministero del tesoro.

 

Ulteriori servizi lacuali.

     1. Le regioni e Provincia interessate potranno attribuire alla società di gestione di cui al punto 50 ulteriori concessioni di navigazione lacuale di loro esclusiva competenza, i cui conti economici saranno da tenere separatamente e per i quali le regioni e la Provincia interessate assicureranno individualmente il ripiano delle eventuali perdite.

 

Norma finanziaria.

     1. I fondi, sia per l'esercizio corrente che per gli investimenti patrimoniali, assegnati dallo Stato alle regioni interessate ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, restano vincolati alle esigenze dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.

     2. Le regioni Lombardia, Piemonte e Veneto trasferiranno annualmente alla società di gestione - per le incombenze di cui al punto 40 e con la stessa cadenza con la quale i fondi saranno loro accreditati dallo Stato le somme di cui al comma precedente.

     3. Per i fini di cui al secondo comma, la Provincia autonoma di Trento trasferisce alla società di gestione un'assegnazione annuale da quantificare in funzione della quota di partecipazione della Provincia stessa alle spese di gestione determinata con i criteri di cui al successivo comma.

     4. Per eventuali ulteriori perdite di esercizio relative ai servizi sui predetti tre laghi le regioni e la Provincia autonoma di Trento potranno disporre ulteriori interventi di sostegno finanziario in proporzione alla rispettiva quota di incidenza del traffico riferita a ciascun lago.

 

Conferimento di beni ed attrezzature.

     1. I beni immobili e mobili, le attrezzature e le scorte di magazzino, trasferiti alle regioni e Provincia per assicurare la continuità e regolarità dei servizi, saranno affidati in comodato gratuito alla società di gestione in sede di concessione.

 

Controversie.

     1. Ove insorgano questioni per la interpretazione e per l'esecuzione della presente convenzione, le parti convengono di rimetterne la soluzione ad un collegio arbitrale di 5 membri, uno ciascuno designato dalle regioni e Provincia interessate ed il 50 - con funzioni di presidente - dal Ministero dei trasporti.

     2. Il collegio arbitrale si pronuncerà entro 60 giorni dalla costituzione con odo vincolante per le parti.

 

 


[1] Recano disposizioni finanziarie.