§ 3.1.14 - Legge Provinciale 16 agosto 1977, n. 16.
Approvazione di varianti al Piano urbanistico provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:16/08/1977
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Sono approvate le varianti al Piano urbanistico provinciale, costituite da:
Art. 2.      1. La Commissione per la tutela del paesaggio, istituita ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e successive modifiche, per il Comprensorio delle Valli [...]


§ 3.1.14 - Legge Provinciale 16 agosto 1977, n. 16.

Approvazione di varianti al Piano urbanistico provinciale.

(B.U. 25 agosto 1977, n. 42 - straord.).

 

Art. 1.

     1. Sono approvate le varianti al Piano urbanistico provinciale, costituite da:

     1) a) n. 2 planimetrie in scala 1:100.000;

     b) n. 70 planimetrie in scala 1:25.000;

     c) n. 1 quadro d'unione delle planimetrie in scala 1:25.000;

     d) n. 48 planimetrie in scala 1:10.000;

     2) a) relazione illustrativa di data luglio 1975;

     b) relazione illustrativa di data luglio 1976;

     3) modifiche agli articoli 3, 5, 8, 11, 14 e 15 delle norme relative all'attuazione del P.U.P.

     2. L'originale delle rappresentazioni grafiche di cui al n. 1, firmato dal Presidente della Giunta provinciale, è depositato presso gli uffici del Consiglio provinciale. Una copia autentica è depositata presso gli uffici della Giunta provinciale a libera visione del pubblico. Altra copia è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici.

     3. Gli elementi di cui ai numeri 2 e 3 sono allegati alla presente legge [1] [2].

 

     Art. 2.

     1. La Commissione per la tutela del paesaggio, istituita ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e successive modifiche, per il Comprensorio delle Valli dell'Avisio, continuerà ad esercitare le proprie funzioni mantenendo immutata l'attuale competenza territoriale fino a quando non si sarà provveduto alla formazione degli organi dei Comprensori della Valle di Fiemme e della Valle di Fassa.

 

 


[1] Si omettono gli allegati.

[2] Con effetto dalla data di entrata in vigore della Legge Provinciale 9 novembre 1987, n. 26, il presente articolo cessa di avere applicazione, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della citata L.P. n. 26/1987, come disposto dall'art. 7 della legge medesima.