§ 2.1.11 - L.P. 14 dicembre 1961, n. 5.
Incarichi per consulenze collettive specializzate.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:14/12/1961
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Ai fini del miglior perseguimento dei compiti della Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a ricorrere a consulenze, studi e ricerche mediante incarichi ad enti, società, uffici [...]
Art. 2.      Gli incarichi di cui all'articolo precedente possono riguardare studi e ricerche che interessano direttamente o indirettamente tutti i settori attribuiti alla competenza della Provincia, [...]
Art. 3.      Alla retribuzione di ogni incarico verrà provveduto mediante apposita convenzione, tenuto conto della importanza e complessità delle prestazioni, nonchè della specializzazione richiesta
Art. 4.      (Omissis)


§ 2.1.11 - L.P. 14 dicembre 1961, n. 5. [1]

Incarichi per consulenze collettive specializzate.

(B.U. 19 dicembre 1961, n. 53).

 

     Art. 1.

     Ai fini del miglior perseguimento dei compiti della Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a ricorrere a consulenze, studi e ricerche mediante incarichi ad enti, società, uffici specializzati o gruppi di esperti.

 

     Art. 2.

     Gli incarichi di cui all'articolo precedente possono riguardare studi e ricerche che interessano direttamente o indirettamente tutti i settori attribuiti alla competenza della Provincia, compresi quelli già ad essa spettanti in base all'ordinamento precedente e conservati dall'articolo 13 dello Statuto speciale, nonchè quelli delegati o che verranno delegati dalla Regione e dallo Stato.

 

     Art. 3.

     Alla retribuzione di ogni incarico verrà provveduto mediante apposita convenzione, tenuto conto della importanza e complessità delle prestazioni, nonchè della specializzazione richiesta.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].


[1] Legge abrogata dall'art. 11 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.

[2] Norma finanziaria.