§ 2.1.4 - Legge Provinciale 9 agosto 1957, n. 4.
Riforma e miglioramento del trattamento di quiescenza dei Medici Comunali, loro vedove ed orfani, già iscritti al Fondo Pensioni Medici [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:09/08/1957
Numero:4


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1962, l'ammontare delle pensioni dirette, indirette, di reversibilità, delle tacitazioni e del contributo di educazione degli orfani a carico del Fondo Pensioni Medici [...]
Art. 2.      Ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità è attribuita una quota fissa costante di pensione di annue lire 120.000 in aggiunta a quella stabilita dal precedente art. 1
Art. 3.      E' data facoltà al medico comunale che si trovi in attività di servizio alla data del 1° gennaio 1957 di continuare il versamento del proprio contributo oltre i 30 anni e fino alla data di [...]
Art. 4.      L'ammontare annuo degli assegni vitalizi conferiti alle vedove di medici condotti deceduti prima dell'entrata in vigore della legge sanitaria provinciale ex regime 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4 [...]
Art. 5.      I contributi ordinari dovuti al Fondo Pensioni Medici Comunali della Venezia Tridentina sono stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 1957, nelle seguenti misure annue:
Art. 6.      Ai titolari di pensione è concesso per l'anno 1956 un assegno «una tantum» di importo pari al 5% della pensione annua in godimento al 31 dicembre 1956 o del rateo di pensione goduto durante [...]


§ 2.1.4 - Legge Provinciale 9 agosto 1957, n. 4.

Riforma e miglioramento del trattamento di quiescenza dei Medici Comunali, loro vedove ed orfani, già iscritti al Fondo Pensioni Medici Comunali della Venezia Tridentina, istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909 B.L.P. n. 4 ex 1910.

(B.U. 20 agosto 1957, n. 37).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1962, l'ammontare delle pensioni dirette, indirette, di reversibilità, delle tacitazioni e del contributo di educazione degli orfani a carico del Fondo Pensioni Medici Comunali della Venezia Tridentina è stabilito in 500 volte il valore espresso in Corone ai paragrafi 33, 35, 37, 41 e 42 della legge istitutiva tirolese 27 dicembre 1909 B.L.P. n. 4 ex 1910, limitando ad annue lire 350.000 la pensione massima diretta da prendere per base del calcolo per la liquidazione del quartale mortuario previsto dal paragrafo 36 della legge citata [1].

 

     Art. 2.

     Ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità è attribuita una quota fissa costante di pensione di annue lire 120.000 in aggiunta a quella stabilita dal precedente art. 1 [2].

 

     Art. 3.

     E' data facoltà al medico comunale che si trovi in attività di servizio alla data del 1° gennaio 1957 di continuare il versamento del proprio contributo oltre i 30 anni e fino alla data di collocamento a riposo, e ciò in deroga a quanto dispone il paragrafo 27 della legge sanitaria ex regime 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4 ex 1910, nel quale caso la pensione stabilita dall'art. 1 sarà maggiorata del coefficiente fisso di annue lire 24.000 per ciascun anno di servizio utile prestato oltre i 35 anni.

 

     Art. 4.

     L'ammontare annuo degli assegni vitalizi conferiti alle vedove di medici condotti deceduti prima dell'entrata in vigore della legge sanitaria provinciale ex regime 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4 ex 1910, è elevato con decorrenza 1. gennaio 1957 ad importo annuo pari alla pensione minima vedove prevista dalla vigente legge.

 

     Art. 5.

     I contributi ordinari dovuti al Fondo Pensioni Medici Comunali della Venezia Tridentina sono stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 1957, nelle seguenti misure annue:

     - contributo ordinario dell'iscritto lire 52.000;

     - contributo ordinario dell'Ente lire 17.000 contributi devono essere versati al Fondo Pensione entro il 30 giugno di ogni anno a cura degli Enti interessati.

 

     Art. 6.

     Ai titolari di pensione è concesso per l'anno 1956 un assegno «una tantum» di importo pari al 5% della pensione annua in godimento al 31 dicembre 1956 o del rateo di pensione goduto durante l'anno 1956. L'importo risultante va arrotondato per eccesso a lire 100.

 

     Artt. 7. - 8.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 29 agosto 1962, n. 9.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.P. 29 agosto 1962, n. 9.

[3] Norma finanziaria ed entrata in vigore.