§ 1.3.31 - L.P. 11 giugno 2010, n. 11.
Disposizioni sulle cariche e sulle relative indennità e modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:11/06/2010
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di compensi per l’assunzione di cariche
Art. 2.  Modificazione dell’articolo 39 sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)
Art. 3.  Modificazione dell’articolo 39 novies della legge sui contratti e sui beni provinciali)


§ 1.3.31 - L.P. 11 giugno 2010, n. 11.

Disposizioni sulle cariche e sulle relative indennità e modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali

(B.U. 22 giugno 2010, n. 25)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di compensi per l’assunzione di cariche

1. Le persone che assumono le cariche previste dalla legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)" o altre cariche in rappresentanza della Provincia, riversano alla stessa il compenso spettante per la carica, esclusi i rimborsi spese, nei casi e secondo le seguenti misure:

a) per intero relativamente ai consiglieri provinciali o regionali, agli assessori provinciali o regionali, ai parlamentari nazionali ed europei, durante il loro mandato e nei cinque anni successivi;

b) per intero relativamente a coloro che percepiscono un vitalizio derivante dalle cariche indicate alla lettera a) relativo ad almeno due legislature;

c) fino a concorrenza dell’importo del compenso corrispondente al 50 per cento del vitalizio annuo lordo in godimento relativamente a coloro che percepiscono un vitalizio derivante dalle cariche di cui alla lettera a), relativo a meno di due legislature.

2. Nel determinare l’importo del riversamento di cui al comma 1 si tiene conto del carico fiscale e contributivo.

3. Le persone che assumono le cariche di cui al comma 1, nel caso percepiscano per la carica un compenso annuo lordo superiore a 15.000 euro, entro quindici giorni dall’assunzione della stessa comunicano al Presidente della Provincia la loro situazione patrimoniale, nei termini e con le modalità previste dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 17 gennaio 2005, n. 4 (Approvazione del regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e delle spese sostenute per la propaganda elettorale). Le dichiarazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Provincia.

 

     Art. 2. Modificazione dell’articolo 39 sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 sexies della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:

"2 bis. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza sono affidati a soggetti dotati di specifiche competenze professionali e comprovata esperienza nel settore."

 

     Art. 3. Modificazione dell’articolo 39 novies della legge sui contratti e sui beni provinciali)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 39 novies della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserita la seguente:

"b bis) a chi svolge le funzioni di consigliere provinciale o regionale, di assessore provinciale e regionale, di parlamentare nazionale o europeo;".