§ 1.3.2 - Legge Provinciale 22 luglio 1980, n. 21.
Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia Autonoma in enti ed istituti diversi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:22/07/1980
Numero:21


Sommario
Art. 1.      In tutti i casi in cui, in applicazione di norme legislative o regolamentari, ovvero di convenzioni, la Provincia debba effettuare nomine o designazioni di presidenti, vicepresidenti o [...]
Art. 2.      Entro il mese di dicembre di ogni anno la Presidenza del Consiglio provinciale predispone un elenco delle nomine e delle designazioni da effettuarsi dalla Provincia Autonoma, nel corso dell'anno [...]
Art. 3.      Le nomine o designazioni previste dall'articolo 1, primo comma, devono essere precedute, anche nel caso di conferma e fatti salvi i casi di cui al quarto comma dell'articolo 4, dal parere [...]
Art. 4.      Quando alla nomina o designazione debba provvedere la Giunta provinciale, la medesima, almeno trenta giorni prima di procedere, deve inviare le proposte delle candidature che ad essa competono, [...]
Art. 5.      Fatte salve le incompatibilità stabilite dalle norme in vigore e tranne i casi previsti dal secondo comma dell'articolo 1 nonché nei limiti in cui sussista la competenza legislativa della [...]
Art. 6.      Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina negli enti o negli istituti di cui all'articolo 1 primo comma, le persone nominate sono tenute, a pena di decadenza, a far pervenire [...]
Art. 7.      Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura della Presidenza del Consiglio provinciale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno [...]
Art. 8.      E' abrogata la Legge provinciale 13 aprile 1978, n. 17.


§ 1.3.2 - Legge Provinciale 22 luglio 1980, n. 21. [1]

Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia Autonoma in enti ed istituti diversi.

(B.U. 29 luglio 1980, n. 40).

 

Art. 1.

     In tutti i casi in cui, in applicazione di norme legislative o regolamentari, ovvero di convenzioni, la Provincia debba effettuare nomine o designazioni di presidenti, vicepresidenti o amministratori di istituti e di enti pubblici, anche economici, salvo quanto disposto nel seguente comma, si applicano le norme di cui agli articoli successivi.

     Le predette norme non trovano applicazione in caso di nomina o designazione che si riconnetta al ruolo di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere provinciale o di componente la Giunta provinciale, come pure negli altri casi in cui, in base alle norme o convenzioni che disciplinano la materia, la nomina o designazione risulti vincolata in relazione alla titolarità di altra carica o ufficio, o si debba procedere alla nomina o designazione di dipendenti provinciali, nonché nei casi in cui la nomina o designazione sia fatta nell'interesse di altro ente.

Non trovano altresì applicazione in caso di istituzioni con finalità culturali ed assistenziali, nonché nel caso di aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, con esclusione del presidente delle aziende stesse.

 

     Art. 2.

     Entro il mese di dicembre di ogni anno la Presidenza del Consiglio provinciale predispone un elenco delle nomine e delle designazioni da effettuarsi dalla Provincia Autonoma, nel corso dell'anno successivo; tale elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

     L'elenco indica:

     a) la denominazione degli enti ed istituti di cui all'articolo 1, primo comma;

     b) le norme legislative o regolamentari e le convenzioni che prevedono l'incarico;

     c) i relativi compensi previsti, a qualsiasi titolo, nel corso dell'anno;

     d) la data di scadenza della nomina, specificando se ad essa debba provvedere il Consiglio o la Giunta provinciale.

     Quando nel corso dell'anno si debba procedere, anche in via di sostituzione o surrogazione, a nomine o designazioni non previste nell'elenco di cui al primo comma, l'organo che deve procedere ne dà immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio provinciale, la quale provvede, ai sensi del presente articolo, alla relativa pubblicazione.

 

     Art. 3.

     Le nomine o designazioni previste dall'articolo 1, primo comma, devono essere precedute, anche nel caso di conferma e fatti salvi i casi di cui al quarto comma dell'articolo 4, dal parere favorevole della Prima Commissione legislativa consiliare.

     Ai fini dell'espressione del proprio parere, la Commissione determina all'inizio di ogni anno, in relazione a ciascuna nomina o designazione prevista dall'elenco di cui all'articolo precedente, i requisiti professionali e di esperienze dei quali devono essere in possesso le persone da nominare.

     Tali requisiti vengono comunicati agli organi che debbono procedere alle singole nomine nonché ai Consiglieri provinciali.

Il parere della Commissione consiste nella verifica dell'esistenza, nelle persone proposte, a termini dell'articolo 4, dei sopraindicati requisiti.

 

     Art. 4.

     Quando alla nomina o designazione debba provvedere la Giunta provinciale, la medesima, almeno trenta giorni prima di procedere, deve inviare le proposte delle candidature che ad essa competono, alla Prima Commissione legislativa, specificando per ciascun nominativo:

     a) comune di residenza, data e luogo di nascita;

     b) titolo di studio;

     c) curriculum professionale, occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche e in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte in pubblici registri, ricoperte attualmente o precedentemente.

     La Prima Commissione legislativa ne dà immediata comunicazione ai Consiglieri provinciali fissando contemporaneamente la data della propria convocazione per l'espressione del parere.

     I pareri espressi dalla Commissione in ordine alle candidature presentate vengono immediatamente trasmessi alla Giunta provinciale. Qualora su uno o più nominativi il parere non risulti favorevole, la Giunta provinciale deve, entro quindici giorni dalla trasmissione del parere medesimo, ripresentare altre proposte sulle quali la Commissione stessa deve esprimersi entro i successivi quindici giorni.

     La Giunta provinciale può provvedere, anche in assenza del parere della Prima Commissione legislativa, se questo non viene espresso e trasmesso entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al primo comma ovvero entro il termine fissato dalla seconda parte del comma precedente.

     Quando la Giunta provinciale debba provvedere a nomina o designazioni in rappresentanza delle minoranze, ne dà avviso, contemporaneamente all'invio delle proposte di cui al primo comma, al Presidente del Consiglio, il quale entro quindici giorni, convoca i Consiglieri provinciali appartenenti ai gruppi che non hanno rappresentanza in Giunta provinciale affinché provvedano alla relativa indicazione.

     Le minoranze dovranno adottare, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, una apposita regolamentazione per assicurare ai singoli gruppi e rappresentanze politiche una equa distribuzione delle designazioni di cui al comma precedente.

     L'indicazione di cui al comma precedente viene, a cura del Presidente del Consiglio provinciale, immediatamente trasmessa alla Prima Commissione legislativa la quale, entro i successivi quindici giorni esprime il parere di cui all'articolo 3 e lo trasmette alla Giunta provinciale, la quale deve attenervisi. Si applica, anche in questo caso, quanto disposto dalla seconda parte del terzo comma del presente articolo.

     Quando alla nomina o designazione debba provvedere il Consiglio, il Presidente, almeno trenta giorni prima della nomina, invita i Consiglieri provinciali a far pervenire, nel termine di quindici giorni, eventuali proposte che debbono essere accompagnate dalle indicazioni di cui al primo comma del presente articolo.

     Scaduto tale termine, il Presidente trasmette le proposte pervenute al Presidente della Prima Commissione legislativa, invitandolo a promuovere la convocazione della medesima entro quindici giorni dalla comunicazione, per l'espressione del relativo parere. Si applica, anche in questo caso, quanto disposto dalla seconda parte del terzo comma del presente articolo.

 

     Art. 5.

     Fatte salve le incompatibilità stabilite dalle norme in vigore e tranne i casi previsti dal secondo comma dell'articolo 1 nonché nei limiti in cui sussista la competenza legislativa della Provincia in ordine alla specifica materia considerata, gli incarichi cui si riferiscono le nomine o designazioni effettuate ai sensi della presente legge sono incompatibili con le funzioni di:

     a) membro del Consiglio provinciale;

     b) dipendente della Provincia Autonoma di Trento;

     c) dipendente di altro ente che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti interessati dalla nomina o designazione;

     d) membro di un qualsiasi organo consultivo tenuto ad esprimere pareri in ordine a provvedimenti degli enti ed istituti predetti.

Per ciascuna persona designata non sono cumulabili più di tre incarichi.

 

     Art. 6.

     Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina negli enti o negli istituti di cui all'articolo 1 primo comma, le persone nominate sono tenute, a pena di decadenza, a far pervenire all'organo che ha proceduto alla nomina stessa, una dichiarazione contenente l'accettazione dell'incarico, l'indicazione dell'esistenza o meno di eventuali motivi ostativi o di incompatibilità nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

     In qualsiasi momento venga accertata l'esistenza di condizioni di incompatibilità, l'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, previa contestazione all'interessato, dichiara la decadenza dall'incarico.

 

     Art. 7.

     Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura della Presidenza del Consiglio provinciale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei relativi dati essenziali e dei proponenti.

 

     Art. 8.

     E' abrogata la Legge provinciale 13 aprile 1978, n. 17.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.P. 9 giugno 2010, n. 10.