§ 5.3.385 - L.R. 8 febbraio 2007, n. 3.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:08/02/2007
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa.
Art. 3.  Elenchi.
Art. 4.  Oneri del personale.
Art. 5.  Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.
Art. 6.  Totale generale del bilancio annuale.
Art. 7.  Allegati.
Art. 8.  Bilancio pluriennale.
Art. 9.  Quadri.
Art. 10.  Azienda delle foreste demaniali.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 5.3.385 - L.R. 8 febbraio 2007, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

(G.U.R. 9 febbraio 2007, n. 7 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

     1. L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2007 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella A).

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa.

     1. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2007, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella B).

 

     Art. 3. Elenchi.

     1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

     2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

     3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

     4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 4. Oneri del personale.

     1. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale della Regione siciliana con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, sono quantificati, per il triennio 2007-2009, in relazione al biennio economico 2006-2007, in 10.283 migliaia di euro annui.

     2. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione siciliana con qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, sono quantificati, per il triennio 2007-2009, in 31.326 migliaia di euro annui.

     3. Gli oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono quantificati, per il triennio 2007-2009, in relazione al biennio economico 2006-2007, in 721 migliaia di euro; gli oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica non dirigenziale dei medesimi enti regionali sono quantificati, per il triennio 2007-2009, in relazione al biennio economico 2006-2007, in 510 migliaia di euro annui.

 

     Art. 5. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2007, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e di reddito medio pro-capite.

     2. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

     3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

     "4 bis. Il piano di riparto dei fondi assegnati dallo Stato in attuazione dell'art. 38 dello Statuto è trasmesso alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana per l'espressione del relativo parere. Il suddetto parere deve essere reso entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento.".

 

     Art. 6. Totale generale del bilancio annuale.

     1. E' approvato in 25.047.729 migliaia di euro in termini di competenza ed in 19.250.365 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007.

 

     Art. 7. Allegati.

     1. Per l'anno finanziario 2007 le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e 2 alla presente legge.

 

     Art. 8. Bilancio pluriennale.

     1. E' approvato in 54.446.610 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2007-2009, nelle risultanze di cui alle Tabelle C e D allegate alla presente legge.

     2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2007-2009 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

 

     Art. 9. Quadri.

     1. Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2007.

 

     Art. 10. Azienda delle foreste demaniali.

     1. E' allegato, in appendice al bilancio della Regione, il bilancio dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2007.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)