§ 5.3.380 - L.R. 21 novembre 2006, n. 20.
Proroga dei contratti di catalogazione dei beni culturali P.O.R. Sicilia 2000-2006 e modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:21/11/2006
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 2.      1. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come introdotta dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le [...]
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 5.3.380 - L.R. 21 novembre 2006, n. 20. [1]

Proroga dei contratti di catalogazione dei beni culturali P.O.R. Sicilia 2000-2006 e modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

(G.U.R. 24 novembre 2006, n. 54).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2007";

     b) al comma 2, le parole "per l'esercizio finanziario 2005 e" sono soppresse e, dopo le parole "per l'esercizio finanziario 2006.", è aggiunto il seguente periodo: "Alla copertura degli oneri per l'esercizio finanziario 2007, quantificati in euro 23.778.652, si provvede con le residue disponibilità della dotazione finanziaria della Misura 2.02 - Azione A - del P.O.R. Sicilia 2000-2006".

 

     Art. 2.

     1. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come introdotta dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "al Consorzio" sono sostituite con le parole "all'Associazione".

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Legge così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.R. 22 dicembre 2006, n. 58.