§ 5.3.360 – L.R. 28 dicembre 2004, n. 18.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:28/12/2004
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa.
Art. 3.  Elenchi.
Art. 4.  Oneri del personale.
Art. 5.  Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.
Art. 6.  Totale generale del bilancio annuale.
Art. 7.  Allegati.
Art. 8.  Bilancio pluriennale.
Art. 9.  Quadri.
Art. 10.  Azienda delle foreste demaniali.
Art. 11.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2005.


§ 5.3.360 – L.R. 28 dicembre 2004, n. 18.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.

(G.U.R. 31 dicembre 2004, n. 56 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

     1. L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2005 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella A).

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa.

     1. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 2005, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella B).

 

     Art. 3. Elenchi.

     1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

     2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

     3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del primo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

     4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 4. Oneri del personale. [1]

     1. Gli oneri del personale aventi natura fissa ed obbligatoria e ricadenti in ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007 scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001 recepito con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, sono quantificati in 161.812 migliaia di euro per il personale dell'area dirigenziale, comprensivi della parte fissa dell'indennità di posizione, e in 357.850 migliaia di euro per il personale con qualifica non dirigenziale, comprensivi della indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11; sono, altresì, quantificati in 17.215 migliaia di euro gli oneri per altre erogazioni obbligatorie dovute al personale, di cui 14.918 migliaia di euro per l'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il biennio economico 2002-2003.

     2. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001, recepito con il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e relativi al finanziamento della parte variabile della retribuzione del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale sono quantificati, per ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007, in 54.833 migliaia di euro, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Amministrazione ed inclusi i compensi del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli Assessori, quantificati in 6.114 migliaia di euro, nonché quelli del personale da assegnare alle stazioni appaltanti di cui all'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, quantificati in 1.330 migliaia di euro.

     3. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001 recepito con il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e relativi al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale, con esclusione della parte fissa della indennità di posizione, sono quantificati, per ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007, in 34.568 migliaia di euro, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Amministrazione ed inclusi i compensi del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli Assessori, quantificati in 5.236 migliaia di euro, nonché quelli del personale da assegnare alle stazioni appaltanti di cui all'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, quantificati in 602 migliaia di euro.

     4. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è determinato in 33.166 migliaia di euro per l'anno 2005 ed in 18.247 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

     5. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è determinato in 9.600 migliaia di euro per l'anno 2005, in 4.800 migliaia di euro per l'anno 2006 ed in 4.800 migliaia di euro per l'anno 2007, ferme restando le disposizioni dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2006-2007. [2]

 

     Art. 5. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.

     1. Ai fini dell'applicazione del punto 4), del primo comma, dell'articolo 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2005, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e di reddito medio pro-capite.

     2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione della Giunta regionale, determinano la spesa delle unità previsionali di base concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

     3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.

     4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione "Bilancio" dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

 

     Art. 6. Totale generale del bilancio annuale.

     1. E' approvato in 22.057.016 migliaia di euro in termini di competenza ed in 16.139.975 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2005.

 

     Art. 7. Allegati.

     1. Per l'anno finanziario 2005 le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli Allegati 1 e 2.

 

          Art. 8. Bilancio pluriennale.

     1. E' approvato in 50.774.200 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio plunennale della Regione siciliana per il triennio 2005-2007, nelle risultanze di cui alle Tabelle C e D.

     2. Al bilancio pluriennale è annesso l'Elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2005-2007 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

 

     Art. 9. Quadri.

     1. Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007, in termini di competenza, con i relativi Allegati, ed il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2005.

 

     Art. 10. Azienda delle foreste demaniali.

     1. E' allegato in appendice al bilancio della Regione il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno 2005 e per il triennio 2005-2007.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2005.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

ALLEGATI [3]

 

     (Omissis)


[1] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 19 maggio 2005, n. 5.

[2] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[3] Allegati modificati dagli artt. 17 e 21 della L.R. 15 settembre 2005, n. 10.