§ 5.2.32 - L.R. 25 marzo 1983, n. 11.
Proroga dell'applicazione della normativa di cui agli articoli da 1 a 10 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:25/03/1983
Numero:11


Sommario
Art. 1.      L'applicazione degli articoli da 1 a 10 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, è differita al 30 giugno 1983.
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.2.32 - L.R. 25 marzo 1983, n. 11.

Proroga dell'applicazione della normativa di cui agli articoli da 1 a 10 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85.

(G.U.R. 26 marzo 1983, n. 13).

 

Art. 1.

     L'applicazione degli articoli da 1 a 10 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, è differita al 30 giugno 1983.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.