§ 5.2.15 - L.R. 4 giugno 1970, n. 6.
Norme per la gestione dei fondi di bilancio relativi a spese in conto capitale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:04/06/1970
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Le disponibilità per impegni accertate sui capitoli di spesa in conto capitale del bilancio della Regione, escluse quelle che abbiano per legge una destinazione particolare specificatamente [...]
Art. 2.      Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, ha facoltà di provvedere con propri decreti, in relazione ad effettive necessità, alle variazioni compensative tra gli stanziamenti di [...]


§ 5.2.15 - L.R. 4 giugno 1970, n. 6.

Norme per la gestione dei fondi di bilancio relativi a spese in conto capitale.

(G.U.R. 4 giugno 1970, n. 27).

 

Art. 1.

     Le disponibilità per impegni accertate sui capitoli di spesa in conto capitale del bilancio della Regione, escluse quelle che abbiano per legge una destinazione particolare specificatamente indicata con apposita legge o che siano relative a spese ripartite in più anni, o che sono conseguenti ad assegnazioni dello Stato o di altri Enti, sono eliminate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, a partire dall'esercizio 1970, sempreché nel bilancio dell'esercizio successivo sussistano assegnazioni per le medesime finalità.

     In tal caso, le somme corrispondenti sono iscritte in apposito capitolo di bilancio dell'esercizio successivo e destinate esclusivamente alla copertura di oneri derivanti da iniziative, da stabilirsi con legge nell'esercizio stesso, che abbiano fini produttivi e promozionali.

     Al trasferimento delle somme di cui ai precedenti comma si provvede con decreto del Presidente della Regione.

     Alle disponibilità del suddetto capitolo di bilancio si applicano le norme di cui alla L.R. 27 dicembre 1968, n. 36.

 

     Art. 2.

     Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, ha facoltà di provvedere con propri decreti, in relazione ad effettive necessità, alle variazioni compensative tra gli stanziamenti di bilancio relativi a spese in conto capitale autorizzate da speciali disposizioni legislative ripartite in più anni, fermi restando l'ammontare complessivo delle assegnazioni di spesa e la durata di esse.