§ 5.2.8 - L.R. 2 agosto 1954, n. 33.
Norme per la contabilità generale dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:02/08/1954
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Le aperture di credito a favore di funzionari delegati possono essere autorizzate sia sul conto della competenza, sia su quello dei residui, per il pagamento di somme relative ad uscite per [...]
Art. 2.      Ai fini del precedente articolo gli intestatari degli ordini di accreditamento sono funzionari delegati.
Art. 3.      Per l'amministrazione regionale non si applica l'art. 56 della L. 18 novembre 1923, n. 2440 con le successive modifiche e le altre norme in contrasto con la presente legge.
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.2.8 - L.R. 2 agosto 1954, n. 33.

Norme per la contabilità generale dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 4 agosto 1954, n. 39).

 

Art. 1.

     Le aperture di credito a favore di funzionari delegati possono essere autorizzate sia sul conto della competenza, sia su quello dei residui, per il pagamento di somme relative ad uscite per conto della amministrazione regionale derivanti:

     1) da oneri correlativi alla riscossione delle entrate ed a restituzioni di somme indebitamente acquisite all'entrata;

     2) da retribuzioni ed indennità in genere non prestabilite in somma certa, anche se dalle leggi in vigore sia stabilito il pagamento mediante mandato diretto;

     3) da contratti di forniture e lavori;

     4) da competenze fondamentali ed accessorie al personale direttamente retribuito dalla Regione siciliana;

     5) da oneri da sostenersi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato, compresi quelli relativi alla assistenza alle popolazioni bisognose; all'assistenza e beneficenza in genere; all'assunzione di rette di ricovero; alla istituzione di colonie, di cucine economiche e di mense popolari;

     6) da corresponsione di quote di entrate destinate a finalità di assistenza e beneficenza in genere;

     7) da oneri in ordine ai quali legge e regolamenti prevedono il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

     Per i pagamenti di cui al n. 2 del comma precedente, l'importo dell'apertura di credito per ciascun capitolo di bilancio non può superare la somma di quindici milioni di lire.

     Per i pagamenti di cui al n. 3, le aperture di credito debbono essere fatte distintamente per ogni contratto di fornitura o di lavoro.

 

     Art. 2.

     Ai fini del precedente articolo gli intestatari degli ordini di accreditamento sono funzionari delegati.

     A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposte per il medesimo oggetto più aperture di credito.

     Ogni successiva apertura di credito può essere disposta, anche prima della presentazione del rendiconto della precedente, su dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione

dell'accreditamento.

 

     Art. 3.

     Per l'amministrazione regionale non si applica l'art. 56 della L. 18 novembre 1923, n. 2440 con le successive modifiche e le altre norme in contrasto con la presente legge.

     Le norme regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.