§ 4.8.4 - L.R. 21 luglio 1952, n. 44.
Ratifica del decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 7, concernente: "Provvidenze per l'esecuzione di opere edili e stradali, con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:21/07/1952
Numero:44


Sommario
Art. 1.      E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 7, concernente: "Provvidenze per la esecuzione di opere edili e stradali, con particolare riguardo alle zone colpite dalle [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.


§ 4.8.4 - L.R. 21 luglio 1952, n. 44.

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 7, concernente: "Provvidenze per l'esecuzione di opere edili e stradali, con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni".

(G.U.R. 22 luglio 1952, n. 42).

 

Art. 1.

     E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 7, concernente: "Provvidenze per la esecuzione di opere edili e stradali, con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni", con le seguenti modifiche:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.