§ 4.3.59 - L.R. 5 aprile 1972, n. 22.
Contributi ai comuni capoluoghi di provincia per il ricovero di famiglie alloggiate senza contratto in alloggi costruiti a carico o col concorso dello [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:05/04/1972
Numero:22


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi ai comuni capoluoghi di provincia, al fine di provvedere al ricovero delle famiglie che, alla data del 30 giugno [...]
Art. 2.      Detti contributi sono destinati esclusivamente all'affitto, per un periodo non superiore a due anni
Art. 3.      Possono essere ricoverate nelle abitazioni di cui alla presente legge le famiglie che risultino in possesso dei requisiti legali necessari per concorrere alla assegnazione di alloggi popolari, a [...]
Art. 4.      L'accertamento dei requisiti predetti viene effettuato dalla commissione prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.
Art. 5.      Ciascuna famiglia ricoverata è tenuta al pagamento in favore del comune di un canone mensile nella misura di lire tremila per vano legale.
Art. 6.      I contratti biennali di affitto sono stipulati dal sindaco.
Art. 7.      Per le finalità di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, ripartita, quanto a lire 800 milioni, tra i comuni di Palermo, Catania e Messina, e quanto a lire 400 milioni tra [...]
Art. 8.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte della disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.3.59 - L.R. 5 aprile 1972, n. 22.

Contributi ai comuni capoluoghi di provincia per il ricovero di famiglie alloggiate senza contratto in alloggi costruiti a carico o col concorso dello Stato o della Regione, e di quelle abitanti in edifici o baracche ricadenti in aree destinate a programmi di edilizia pubblica o di opere pubbliche, nonché in abitazioni inidonee per comprovati motivi igienico sanitari.

(G.U.R. 8 aprile 1972, n. 16).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi ai comuni capoluoghi di provincia, al fine di provvedere al ricovero delle famiglie che, alla data del 30 giugno 1971, risultino alloggiate, senza regolare assegnazione, in alloggi popolari costruiti a carico o col concorso dello Stato o della Regione, o alloggiate in abitazioni, anche improprie, ricadenti in aree destinate a programmi di edilizia pubblica o di opere pubbliche, nonché in abitazioni inidonee per comprovati motivi igienico sanitari.

     Sono escluse dalla presente legge le famiglie che fruiscono dei benefici previsti dall'art. 28 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

 

     Art. 2.

     Detti contributi sono destinati esclusivamente all'affitto, per un periodo non superiore a due anni [1], di edifici di civile abitazioni, da reperire in base alle leggi vigenti e destinare al ricovero delle famiglie indicate nel precedente articolo.

 

     Art. 3.

     Possono essere ricoverate nelle abitazioni di cui alla presente legge le famiglie che risultino in possesso dei requisiti legali necessari per concorrere alla assegnazione di alloggi popolari, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

 

     Art. 4.

     L'accertamento dei requisiti predetti viene effettuato dalla commissione prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

     Il sindaco del comune interessato è tenuto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a presentare alla commissione indicata nel comma precedente la relativa documentazione.

     Dopo l'accertamento effettuato dalla commissione, il sindaco provvede al ricovero delle famiglie riconosciute idonee.

 

     Art. 5.

     Ciascuna famiglia ricoverata è tenuta al pagamento in favore del comune di un canone mensile nella misura di lire tremila per vano legale.

     Annualmente il comune rimborsa alla Regione le somme riscosse attraverso i pagamenti effettuati dalle famiglie ricoverate.

 

     Art. 6.

     I contratti biennali di affitto sono stipulati dal sindaco.

     Il canone di affitto per vano legale non può in nessun caso risultare superiore al più alto canone praticato nella provincia dall'Istituto autonomo per le case popolari al lordo dei contributi erariali maggiorato del dieci per cento.

     Il dieci per cento del contributo concesso al Comune sarà dallo stesso accantonato per provvedere alle opere di manutenzione e di ripristino delle abitazioni alla cessazione del rapporto di locazione [2].

 

     Art. 7.

     Per le finalità di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, ripartita, quanto a lire 800 milioni, tra i comuni di Palermo, Catania e Messina, e quanto a lire 400 milioni tra gli altri comuni capoluoghi di provincia.

     I contributi sono versati dall'Assessore per i lavori pubblici ai comuni interessati per l'intero importo dell'onere assunto attraverso i contratti di affitto regolarmente registrati.

 

     Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte della disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

     In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1972 è modificato come appresso:

     SPESE IN CONTO CAPITALE

     Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Oggetto del provvedimento

     Partita che si riduce:

     - Interventi nel settore urbanistico (in meno) 1.200.000.000

     Partita che si aggiunge:

     - Contributo ai comuni capoluoghi di provincia, per il ricovero di famiglie alloggiate senza contratto in alloggi costruiti a carico o col concorso dello Stato o della Regione, e di quelle abitanti in edifici o baracche ricadenti in aree destinate a programmi di edilizia pubblica o di opere pubbliche, nonché in abitazioni inidonee per comprovati motivi igienico sanitari 1.200.000.000.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 17 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 12 febbraio 1973, n. 3.