§ 4.3.2 - L.R. 18 gennaio 1949, n. 2.
Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:18/01/1949
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Per la costruzione di edifici destinati ad abitazione civile o ad albergo, anche se comprendano ambienti a piano terrano destinati a negozio o ad altro uso, e per l'ampliamento o la [...]
Art. 2.      Le imposte di registro e di trascrizione sugli atti di compravendita di aree ai fini di cui all'art. 1 sono dovute nella misura fissa.
Art. 8.      Alle stesse persone fisiche e giuridiche e per l'oggetto di cui all'art. 1 è concessa una riduzione nella misura del 50% del dazio comunale sui materiali da costruzione.
Art. 9.      I fabbricati costruiti alle condizioni di cui all'art. 1 sono esenti dall'imposta relativa ed alle sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di 25 anni a partire dalla data di [...]
Art. 10.      Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 2 della presente legge sono estese alle compra-vendite di appartamenti la cui costruzione sia stata eseguita entro il termine di cui all'art. 1 e [...]
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      Su tutti gli atti che per le disposizioni della presente legge sono soggetti alle imposte ipotecarie in misura fissa, rimangono salvi gli emolumenti spettanti al Conservatore del Registro [...]
Art. 13.      L'Assessore alle Finanze è incaricato di emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il regolamento nel quale devono essere disciplinate anche le garanzie ed i [...]
Art. 14.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 4.3.2 - L.R. 18 gennaio 1949, n. 2.

Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie.

(G.U.R. 21 gennaio 1949, n. 3).

 

Art. 1.

     Per la costruzione di edifici destinati ad abitazione civile o ad albergo, anche se comprendano ambienti a piano terrano destinati a negozio o ad altro uso, e per l'ampliamento o la sopraelevazione di edifici destinati agli stessi scopi, eseguiti da privati, società od enti pubblici sempre che la costruzione sia iniziata e condotta a termine nel periodo decorrente dalla data in cui andrà in vigore la presente legge a tutto il 31 dicembre 1953 - sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     Le imposte di registro e di trascrizione sugli atti di compravendita di aree ai fini di cui all'art. 1 sono dovute nella misura fissa.

     E' parimenti dovuta nella misura fissa la tassa di iscrizione per le ipoteche a garanzia di prezzo insoluto costituite contestualmente all'atto di compravendita della area edificabile.

 

     Artt. 3. - 7.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8.

     Alle stesse persone fisiche e giuridiche e per l'oggetto di cui all'art. 1 è concessa una riduzione nella misura del 50% del dazio comunale sui materiali da costruzione.

 

     Art. 9.

     I fabbricati costruiti alle condizioni di cui all'art. 1 sono esenti dall'imposta relativa ed alle sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di 25 anni a partire dalla data di dichiarazione di abitabilità rilasciata dalla competente autorità comunale, sempre che le relative opere siano state eseguite in conformità dei regolamenti edilizi comunali e dei piani regolatori.

 

     Art. 10.

     Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 2 della presente legge sono estese alle compra-vendite di appartamenti la cui costruzione sia stata eseguita entro il termine di cui all'art. 1 e rispondano ai requisiti di esecuzione e di abitabilità di cui all'articolo precedente, limitatamente al primo trasferimento sempre che questo avvenga entro un anno dalla dichiarazione di abitabilità rilasciata dalla competente autorità comunale.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 12.

     Su tutti gli atti che per le disposizioni della presente legge sono soggetti alle imposte ipotecarie in misura fissa, rimangono salvi gli emolumenti spettanti al Conservatore del Registro immobiliare.

 

     Art. 13.

     L'Assessore alle Finanze è incaricato di emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il regolamento nel quale devono essere disciplinate anche le garanzie ed i controlli degli uffici finanziari e dei Comuni.

 

     Art. 14.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 sono stati dichiarati inefficaci dall'Alta Corte per la Regione siciliana con decisione del 16 gennaio 1949.

[2] Dichiarato inefficace dall'Alta Corte per la Regione Siciliana con decisione del 16 gennaio 1949.