§ 4.2.93 - L.R. 2 agosto 1982, n. 81.
Disposizioni finanziarie in favore dell'Ente acquedotti siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:02/08/1982
Numero:81


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [2]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 4.2.93 - L.R. 2 agosto 1982, n. 81.

Disposizioni finanziarie in favore dell'Ente acquedotti siciliani.

(G.U.R. 7 agosto 1982, n. 34).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2. [2]

     [La gestione della rete idrica interna e/o dell'acquedotto esterno, al servizio di un solo comune, è trasferita dall'Ente acquedotti siciliani al comune che ne fa richiesta con delibera consiliare.

     Gli acquedotti esterni gestiti dall'Ente acquedotti siciliani a servizio di più comuni sono trasferiti ai consorzi dei comuni interessati per la gestione degli acquedotti, su richiesta deliberata dall'assemblea del consorzio stesso.]

 

     Art. 3.

     Il personale dell'Ente acquedotti siciliani, localmente addetto alla data del 31 dicembre 1981 alla gestione degli acquedotti di cui al precedente articolo, viene utilizzato, nelle more della definitiva sistemazione, in posizione di comando.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente acquedotti siciliani un contributo di lire 5.000 milioni per spese correnti.

 

     Art. 5.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 12.000 milioni per l'anno 1982 e, limitatamente alle finalità dell'art. 1, in lire 7.000 milioni per gli anni successivi, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei " progetti prioritari " previsti dal " Quadro di riferimento della programmazione nel periodo 1982-84 ", progetto " Piano delle acque, etc. "», mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

     Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l anno finanziario medesimo.


[1] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 7 giugno 1994, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.