§ 3.19.21 - L.R. 6 giugno 1975, n. 44.
Proroga dei benefici e dei termini previsti dall'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:06/06/1975
Numero:44


Sommario
Art. 1.      I benefici ed i termini di cui all'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, nei limiti dell'autorizzazione di spesa previsti dall'ultimo comma dello stesso articolo, sono prorogati [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.19.21 - L.R. 6 giugno 1975, n. 44.

Proroga dei benefici e dei termini previsti dall'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

(G.U.R. 7 giugno 1975, n. 25).

 

Art. 1.

     I benefici ed i termini di cui all'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, nei limiti dell'autorizzazione di spesa previsti dall'ultimo comma dello stesso articolo, sono prorogati per l'annata agraria 1975.

     L'anticipazione sul prezzo prevista nel citato art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, non può essere inferiore a lire 17.000 per quintale [1].

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 3 della L.R. 21 febbraio 1976, n. 4.