§ 3.18.41 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 107.
Incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano per l'acquisizione e l'utilizzazione del metano in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:30/12/1977
Numero:107


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 18.300 milioni per consentire la partecipazione dell'Ente ad apposita società con sede in Sicilia, nella misura del 30 [...]
Art. 2.      Allo scopo di rendere possibile la costituzione di una società per la costruzione e l'esercizio in Sicilia di reti di distribuzione secondarie di gas metano per le utenze civili, commerciali, [...]
Art. 3.      L'E.M.S. è autorizzato a rilasciare, per conto della Regione, a fronte dei finanziamenti che la società di cui all'art. 1 dovrà acquisire per la realizzazione del metanodotto, fidejussioni fino [...]
Art. 4.      Gli atti relativi alla partecipazione alle società di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge dovranno essere deliberati in unico contesto dal consiglio di amministrazione dell'E.M.S. e [...]
Art. 5.      Nella prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dagli ultimi due commi dell'art. 17 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, i componenti del consiglio di amministrazione [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dagli artt. 1, 2 e 3 della presente legge è autorizzata, per il biennio 1978-79, la spesa complessiva di lire 25.800 milioni da iscrivere nel bilancio della Regione come [...]


§ 3.18.41 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 107.

Incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano per l'acquisizione e l'utilizzazione del metano in Sicilia.

(G.U.R. 7 gennaio 1978, n. 1).

 

Art. 1.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 18.300 milioni per consentire la partecipazione dell'Ente ad apposita società con sede in Sicilia, nella misura del 30 per cento del capitale sociale della stessa, da costituire con la SNAM del gruppo ENI per l'assunzione di partecipazione, in misura del 50 per cento del capitale, in una società per la realizzazione e la gestione di un metanodotto, in conformità delle previsioni del piano di investimenti dell'E.M.S. per il quadriennio 1976-79 di cui alle LL.RR. 14 maggio 1976, n. 77, e 21 luglio 1977, n. 61.

 

     Art. 2.

     Allo scopo di rendere possibile la costituzione di una società per la costruzione e l'esercizio in Sicilia di reti di distribuzione secondarie di gas metano per le utenze civili, commerciali, artigianali ed industriali, il fondo di dotazione dell'E.M.S. è incrementato di lire 7.000 milioni.

     L'E.M.S., per la costruzione e l'esercizio delle strutture di distribuzione e per la priorità nell'utilizzazione del metano, si atterrà alle direttive impartite con delibera della Giunta regionale che verrà adottata su proposta dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico, d'intesa con l'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, previo parere della Commissione legislativa per l'industria ed il commercio dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 3.

     L'E.M.S. è autorizzato a rilasciare, per conto della Regione, a fronte dei finanziamenti che la società di cui all'art. 1 dovrà acquisire per la realizzazione del metanodotto, fidejussioni fino alla concorrenza di lire 73.500 milioni ed in ogni caso proporzionali alla quota di partecipazione dell'Ente. Le fidejussioni potranno essere rese soltanto contestualmente a proporzionate fidejussioni rese dagli altri soci.

     L'E.M.S. è, altresì, autorizzato a rilasciare, per conto della Regione, nell'interesse della società che sarà costituita per la costruzione e l'esercizio di reti di distribuzione secondarie, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, fidejussioni fino alla concorrenza di lire 28.000 milioni. Anche le suddette fidejussioni dovranno essere prestate con le modalità di cui al comma precedente.

 

     Art. 4.

     Gli atti relativi alla partecipazione alle società di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge dovranno essere deliberati in unico contesto dal consiglio di amministrazione dell'E.M.S. e saranno sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     La stessa procedura si applica per la concessione delle fidejussioni previste dall'art. 3.

 

     Art. 5.

     Nella prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dagli ultimi due commi dell'art. 17 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, i componenti del consiglio di amministrazione dell'E.M.S. possono essere nominati componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dagli artt. 1, 2 e 3 della presente legge è autorizzata, per il biennio 1978-79, la spesa complessiva di lire 25.800 milioni da iscrivere nel bilancio della Regione come segue:

 

                                          (in milioni di lire)

    art. 1                                    10.000         8.300

    art. 2                                     3.000         4.000

    art. 3                                      ---            500

 

     All'onere a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio medesimo, mentre all'onere ricadente nell'esercizio 1979 si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.