§ 3.18.8 - L.R. 8 agosto 1960, n. 36.
Istituzione di un ente regionale di diritto pubblico denominato « Azienda asfalti siciliani » (Az.A.Si.)


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:08/08/1960
Numero:36


Sommario
Art. 1.      E' costituito, con sede in Modica, un ente di diritto pubblico denominato « Azienda asfalti siciliani » (Az.A.Si.):
Art. 2.      La costituzione dell'azienda è subordinata all'accertamento della consistenza dei giacimenti di asfalto nelle zone di Ragusa, Scicli, Modica, Vizzini, Licodia Eubea ed alla possibilità della [...]
Art. 3.      Le conclusioni della commissione prevista al precedente art. 2 dovranno essere rese pubbliche ed approvate entro il termine improrogabile del 30 novembre 1960.
Art. 4.      L'Azienda ha lo scopo di sviluppare la ricerca, la coltivazione, la trasformazione ed il consumo degli asfalti siciliani e dei prodotti derivati.
Art. 5.      Per consentire all'Azienda il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 4, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 e per gli altri nove esercizi finanziari successivi, la Regione [...]
Art. 6.      L'Azienda è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da undici membri nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di [...]
Art. 7.      Un collegio di tre sindaci esercita presso l'Azienda funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'art. 2403 del codice civile.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con l'Assessore agli affari economici sarà approvato lo statuto per regolare [...]
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


§ 3.18.8 - L.R. 8 agosto 1960, n. 36.

Istituzione di un ente regionale di diritto pubblico denominato « Azienda asfalti siciliani » (Az.A.Si.)

(G.U.R. 10 agosto 1960, n. 33).

 

Art. 1.

     E' costituito, con sede in Modica, un ente di diritto pubblico denominato « Azienda asfalti siciliani » (Az.A.Si.):

     L'Azienda ha gestione autonoma.

     Essa ha un patrimonio di lire tre miliardi forniti dalla Regione.

     E' ammessa la partecipazione, sino alla concorrenza complessiva di due quinti del capitale, della Società finanziaria siciliana (So.Fi.S.), di enti pubblici, di istituti di credito e di assicurazione e di privati che ne facciano domanda all'Assessore agli affari economici, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

     Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la Regione, gli enti e le persone eventualmente partecipanti provvederanno al versamento di un decimo delle rispettive quote sottoscritte; gli altri decimi saranno versati su deliberazioni motivate del consiglio di amministrazione dell'azienda, approvate dall'Assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore agli affari economici.

 

     Art. 2.

     La costituzione dell'azienda è subordinata all'accertamento della consistenza dei giacimenti di asfalto nelle zone di Ragusa, Scicli, Modica, Vizzini, Licodia Eubea ed alla possibilità della loro valorizzazione industriale.

     A tal fine, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con quello agli affari economici, sarà costituita una commissione di sette tecnici ed economisti di cui due designati con terne in rappresentanza dei lavoratori.

     La predetta commissione dovrà esaurire i suoi lavori entro il 31 ottobre 1960 e potrà avvalersi per le sue indagini dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) e del Centro sperimentale minerario oltre che del distretto minerario.

     I comuni ricordati nel primo comma del presente articolo hanno la facoltà di nominare esperti di propria fiducia che potranno fornire alla commissione, da cui saranno intesi, memorie, studi e quant'altro possa riuscire utile agli accertamenti disposti.

     Le conclusioni cui perverrà la commissione attraverso la sua relazione saranno approvate dalla Giunta di Governo su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere e del Comitato consultivo dell'industria.

     Per i lavori e le indagini della commissione è stanziata la somma di L. 30.000.000.

 

     Art. 3.

     Le conclusioni della commissione prevista al precedente art. 2 dovranno essere rese pubbliche ed approvate entro il termine improrogabile del 30 novembre 1960.

     Trascorso tale termine, il Governo della Regione provvederà senz'altro all'approvazione dello statuto previsto al successivo art. 9.

 

     Art. 4.

     L'Azienda ha lo scopo di sviluppare la ricerca, la coltivazione, la trasformazione ed il consumo degli asfalti siciliani e dei prodotti derivati.

     Essa pertanto può:

     a) promuovere direttamente la costituzione di società che abbiano per oggetto la coltivazione di miniere di asfalto e la produzione collegata di cemento, calce e materiali asfaltici e bituminosi per gli usi stradali ed edilizi;

     b) prendere partecipazione azionaria, previa autorizzazione dell'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con quello preposto agli affari economici, alle società aventi per oggetto le attività indicate nella precedente lett. a in misura non eccedente i due terzi del capitale azionario;

     c) chiedere permessi di ricerca e concessioni di giacimenti asfaltici a norma delle vigenti leggi regionali che disciplinano la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali nella Regione, anche in eccedenza ai limiti superficiari dalle medesime previsti;

     d) promuovere la costituzione, anche in concorso con la So.Fi.S., di società per il collocamento dei prodotti dell'azienda.

 

     Art. 5.

     Per consentire all'Azienda il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 4, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 e per gli altri nove esercizi finanziari successivi, la Regione verserà all'Azienda medesima un contributo annuo di L. 50 milioni.

     Le erogazioni sul contributo concesso ai sensi del presente articolo devono essere dimostrate dall'Azienda agli Assessori agli affari economici ed all'industria e commercio a periodi trimestrali.

     Al termine di ciascun esercizio i detti Assessori stabiliscono se le somme rimaste non erogate debbono essere dall'Azienda riversate nella tesoreria della Regione o possano essere trattenute in aggiunta al fondo assegnato per l esercizio successivo.

 

     Art. 6.

     L'Azienda è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da undici membri nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con quello per gli affari economici.

     Con lo stesso decreto vengono designati tra i componenti del consiglio il presidente, il vice presidente, il consigliere delegato.

     Tra i membri del consiglio dovranno essere compresi un rappresentante del Consiglio regionale delle miniere, il ragioniere generale della Regione e cinque rappresentanti eletti dai consigli comunali di Ragusa, Modica, Scicli, Vizzini e Licodia Eubea.

     Uno dei componenti del consiglio sarà altresì scelto su designazione degli istituti di credito e di assicurazione privata che partecipino alla formazione del capitale dell'Azienda ai sensi dell'art. 1.

     Il consiglio di amministrazione deve essere rinnovato ogni quattro anni. I singoli componenti possono essere riconfermati.

     Ai componenti del consiglio di amministrazione non spetta indennità fissa.

 

     Art. 7.

     Un collegio di tre sindaci esercita presso l'Azienda funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'art. 2403 del codice civile.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 9.

     Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con l'Assessore agli affari economici sarà approvato lo statuto per regolare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Azienda.

     Il personale dell'Azienda, escluso quello destinato a prestazioni manuali, è assunto per pubblico concorso. In caso di inosservanza si applicano le norme previste dall'art. 6 della L. 7 maggio 1958 n. 14.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 6 L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

[2] Articolo abrogato dalla nuova disciplina dettata dagli artt. 13, 14 e 22 L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

[3] Articolo abrogato dalla L.R. 13 aprile 1966, n. 3.