§ 3.17.40 - L.R. 18 agosto 1978, n. 45.
Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dalla cooperativa ICET di Troina.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:18/08/1978
Numero:45


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori che risultavano [...]
Art. 2.      Ai lavoratori che frequentano i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita o spettante in base al [...]
Art. 3.      Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore [...]
Art. 4.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.40 - L.R. 18 agosto 1978, n. 45.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dalla cooperativa ICET di Troina.

(G.U.R. 19 agosto 1978, n. 36).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori che risultavano occupati presso l'ICET (Impresa cooperativa edilizia troinese) di Troina alla data del 31 dicembre 1977 e che alla data di inizio dei corsi risultino privi di retribuzione.

     I corsi avranno la durata di 180 giorni effettivi e la loro gestione verrà affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale alla stessa cooperativa ICET.

     Ai fini addestrativi la cooperativa ICET ha la facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

     Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, la cooperativa ICET ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale [1].

 

     Art. 2.

     Ai lavoratori che frequentano i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita o spettante in base al contratto nazionale di categoria.

     Ove la cooperativa ICET si avvalga della facoltà di cui al terzo comma del precedente articolo, i lavoratori ammessi alla frequenza del corso sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'impresa stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al 100 per cento della retribuzione contrattuale.

     Qualora i corsi di riqualificazione non venissero istituiti entro il 31 ottobre 1978, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare lo stanziamento di cui all'art. 4 della presente legge per corrispondere ai lavoratori indicati all'art. 1 un'indennità straordinaria, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 1 novembre 1978, pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale spettante in base al contratto nazionale di categoria, e comunque in misura non superiore a lire 300 mila mensili.

 

     Art. 3.

     Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Enna le somme occorrenti.

     Il predetto Ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

 

     Art. 4.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.

     Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1978 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso è incrementato dell'importo di lire 50 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 5 della L.R. 28 dicembre 1979, n. 262.