§ 3.17.20 - L.R. 29 dicembre 1973, n. 57.
Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dal calzaturificio Leone di Palermo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:29/12/1973
Numero:57


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, riservati ai lavoratori della ex ditta Leone, già [...]
Art. 2.      Ai lavoratori che frequenteranno i corsi sarà corrisposto un assegno giornaliero, pari all'80 per cento di quello retributivo effettivamente percepito all'atto della cessazione dell'attività [...]
Art. 3.      L'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale assistenza malattia (INAM) per assicurare l'assistenza di malattia, per la durata [...]
Art. 4.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 160 milioni.
Art. 5.      Per la liquidazione dell'assegno giornaliero e della indennità di carico familiare, di cui all'art. 2 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'esercizio 1974 si fa fronte con parte delle disponibilità dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.20 - L.R. 29 dicembre 1973, n. 57.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dal calzaturificio Leone di Palermo.

(G.U.R. 12 gennaio 1974, n. 3).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, riservati ai lavoratori della ex ditta Leone, già assistiti dalle leggi regionali 22 marzo 1973, n. 8 e 26 maggio 1973, n. 25, e che risultino disoccupati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Lo stato di disoccupazione dei lavoratori sarà accertato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo. I corsi avranno la durata di 280 giorni effettivi e la loro gestione verrà affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione all'Ente confederale addestramento professionale (ECAP) o all'Istituto addestramento lavoratori (IAL) o all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP). Al termine dei corsi i lavoratori frequentanti sosterranno un esame finale teorico - pratico al fine di conseguire un attestato di qualifica.

     La Commissione esaminatrice sarà composta da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro di Palermo e dell'Ispettorato del lavoro di Palermo, da un rappresentante dell'Ente gestore, da un rappresentante sindacale dei lavoratori e sarà presieduta da un dirigente dell'Assessore regionale del lavoro e della cooperazione [1].

 

     Art. 2.

     Ai lavoratori che frequenteranno i corsi sarà corrisposto un assegno giornaliero, pari all'80 per cento di quello retributivo effettivamente percepito all'atto della cessazione dell'attività dell'azienda Leone, per ogni giornata di effettiva presenza, aumentato di una indennità di lire 200 per il coniuge ed ogni figlio e genitore a carico.

 

     Art. 3.

     L'Assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale assistenza malattia (INAM) per assicurare l'assistenza di malattia, per la durata dei corsi, ai lavoratori e ai loro familiari a carico, secondo il trattamento in vigore per il settore industria.

 

     Art. 4.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 160 milioni.

     Detta somma sarà versata al fondo per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 5.

     Per la liquidazione dell'assegno giornaliero e della indennità di carico familiare, di cui all'art. 2 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare all'Ente gestore prescelto le somme occorrenti, dietro presentazione dei fogli paga mensili vistati dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'esercizio 1974 si fa fronte con parte delle disponibilità dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1972 approvato con la relativa legge regionale.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 8 febbraio 1974, n. 3.

[2] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 8 febbraio 1974, n. 3.