§ 3.16.205 - L.R. 27 settembre 1995, n. 66.
Interventi in favore delle imprese del settore industriale. Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 maggio 1993, n. 15 e 1 settembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:27/09/1995
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Interventi per l'assestamento finanziario delle imprese.
Art. 5.  Modalità di emanazione delle direttive.
Art. 6.  Limiti di erogazione.
Art. 7.  Modifiche dell'articolo 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
Art. 8.  Norme finanziarie.
Art. 9.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.16.205 - L.R. 27 settembre 1995, n. 66.

Interventi in favore delle imprese del settore industriale. Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 maggio 1993, n. 15 e 1 settembre 1993, n. 25.

(G.U.R. 2 ottobre 1995, n. 50).

 

Art. 1. Interventi per l'assestamento finanziario delle imprese. [1]

 

     Artt. 2. - 4. [2]

 

     Art. 5. Modalità di emanazione delle direttive.

     1. Le direttive di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso 8, e all'articolo 4, comma 1, capoverso 3, saranno emanate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 6. Limiti di erogazione.

     1. Le domande dirette ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e degli articoli 26, 27, 32, 33 e 35 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, possono essere accolte fino al 31 dicembre 1999.

     2. Le agevolazioni dirette all'assestamento delle piccole e medie imprese e delle imprese costituite sotto forma di società di capitali previste dalle norme di cui al comma 1 possono essere accordate una sola volta.

 

     Art. 7. Modifiche dell'articolo 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. [3]

 

     Art. 8. Norme finanziarie.

     1. I limiti di spesa poliennali previsti dalle leggi regionali 11 maggio 1993, n. 15, e 1 settembre 1993, n. 25, sono differiti all'esercizio finanziario 1996, ove non siano stati assunti impegni nel 1995 a causa della mancata attuazione dei relativi interventi finanziari.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 34 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[2] Sostituiscono gli artt. 26, 32 e 33 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[3] Modifica l'art. 31 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.