§ 3.16.197 - L.R. 20 marzo 1992, n. 5.
Proroga dei contratti occupazionali di cui all'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 ed ulteriori modifiche ed integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:20/03/1992
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Proroga contratti occupazionali.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.197 - L.R. 20 marzo 1992, n. 5.

Proroga dei contratti occupazionali di cui all'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 ed ulteriori modifiche ed integrazioni.

(G.U.R. n. 17 del 28 marzo 1992).

 

Art. 1. Proroga contratti occupazionali.

     1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 1993.

     2. Per l'anno finanziario 1992 è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 120.000 milioni.

     3. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 dopo le parole «qualifiche o profili professionali» sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 60.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 120.000 milioni per l'anno 1993, si provvede con l'apposito accantonamento del fondo globale di cui al capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno 1992 e del bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.