§ 3.16.166 - L.R. 15 novembre 1985, n. 42.
Interventi a favore dei lavoratori licenziati dalle imprese ICEM e LESCA FARSURA, impiegati nei servizi concernenti le manutenzioni ordinarie e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:15/11/1985
Numero:42


Sommario
Art. 1.      I lavoratori licenziati dalle imprese ICEM e LESCA FARSURA che risultino regolarmente in forza alla data del 20 settembre 1985, adibiti ai servizi concernenti le manutenzioni ordinarie e [...]
Art. 2.      I lavoratori iscritti nella lista speciale istituita ai sensi della presente legge, che rifiutino l'assunzione da parte delle imprese assuntrici il servizio ovvero conseguano l'avviamento presso [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.166 - L.R. 15 novembre 1985, n. 42.

Interventi a favore dei lavoratori licenziati dalle imprese ICEM e LESCA FARSURA, impiegati nei servizi concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie del comune di Palermo.

(G.U.R. 16 novembre 1985, n. 51).

 

Art. 1.

     I lavoratori licenziati dalle imprese ICEM e LESCA FARSURA che risultino regolarmente in forza alla data del 20 settembre 1985, adibiti ai servizi concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie del comune di Palermo, sono iscritti, previa domanda da presentarsi alla competente sezione di collocamento, in una lista speciale per qualifica istituita presso la sezione medesima [1].

     I lavoratori iscritti nella predetta lista speciale hanno diritto di precedenza, a parità di qualifica, nelle assunzioni sia numeriche sia nominative da effettuarsi da imprese che risultino assuntrici dei servizi riguardanti le manutenzioni ordinarie e straordinarie del comune di Palermo.

     Per il reperimento dell'ulteriore manodopera occorrente all'esecuzione di lavori le imprese assuntrici il servizio sono tenute ad avvalersi dei lavoratori iscritti nella lista speciale di cui al primo comma.

     Nell'ambito della quota prevista dall'art. 6, quarto comma, della L.R. 13 dicembre 1983, n. 120, come sostituito dall'art. 52 della L.R. 29 aprile 1985, n. 22, gli avviamenti presso i cantieri di lavoro istituiti dal comune di Palermo per gli anni 1986, 1987, 1988, 1989, sono riservati fino al 30 per cento della predetta quota ai lavoratori iscritti nella lista speciale di cui alla presente legge.

 

     Art. 2.

     I lavoratori iscritti nella lista speciale istituita ai sensi della presente legge, che rifiutino l'assunzione da parte delle imprese assuntrici il servizio ovvero conseguano l'avviamento presso altri datori di lavoro con contratto a tempo indeterminato, vengono cancellati dalla lista medesima e perdono il correlativo diritto di precedenza.

     Perdono, parimenti, il diritto all'iscrizione nella lista speciale i lavoratori licenziati per giusta causa o per giustificato motivo o che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o alla pensione o assegno di invalidità.

     L'avviamento al lavoro con contratto a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, non fa venir meno l'iscrizione nella lista speciale prevista dalla presente legge. Le giornate lavorative prestate con contratto a tempo determinato sono portate in detrazione all'anzianità di servizio prevista ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'ultimo comma del presente articolo.

     I lavoratori cancellati dalla lista speciale per mancata revisione periodica possono essere reiscritti nella stessa, a far data dalla presentazione della relativa domanda. L'anzianità di disoccupazione perduta in conseguenza della mancata revisione viene dedotta, in sede di formazione delle graduatorie, dall'anzianità di servizio prevista dal successivo comma.

     L'ordine delle graduatorie per l'avviamento dei lavoratori iscritti nella lista speciale è determinato sulla base dell'anzianità di servizio complessivamente maturata presso le aziende di provenienza negli ultimi cinque anni, con precedenza a coloro che vantino una maggiore anzianità. A parità del predetto requisito si terrà conto del carico familiare e, a parità di questo, dell'età, dando la precedenza ai lavoratori più anziani.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 28 marzo 1986, n. 17.