§ 3.16.41 - L.R. 1 luglio 1968, n. 17.
Nuove norme sui cantieri di lavoro per lavoratori disoccupati.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:01/07/1968
Numero:17


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione autorizza l'apertura di cantieri di lavoro per disoccupati per la sistemazione di strade dei Comuni della Regione e per la costruzione o [...]
Art. 2.      I progetti delle opere da eseguire nei cantieri debbono essere sottoposti all'approvazione degli uffici del Genio civile o degli uffici tecnici delle Amministrazioni provinciali competenti per [...]
Art. 3.      Possono essere ammesse a finanziamento, entro i limiti d'importo di cui all'articolo precedente, le spese concernenti:
Art. 4.      Il trattamento economico dei lavoratori disoccupati avviati ai cantieri di lavoro previsti dal presente capo, nonché del personale direttivo ed istruttore addetto ai cantieri medesimi è fissato [...]
Art. 5.      Gli uffici tecnici di cui al precedente art. 2 provvedono alla consegna dei lavori ed esercitano il controllo tecnico nei cantieri sull'esecuzione delle opere progettate.
Art. 6.      L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione accredita all'ente gestore, dopo l'inizio dei lavori, il 90 % della somma autorizzata presso un istituto di credito, indicato dallo stesso [...]
Art. 7.      Il collaudo delle opere realizzate nei cantieri è disposto a cura dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione che si avvale, all'uopo, di collaudatori iscritti nell'elenco [...]
Art. 8.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a finanziare l'acquisto dei materiali e relativo trasporto, il costo dei noli, del trasporto del materiale di risulta, e [...]
Art. 9.      Gli enti gestori interessati, per ottenere il finanziamento, devono presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione apposita domanda corredata delle copie del progetto [...]
Art. 10.      L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione, a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per [...]
Art. 11.      Alla corresponsione del saldo si provvede direttamente in favore dell'ente gestore su presentazione dei documenti giustificativi della spesa.
Art. 12.      Le varianti al progetto originario che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori, debitamente autorizzate dai competenti uffici del Genio civile, debbono essere comunicate [...]
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      Il trattamento economico dei lavoratori avviati ai cantieri di lavoro previsti dal presente capo e quello del personale direttivo ed istruttore addetto ai cantieri medesimi è fissato in misura [...]
Art. 17.      Agli oneri derivanti dalla presente legge a carico dell'anno finanziario 1968 si fa fronte:
Art. 18.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 2, l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione [...]
Art. 19.      Restano ferme le disposizioni del D.L.vo P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25 e del D.L.vo P. Reg. 31 ottobre 1951, n. 31, ed ogni altra norma non incompatibile con la presente legge.


§ 3.16.41 - L.R. 1 luglio 1968, n. 17.

Nuove norme sui cantieri di lavoro per lavoratori disoccupati.

(G.U.R. 6 luglio 1968, n. 31).

 

CAPO I

CANTIERI DI LAVORO PROMOSSI O AUTORIZZATI DALLA REGIONE

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione autorizza l'apertura di cantieri di lavoro per disoccupati per la sistemazione di strade dei Comuni della Regione e per la costruzione o sistemazione di altre opere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale [1].

     La gestione dei predetti cantieri è affidata ad enti pubblici e ad altri enti giuridicamente riconosciuti, nei confronti dei quali le opere di cui al lo comma si pongono in connessione diretta con il raggiungimento delle relative finalità istituzionali.

 

     Art. 2.

     I progetti delle opere da eseguire nei cantieri debbono essere sottoposti all'approvazione degli uffici del Genio civile o degli uffici tecnici delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.

     L'ammontare della spesa relativa non può superare, per ogni cantiere, l'importo di lire 10.000.000.

 

     Art. 3.

     Possono essere ammesse a finanziamento, entro i limiti d'importo di cui all'articolo precedente, le spese concernenti:

     a) la retribuzione della mano d'opera occorrente;

     b) il costo del materiale e del relativo trasporto;

     c) il costo degli eventuali noli e trasporti di materiale di risulta, limitatamente agli enti autarchici territoriali.

     Il finanziamento delle spese indicate nelle precedenti lett. b e c, non può, in ogni caso, superare la spesa occorrente per la retribuzione della mano d'opera.

 

     Art. 4.

     Il trattamento economico dei lavoratori disoccupati avviati ai cantieri di lavoro previsti dal presente capo, nonché del personale direttivo ed istruttore addetto ai cantieri medesimi è fissato nella misura seguente.

     I lavoratori hanno diritto, oltre all'indennità di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad un assegno giornaliero di lire 1.500 e, qualora non percepiscano indennità di disoccupazione, ad un ulteriore assegno giornaliero di lire 200, aumentato di lire 100 per la moglie, per ogni figlio e per i genitori, purché siano a carico.

     Al direttore del cantiere è corrisposto, a carico dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, un assegno giornaliero di lire 2.800; agli istruttori un assegno giornaliero di lire 2.500.

 

     Art. 5.

     Gli uffici tecnici di cui al precedente art. 2 provvedono alla consegna dei lavori ed esercitano il controllo tecnico nei cantieri sull'esecuzione delle opere progettate.

     I predetti uffici sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione durante l'esecuzione dei lavori almeno due relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori medesimi, con le proprie osservazioni.

     E' in facoltà dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione disporre ispezioni straordinarie tecniche ed amministrative.

     All'uopo, esso può avvalersi di funzionari designati dall'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e dal Provveditorato regionale per le opere pubbliche, oltre che di funzionari del proprio ruolo amministrativo e del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

 

     Art. 6.

     L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione accredita all'ente gestore, dopo l'inizio dei lavori, il 90 % della somma autorizzata presso un istituto di credito, indicato dallo stesso ente. Se l'ente gestore è un ente autarchico territoriale, la somma predetta deve essere accreditata presso il tesoriere comunale o provinciale.

     I pagamenti sono effettuati, a cura dell'istituto di credito e dei tesorieri, direttamente ai creditori, sulla base di ordini di pagamento rilasciati in loro favore da legali rappresentanti degli enti gestori. Qualora l'istituto di cui al comma precedente si trova in un Comune diverso da quello in cui è ubicato il cantiere di lavoro, il rappresentante dell'ente gestore, limitatamente alle spese per retribuzioni della mano d'opera, è autorizzato ad effettuare prelevamenti quindicinali per i relativi pagamenti.

     Alla corresponsione del saldo si provvede direttamente in favore dell'ente gestore su presentazione dei documenti giustificativi della spesa, previo il collaudo delle opere di cui al successivo art. 7.

 

     Art. 7.

     Il collaudo delle opere realizzate nei cantieri è disposto a cura dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione che si avvale, all'uopo, di collaudatori iscritti nell'elenco previsto dall'art. 8 della L. 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche.

 

CAPO II

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA REGIONE AI CANTIERI DI LAVORO PROMOSSI O

AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

     Art. 8.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a finanziare l'acquisto dei materiali e relativo trasporto, il costo dei noli, del trasporto del materiale di risulta, e dell'I.V.A. occorrenti nei cantieri di lavoro istituiti nel territorio della Regione in applicazione della L. 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, il cui costo della mano d'opera è a carico dello Stato.

     L'intervento finanziario della Regione può eccedere del 20 % l'ammontare complessivo della somma erogata dal Ministero per la retribuzione della mano d'opera e del personale istruttore [2].

 

     Art. 9.

     Gli enti gestori interessati, per ottenere il finanziamento, devono presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione apposita domanda corredata delle copie del progetto relative alle opere da eseguire e del decreto ministeriale istitutivo del cantiere.

 

     Art. 10.

     L'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione, a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio, comprovante l'avvenuto inizio dell'attività del cantiere, accredita all'ente gestore, nei modi stabiliti dal precedente art. 6 presso gli istituti o tesorieri ivi indicati, il 90 % della spesa autorizzata.

     L'erogazione delle spese avviene secondo quanto previsto dall'art. 6.

 

     Art. 11.

     Alla corresponsione del saldo si provvede direttamente in favore dell'ente gestore su presentazione dei documenti giustificativi della spesa.

     A tal fine, l'ente gestore, ad ultimazione dei lavori, deve inoltrare al competente ufficio del Genio civile, per il visto di congruità dei prezzi, le fatture quietanzate dai fornitori.

     L'ufficio del Genio civile, dopo eseguiti i necessari accertamenti, appone sulle fatture apposita dichiarazione attestante l'effettivo impiego nel cantiere del materiale fatturato.

 

     Art. 12.

     Le varianti al progetto originario che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori, debitamente autorizzate dai competenti uffici del Genio civile, debbono essere comunicate tempestivamente all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

     Eventuali maggiorazioni di spesa rispetto a quella prevista nel progetto originario ammesso a finanziamento sono a totale carico dell'ente gestore.

 

CAPO III

   CANTIERI DI LAVORO ISTITUITI IN FORZA DELLA L. 18 MARZO 1959, N. 7 E

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

 

     Art. 13.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 14.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 15.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 16.

     Il trattamento economico dei lavoratori avviati ai cantieri di lavoro previsti dal presente capo e quello del personale direttivo ed istruttore addetto ai cantieri medesimi è fissato in misura pari a quello previsto nel precedente art. 4.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 17.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge a carico dell'anno finanziario 1968 si fa fronte:

     a) per le finalità del Capo I, nonché per il finanziamento dei corsi professionali, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 16851 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso;

     b) per le finalità del Capo II con la somma di lire 1.000.000.000 da prelevarsi dal fondo iscritto al cap. n. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso;

     c) per le finalità del Capo III con lo stanziamento annuo previsto dalla L. 18 marzo 1959, n. 7.

     Per gli esercizi finanziari successivi, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede annualmente con la legge di bilancio nei limiti della disponibilità del bilancio stesso.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 2, l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione provvederà ad adeguare, limitatamente alle giornate lavorative ancora da effettuare, il trattamento economico dei lavoratori e del personale dei cantieri in corso di svolgimento, alle nuove misure previste dal precedente art. 4.

 

     Art. 19.

     Restano ferme le disposizioni del D.L.vo P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25 e del D.L.vo P. Reg. 31 ottobre 1951, n. 31, ed ogni altra norma non incompatibile con la presente legge.

 

 


[1] Comma sostituito con art. 29 L.R. 31 dicembre 1974, n. 60.

[2] Articolo sostituito con art. 14 L.R. 21 febbraio 1976, n. 9.

[3] Sostituisce art. 2 L.R. 18 marzo 1959, n. 7.

[4] Modifica art. 4 L.R. 18 marzo 1959, n. 7.

[5] Modifica art. 5 L.R. 18 marzo 1959, n. 7.