§ 3.15.10 - L.R. 5 agosto 1982, n. 94.
Integrazioni e modifiche alle norme sui servizi di cassa e tesoreria della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.15 istituti di credito
Data:05/08/1982
Numero:94


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Giunta regionale, al fine di promuovere una conferenza generale sul credito in Sicilia, può affidare indagini e studi, per tesi [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      All'onere di lire 5.500 milioni derivante dall'applicazione degli artt. 6 e 7 della presente legge, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elernento di programma 6.2.2.4.: [...]
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, salve le diverse decorrenze previste nei [...]


§ 3.15.10 - L.R. 5 agosto 1982, n. 94.

Integrazioni e modifiche alle norme sui servizi di cassa e tesoreria della Regione.

(G.U.R. 14 agosto 1982, n. 36).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 7.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Giunta regionale, al fine di promuovere una conferenza generale sul credito in Sicilia, può affidare indagini e studi, per tesi previamente individuate in base ad apposito progetto, a cattedre od istituti universitari, con il compito di predisporre anche le relazioni di base per la conferenza.

     I risultati delle indagini e degli studi nonché le relazioni di cui al precedente comma, previamente sottoposti alla valutazione della Commissione legislativa Finanza, bilancio e programmazione dell'Assemblea regionale siciliana, formano oggetto della conferenza generale sul credito, le cui conclusioni sono comunicate al Comitato regionale per il credito ed il risparmio per le eventuali determinazioni di competenza in ordine agli indirizzi programmatori dell'amministrazione nel settore.

     Per la organizzazione della conferenza, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può avvalersi di organismi ed istituzioni pubbliche.

     I compensi da attribuire alle istituzioni universitarie per i lavori di cui al primo comma del presente articolo, sono determinati con decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     Alle spese per l'organizzazione della conferenza generale sul credito l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede mediante apertura di credito in favore dell'organismo pubblico prescelto, sentita la Giunta regionale.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di lire 500 milioni [5]a.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 9.

     All'onere di lire 5.500 milioni derivante dall'applicazione degli artt. 6 e 7 della presente legge, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elernento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84" progetto "Iniziative legislative conformi agli indirizzi di piano per far fronte a nuovi progetti" », mediante riduzione di pari importo delle relative assegnazioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, salve le diverse decorrenze previste nei precedenti articoli.

 

 


[1] Modifica art. 1 L.R. 6 maggio 1976, n. 45.

[2] Modifica art. 2 L.R. 6 maggio 1976, n. 45.

[3] Aggiunge art. 2-bis alla L.R. 6 maggio 1976, n. 45.

[4] Modifica art. 3 L.R. 6 maggio 1976, n. 45.

[5] Aggiunge artt. 4 bis, 4-ter e 4-quater alla L.R. 6 maggio 1976, n. 45.

[7] Articolo abrogato con art. 31 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[5]5a Articolo così sostituito con art. 10 L.R. 15 maggio 1986, n. 25.

[6] Modifica art. 5 L.R. 6 maggio 1976, n. 45.