§ 3.14.26 - L.R. 28 maggio 1979, n. 116.
Incremento del fondo di cui all'art. 3, n. 5, lett. b, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modifiche, istituito presso [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:28/05/1979
Numero:116


Sommario
Art. 1.      Il fondo di cui all'art. 3, n. 5, lett. b, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni, istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione [...]
Art. 2.      In aderenza a quanto disposto dal primo comma dell'art. 4 della L.R. 3 maggio 1979, n. 73, il Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana è autorizzato [...]
Art. 3.      All'onere di lire 10.600 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, quanto a lire 10 mila [...]
Art. 4.      In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le [...]


§ 3.14.26 - L.R. 28 maggio 1979, n. 116.

Incremento del fondo di cui all'art. 3, n. 5, lett. b, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modifiche, istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.).

(G.U.R. 2 giugno 1979, n. 24).

 

Art. 1.

     Il fondo di cui all'art. 3, n. 5, lett. b, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni, istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è incrementato di lire 10 mila milioni per concorso interessi a favore di istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, convenzionati con il medesimo I.R.C.A.C., che effettuano finanziamenti a cooperative agricole e loro consorzi per l'ammasso volontario di uva ai sensi della L.R. 30 luglio 1973, n. 28, e successive integrazioni e modifiche.

     Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 1973, n. 28, e successive modifiche, è autorizzata, in aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 13 della suddetta legge, la spesa di lire 600 milioni per far fronte al maggior onere relativo alle operazioni inerenti alla campagna 1978-1979 [1].

 

     Art. 2.

     In aderenza a quanto disposto dal primo comma dell'art. 4 della L.R. 3 maggio 1979, n. 73, il Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana è autorizzato a versare anticipatamente e fino alla concorrenza di lire 10.000 milioni, all'entrata del bilancio della Regione, le somme eccedenti il fabbisogno finanziario occorrente per le finalità della predetta L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

 

     Art. 3.

     All'onere di lire 10.600 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, quanto a lire 10 mila milioni, con le entrate previste dal precedente articolo e quanto a lire 600 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio medesimo.

 

     Art. 4.

     In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 8 L.R. 13 agosto 1979, n. 198.