§ 3.14.12 - L.R. 30 luglio 1969, n. 32.
Modifiche alla L.R. 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni concernenti norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:30/07/1969
Numero:32


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      I limiti di spesa previsti agli artt. 8 e 9 della L.R. 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni a decorrere dal 1 gennaio 1969 sono modificati come segue:
Art. 3.      All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio [...]
Art. 4.      Per gli anni finanziari successivi a quello in corso si provvede mediante l'utilizzo di parte dell'incremento del gettito dell'imposta sulle società e sulle obbligazioni.
Art. 5.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


§ 3.14.12 - L.R. 30 luglio 1969, n. 32.

Modifiche alla L.R. 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni concernenti norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

(G.U.R. 31 luglio 1969, n. 36).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     I limiti di spesa previsti agli artt. 8 e 9 della L.R. 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni a decorrere dal 1 gennaio 1969 sono modificati come segue:

     1) quello previsto dall'art. 8 è elevato a lire 310 milioni;

     2) quelli previsti alle lett. a e b dell'art. 9 sono rispettivamente elevati a lire 310 milioni e a lire 290 milioni;

     3) quello previsto alla lett. d dello stesso art. 9 per le finalità di cui alla lett. c dell'art. 4 della legge predetta è elevato a lire 260 milioni.

 

     Art. 3.

     All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

     In dipendenza del precedente comma, all'elenco n. 4, annesso al bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Per gli anni finanziari successivi a quello in corso si provvede mediante l'utilizzo di parte dell'incremento del gettito dell'imposta sulle società e sulle obbligazioni.

 

     Art. 5.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 36 L.R. 31 dicembre 1974, n. 60.