§ 3.14.10 - L.R. 13 maggio 1966, n. 11.
Modifiche alla L. 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni concernente «Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:13/05/1966
Numero:11


Sommario
Art. 1.      I limiti di spesa previsti agli artt. 8 e 9 della L. 30 dicembre 1960, n. 48 a decorrere dall'esercizio finanziario 1966 sono modificati come segue:
Art. 2.      Alla copertura della spesa annua di lire 250 milioni prevista dalla presente legge si fa fronte:


§ 3.14.10 - L.R. 13 maggio 1966, n. 11.

Modifiche alla L. 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni concernente «Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione».

(G.U.R. 14 maggio 1966, n. 24).

 

Art. 1.

     I limiti di spesa previsti agli artt. 8 e 9 della L. 30 dicembre 1960, n. 48 a decorrere dall'esercizio finanziario 1966 sono modificati come segue:

     1) quello previsto all'art. 8 è elevato a lire 240 milioni;

     2) quelli previsti alle lett. a e b dell'art. 9 sono rispettivamente elevati a lire 240 milioni e a lire 200 milioni;

     3) quello previsto alla lett. d dello stesso art. 9 per le finalità di cui alla lett. c dell'art. 4 della legge predetta è elevato a lire 200 milioni.

 

     Art. 2.

     Alla copertura della spesa annua di lire 250 milioni prevista dalla presente legge si fa fronte:

     - per l'esercizio in corso mediante prelevamento della somma di lire 35 milioni dal cap. 543 e per la restante somma dal cap. 78 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1966;

     - per gli esercizi futuri utilizzando le maggiori disponibilità di bilancio risultanti dall'incremento dell'imposta generale sull'entrata.

     Il Governo è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.