§ 3.12.104 - L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.
Disposizioni interpretative e modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 «Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche». Disposizioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:08/01/1996
Numero:2


Sommario
Art. 5.  Integrazione della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18.
Art. 6.  Integrazione della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18.
Art. 12.  Richieste di conversione delle autorizzazioni.
Art. 16.  Integrazione alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 18.
Art. 17.  Servizi per i mercati storici.
Art. 18.  Prosecuzione degli interventi per favorire la privatizzazione delle società controllate dall'Ente di sviluppo agricolo.
Art. 19.  Proroga del termine per i lavoratori forestali.
Art. 20.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.12.104 - L.R. 8 gennaio 1996, n. 2.

Disposizioni interpretative e modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 «Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche». Disposizioni varie in materia agricola.

(G.U.R. 9 gennaio 1996, n. 2).

 

     Artt. 1. - 4. [1]

 

Art. 5. Integrazione della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18.

     1. [2].

     2. Il comma 17 dell'articolo 8 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 è abrogato.

 

     Art. 6. Integrazione della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18. [2]

 

     Artt. 7. - 11. [1]

 

     Art. 12. Richieste di conversione delle autorizzazioni.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 le richieste di conversione delle autorizzazioni, presentate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 all'Amministrazione regionale, sono trasmesse, a cura dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ai comuni competenti per l'emanazione dei relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Artt. 13. - 15. [1]

 

     Art. 16. Integrazione alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 18. [2]

 

     Art. 17. Servizi per i mercati storici. [3]

 

     Art. 18. Prosecuzione degli interventi per favorire la privatizzazione delle società controllate dall'Ente di sviluppo agricolo. [4]

 

     Art. 19. Proroga del termine per i lavoratori forestali.

     1. Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 79 è prorogato al 29 febbraio 1996.

 

     Art. 20.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modificano gli artt. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20 della L.R. 1° marzo 1995, n. 18.

[2] Aggiungono gli artt. 8 bis, 8 ter, 21 bis, della L.R. 1° marzo 1995, n. 18.

[2] Aggiungono gli artt. 8 bis, 8 ter, 21 bis, della L.R. 1° marzo 1995, n. 18.

[1] Modificano gli artt. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20 della L.R. 1° marzo 1995, n. 18.

[1] Modificano gli artt. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20 della L.R. 1° marzo 1995, n. 18.

[2] Aggiungono gli artt. 8 bis, 8 ter, 21 bis, della L.R. 1° marzo 1995, n. 18.

[3] Integra l'art. 22 della L.R. 1° marzo 1995, n. 18.

[4] Modifica l'art. 7 della L.R. 4 aprile 1995, n. 28.