§ 3.12.97 - L.R. 23 maggio 1994, n. 7.
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:23/05/1994
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti.
Art. 4.  Composizione del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti.
Art. 5.  Riconoscimento associazioni dei consumatori.
Art. 6.  Norme per l'effettuazione di analisi.
Art. 6 bis.  Sportelli del consumatore
Art. 7.  Educazione del consumatore.
Art. 8. 


§ 3.12.97 - L.R. 23 maggio 1994, n. 7.

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(G.U.R. n. 25 del 25 maggio 1994).

 

Art. 1. Principi generali.

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in esecuzione della normativa comunitaria o nazionale, riconosce e promuove il ruolo economico e sociale dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo ed il loro diritto ad operare e ad associarsi per la salvaguardia e la tutela della loro condizione.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. La Regione, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti, persegue in particolare i seguenti obiettivi:

     a) protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'ambiente;

     b) vigilanza contro i rischi per gli interessi economici e giuridici del consumatore;

     c) promozione ed attuazione di una politica di educazione e informazione del consumatore;

     d) promozione ed attuazione di iniziative miranti a tutelare il cittadino in quanto utente di servizi pubblici;

     e) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori al fine di garantire la partecipazione ai benefici della vita associativa e contribuire all'attuazione della normativa in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

     2. La Regione persegue la tutela del diritto alla rappresentanza dei consumatori nel proprio seno e presso gli enti, gli istituti e le aziende da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, negli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché negli enti, negli istituti e nelle aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza.

 

     Art. 3. Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti.

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, presso la Presidenza della Regione è istituito il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (d'ora in poi Consiglio), organo consultivo, di iniziativa, controllo e impulso, cui sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) formulare proposte al Governo regionale per l'attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;

     b) formulare proposte per l'effettuazione di ricerche;

     c) esprimere pareri sugli interventi regionali connessi alla tutela dei consumatori;

     d) formulare proposte per il coordinamento degli interventi dei comuni in materia di difesa dei consumatori;

     e) formulare proposte circa la migliore erogazione dei servizi, di qualsiasi natura, da parte di enti, organismi o uffici pubblici regionali;

     f) ricevere segnalazioni e relazioni scritte, che devono recare le generalità dei singoli firmatari.

 

     Art. 4. Composizione del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti.

     1. Il Consiglio è nominato dal Presidente della Regione ed è così composto:

     a) dal Presidente della Regione, o da un suo delegato permanente, che lo presiede;

     b) da dodici componenti designati dalle associazioni dei consumatori riconosciute;

     c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei commercianti, degli artigiani e degli industriali sulla base di terne fornite dalle associazioni stesse o designate congiuntamente.

     2. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio esperti nelle materie all'ordine del giorno.

     3. Nella composizione del Consiglio deve essere comunque garantita la presenza maggioritaria di componenti designati dalle associazioni dei consumatori.

     4. Il Consiglio è nominato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. Il Consiglio è insediato purché siano stati designati almeno la metà dei componenti.

     6. Il Consiglio approva, entro tre mesi dalla prima seduta, il proprio regolamento. I membri del Consiglio restano in carica per la durata di quattro anni.

     7. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Consiglio si avvale di una segreteria, nominata tra il personale della Presidenza della Regione, composta da non più di tre unità.

 

     Art. 5. Riconoscimento associazioni dei consumatori.

     1. Le associazioni sono riconosciute con decreto del Presidente della Regione.

     2. Ai fini del riconoscimento esse sono tenute a dimostrare la loro effettiva azione da almeno un anno e un numero d'iscritti non inferiore allo 0,3 per mille della popolazione residente in Sicilia [1].

     3. Alle associazioni di cui al presente articolo e a tutti i cittadini sono riconosciuti i diritti e le facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 14 e al comma 4 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per le specifiche finalità della presente legge.

     4. Al fine di pervenire alla prima costituzione del Consiglio, il Presidente della Regione provvede al riconoscimento delle associazioni per la tutela dei consumatori già operanti a livello regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e su documentata istanza dell'associazione, che dovrà essere inoltrata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Norme per l'effettuazione di analisi.

     1. Gli enti, abilitati ad effettuare analisi chimiche o chimico- fisiche, sono tenuti a eseguire analisi a richiesta di associazioni di consumatori, di cui all'articolo 5, purché non si tratti di associazioni che svolgono attività commerciale.

     2. Qualora gli enti ritengano motivatamente di non essere in grado di eseguire le analisi, esse provvedono entro dieci giorni dal prelevamento a richiederne l'effettuazione agli altri laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni di legge.

     3. Gli enti, qualora la natura e la qualità delle analisi o altre circostanze lo richiedano, possono rifiutare motivatamente di eseguire le analisi, dandone comunicazione ai richiedenti entro dieci giorni dal ricevimento della domanda.

     4. Del risultato delle analisi, si dà immediata comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante dell'associazione richiedente ed al sindaco del comune territorialmente competente. Il risultato delle analisi deve essere altresì, contestualmente, comunicato alla impresa produttrice o importatrice del prodotto oggetto dell'esame.

     5. L'impresa produttrice o importatrice può richiedere, entro un mese dalla data del ricevimento, la revisione dell'analisi.

     6. I risultati della revisione sono comunicati ai medesimi destinatari e con le stesse formalità di cui ai commi precedenti.

     7. Le analisi sono effettuate a prezzo di costo.

     8. Presso ogni ufficio preposto alla vigilanza e controllo a tutela dei consumatori è tenuto un registro per la pubblica consultazione nel quale vengono annotate le denunce e segnalazioni pervenute, l'esito degli accertamenti svolti e i provvedimenti assunti.

 

     Art. 6 bis. Sportelli del consumatore [2]

     1. La Regione promuove la creazione di una rete di sportelli sul territorio gestiti, anche in forma associata, dalle associazioni riconosciute per fornire al cittadino informazioni, consulenza ed assistenza su temi attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti. Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 7. Educazione del consumatore.

     1. Per l'attività di formazione del consumatore il Governo regionale, d'intesa con le autorità scolastiche, in collaborazione con il Consiglio, predispone programmi di educazione per il personale docente e per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

     2. I programmi di cui al comma 1 comprendono le materie di cui alle lettere a e b dell'articolo 2, nonché qualsiasi altro profilo attinente alla tutela della libertà e della dignità del consumatore.

     3. Le iniziative di cui al comma 1 verranno realizzate avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 5.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[2] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.