§ 3.12.59 - L.R. 31 ottobre 1977, n. 91.
Istituzione della Commissione regionale per il commercio ambulante e della Commissione regionale consultiva per il commercio all'ingrosso dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:31/10/1977
Numero:91


Sommario
Art. 1.      E' istituita, presso l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, la Commissione per il commercio ambulante di cui all'art. 9 della L. 19 maggio 1976, n. 398.
Art. 2.      La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, o, per sua delega, dal dirigente coordinatore del gruppo commercio dell'Assessorato, ed è composta:
Art. 3.      La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Art. 4.      E' istituita, presso l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, la Commissione regionale consultiva per il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei [...]
Art. 5.      La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio o, per sua delega, dal direttore regionale
Art. 6.      La Commissione è integrata, di volta in volta, e separatamente, a seconda che si trattino argomenti attinenti ad uno dei tre distinti settori merceologici;
Art. 7.      La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Art. 8.      Ai lavori delle Commissioni istituite con la presente legge possono essere chiamati a partecipare esperti nelle questioni da trattare, senza diritto di voto.
Art. 9.      Le Commissioni sono convocate dal presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Art. 10.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600.000, si provvede a carico dello stanziamento del cap. 24209 del bilancio della Regione per l'esercizio [...]


§ 3.12.59 - L.R. 31 ottobre 1977, n. 91.

Istituzione della Commissione regionale per il commercio ambulante e della Commissione regionale consultiva per il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

(G.U.R. 5 novembre 1977, n. 50).

 

 

TITOLO I

COMMISSIONE REGIONALE PER IL COMMERCIO AMBULANTE.

 

Art. 1.

     E' istituita, presso l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, la Commissione per il commercio ambulante di cui all'art. 9 della L. 19 maggio 1976, n. 398.

 

     Art. 2.

     La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, o, per sua delega, dal dirigente coordinatore del gruppo commercio dell'Assessorato, ed è composta:

     a) da tre rappresentanti dei commercianti ambulanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria regionalmente più rappresentative;

     b) da due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti regionalmente più rappresentative;

     c) da un rappresentante delle camere di commercio designato dall'Unione regionale delle camere di commercio della Sicilia;

     d) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.

     e) dal direttore dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

     f) dal dirigente preposto al settore commercio dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

     g) da due rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale [1].

     Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente in servizio presso l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore ad assistente.

 

     Art. 3.

     La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

     Ai componenti della Commissione ed agli esperti di cui all'art. 8 compete, per la partecipazione alle sedute, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella stessa misura fissata per i direttori regionali.

     I componenti delle commissioni comunali di cui all'art. 3 della citata L. n. 398 del 1976 non possono far parte della Commissione regionale.

 

 

TITOLO II

COMMISSIONE REGIONALE CONSULTIVA PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI

ORTOFRUTTICOLI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ITTICI

 

     Art. 4.

     E' istituita, presso l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, la Commissione regionale consultiva per il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

     La Commissione svolge, nell'ambito della Regione, le attribuzioni della Commissione prevista dall'art. 14 della L. 25 marzo 1959, n. 125.

 

     Art. 5.

     La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio o, per sua delega, dal direttore regionale

dell'Assessorato, ed è composta:

     a) da un dirigente dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio;

     b) da un dirigente della Ragioneria generale della Regione;

     c) da un dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

     d) da un dirigente dell'Assessorato regionale della sanità;

     e) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;

     f) da due rappresentanti delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute;

     g) da tre rappresentanti delle confederazioni nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

 

     Art. 6.

     La Commissione è integrata, di volta in volta, e separatamente, a seconda che si trattino argomenti attinenti ad uno dei tre distinti settori merceologici;

     a) per i prodotti ortofrutticoli: da due rappresentanti dei produttori agricoli, da due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, da due rappresentanti degli industriali che provvedono alla conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;

     b) per le carni: da due rappresentanti degli allevatori, da due rappresentanti dei commercianti della carne, da due rappresentanti degli industriali che provvedono alla lavorazione e conservazione delle carni;

     c) per i prodotti ittici: da due rappresentanti dei produttori del settore ittico, da due rappresentanti dei commercianti dei prodotti ittici, da due rappresentanti degli industriali che provvedono alla lavorazione e conservazione dei prodotti ittici.

     I componenti di cui al presente articolo sono scelti dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio su terne designate dalle organizzazioni regionali di categoria.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente in servizio presso l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore ad assistente.

 

     Art. 7.

     La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

     Ai componenti della Commissione ed agli esperti di cui al seguente articolo, estranei all'Amministrazione regionale, compete, per la partecipazione alle sedute, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella stessa misura fissata per i direttori regionali.

 

 

TITOLO III

NORME COMUNI

 

     Art. 8.

     Ai lavori delle Commissioni istituite con la presente legge possono essere chiamati a partecipare esperti nelle questioni da trattare, senza diritto di voto.

 

     Art. 9.

     Le Commissioni sono convocate dal presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     Art. 10.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600.000, si provvede a carico dello stanziamento del cap. 24209 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

 

 


[1] Comma così integrato con art. 25 L.R. 23 maggio 1991, n. 34.