§ 3.12.42 - L.R. 6 marzo 1962, n. 4.
Modifiche alla L.R. 27 febbraio 1950, n. 13, concernente la concessione di contributi per la istituzione di punti e depositi franchi nella Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:06/03/1962
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Le agevolazioni previste dalla L.R. 27 febbraio 1950, n. 13, sono estese all'esecuzione delle opere e degli impianti occorrenti per la idonea attrezzatura dei porti siciliani, nonché alla [...]
Art. 2.      L'istanza per ottenere le agevolazioni di cui al precedente articolo ed alla L.R. 27 febbraio 1950, n. 13, corredata dei progetti e preventivi di spesa, è sottoposta, previo parere dell'ufficio [...]
Art. 3.      La spesa annua autorizzata dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1950, n. 13, è aumentata a lire 150 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1962-63
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.12.42 - L.R. 6 marzo 1962, n. 4.

Modifiche alla L.R. 27 febbraio 1950, n. 13, concernente la concessione di contributi per la istituzione di punti e depositi franchi nella Regione siciliana.

(G.U.R. 10 marzo 1962, n. 11).

 

Art. 1.

     Le agevolazioni previste dalla L.R. 27 febbraio 1950, n. 13, sono estese all'esecuzione delle opere e degli impianti occorrenti per la idonea attrezzatura dei porti siciliani, nonché alla costruzione ed all'ampliamento sia all'interno che all'esterno del perimetro dei punti e depositi franchi, di locali, impianti e servizi destinati ad agevolare l'attività industriale e gli scambi commerciali, aventi per oggetto prodotti dell'agricoltura e della pesca, purché la costruzione e la gestione di detti impianti e locali siano effettuate a cura:

     a) di enti pubblici o di altri enti, dei quali facciano parte enti pubblici;

     b) di enti a carattere consorziale e società, dei quali facciano parte produttori che rappresentino almeno il 50 % del capitale sociale;

     c) di enti cooperativistici.

 

     Art. 2.

     L'istanza per ottenere le agevolazioni di cui al precedente articolo ed alla L.R. 27 febbraio 1950, n. 13, corredata dei progetti e preventivi di spesa, è sottoposta, previo parere dell'ufficio del genio civile e delle camere di commercio, industria ed agricoltura competenti, all'approvazione dell'Assessore per l'industria e commercio, il quale determina, con suo decreto, la misura del contributo e l'ammontare della spesa, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 della L. 27 febbraio 1950, n. 13.

     La liquidazione del contributo è effettuata dopo il collaudo delle opere da parte degli organi tecnici competenti. Sul contributo stesso possono essere corrisposti acconti in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dagli organi tecnici.

 

     Art. 3.

     La spesa annua autorizzata dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1950, n. 13, è aumentata a lire 150 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1962-63 [1].

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Importo successivamente modificato con art. 26 L.R. 13 aprile 1966, n. 4 e art. 1 L.R. 30 dicembre 1977, n. 119.