§ 3.11.79 - L.R. 27 maggio 1987, n. 30.
Interpretazione autentica della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 11, recante «Misure urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza ed a favorire i [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:27/05/1987
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. Il numero dei dipendenti indicato nell'art. 3, primo comma, della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 11, è da intendersi riferito ai singoli stabilimenti delle imprese esercenti l'attività di [...]
Art. 2.      1. E' abrogato l'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 11.
Art. 3.      1. Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 11, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di lire 10.000 milioni.


§ 3.11.79 - L.R. 27 maggio 1987, n. 30.

Interpretazione autentica della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 11, recante «Misure urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza ed a favorire i processi di ristrutturazione e di trasformazione nell'industria dei laterizi e della ceramica per l'edilizia» e modifica della stessa.

(G.U.R. n. 22 del 30 maggio 1987).

 

Art. 1.

     1. Il numero dei dipendenti indicato nell'art. 3, primo comma, della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 11, è da intendersi riferito ai singoli stabilimenti delle imprese esercenti l'attività di produzione dei laterizi.

     2. La disposizione di cui al primo comma ha natura di interpretazione autentica.

 

     Art. 2.

     1. E' abrogato l'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 11.

     2. Le somme disponibili presso l'IRFIS sul finanziamento disposto con l'art. 1 della soprarichiamata legge regionale 3 gennaio 1985, n. 11, sono riversate dallo stesso istituto in entrata al bilancio della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 11, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di lire 10.000 milioni.

     2. All'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, codice 03.00 - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.