§ 3.11.66 - L.R. 15 novembre 1982, n. 132.
Provvedimenti straordinari per consentire la ripresa dell'attività industriale della cereria Gange F.lli e C. S.p.a. con sede in Palermo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:15/11/1982
Numero:132


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere con proprio decreto in favore della S.p.a. Gange F.lli e C. con sede in Palermo un contributo in conto capitale nella misura del [...]
Art. 2.      Il finanziamento che il Comitato amministrativo previsto dall'art. 27 della L r 6 maggio 1981, n. 96, potrà concedere per la realizzazione del programma di cui al precedente art. 1, sul fondo [...]
Art. 3.      I benefici previsti dai precedenti artt. 1 e 2 sono erogati quali anticipazioni su analoghi benefici eventualmente richiesti a norma della vigente legislazione nazionale in favore delle [...]
Art. 4.      Sul precitato fondo regionale a gestione separata di cui all'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato amministrativo di cui all'art. 27 della [...]
Art. 5.      Il fondo regionale a gestione separata di cui all'art. 11 della L r. 5 agosto 1957, n 51 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 2.000 milioni.
Art. 6.      Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in lire 2.750 milioni, per l'esercizio finanziario 1982, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione elemento di [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.11.66 - L.R. 15 novembre 1982, n. 132.

Provvedimenti straordinari per consentire la ripresa dell'attività industriale della cereria Gange F.lli e C. S.p.a. con sede in Palermo.

(G.U.R. 20 novembre 1982, n. 51).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere con proprio decreto in favore della S.p.a. Gange F.lli e C. con sede in Palermo un contributo in conto capitale nella misura del 35 %, e per un importo massimo non superiore a lire 750 milioni, della spesa occorrente per la costruzione e/o riattivazione di un complesso industriale tecnicamente organizzato atto alla produzione di manufatti in cera, scope e prodotti affini, anche mediante l'acquisto e riattamento di immobili industriali già esistenti.

     Il contributo in conto capitale di cui al precedente comma farà carico sul bilancio della Regione e verrà erogato dall'Assessore regionale per l'industria in corrispondenza alla graduale realizzazione del programma di investimento e quindi sulla base ed in proporzione alle erogazioni del finanziamento di cui al successivo art. 2.

 

     Art. 2.

     Il finanziamento che il Comitato amministrativo previsto dall'art. 27 della L r 6 maggio 1981, n. 96, potrà concedere per la realizzazione del programma di cui al precedente art. 1, sul fondo regionale a gestione separata presso l'IRFIS di cui all'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, verrà regolato alle seguenti condizioni:

     - intervento fino all'integrale copertura della spesa occorrente per la realizzazione del programma al netto del contributo in conto capitale indicato al precedente art. 1 ed al lordo di una quota per scorte non superiore al 30 % degli investimenti fissi;

     - tasso di interesse pari al 4 % annuo comprensivo di ogni onere accessorio e spese;

     - durata anni 15 di cui 5 per utilizzo e preammortamento;

     - garanzie reali aziendali ivi compresi gli speciali privilegi di cui al D L.C.P.S. 1° ottobre 1947, n. 1075, ed alla L. 16 aprile 1954, n. 135.

 

     Art. 3.

     I benefici previsti dai precedenti artt. 1 e 2 sono erogati quali anticipazioni su analoghi benefici eventualmente richiesti a norma della vigente legislazione nazionale in favore delle industrie del Mezzogiorno.

 

     Art. 4.

     Sul precitato fondo regionale a gestione separata di cui all'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato amministrativo di cui all'art. 27 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzato a concedere un'anticipazione commisurata al 40 % del contributo in conto capitale di cui al decreto assessoriale, previsto al primo comma del precedente art. 1, mediante cessione all'IRFIS del contributo stesso.

     L'anticipazione verrà concessa sotto forma di apertura di credito di durata non inferiore a 18 mesi e 1 giorno ed allo stesso tasso di interesse di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 5.

     Il fondo regionale a gestione separata di cui all'art. 11 della L r. 5 agosto 1957, n 51 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 6.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in lire 2.750 milioni, per l'esercizio finanziario 1982, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione elemento di programma 6.6.2.4.: « Fondi destinati al finanziamento dei progetti prioritari previsti dal quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84, progetto promozioni imprenditoriali ed incentivi strutturali piccole e medie imprese ».

     Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.