§ 3.11.47 - L.R. 1 marzo 1975, n. 2.
Provvedimenti straordinari a favore delle aziende industriali operanti nell'ambito del porto di Palermo e provvidenze a favore delle organizzazioni dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:01/03/1975
Numero:2


Sommario
Art. 1.      A favore dell'Amministrazione del deposito franco e della Società bacini siciliani, operanti nell'area del porto di Palermo, è autorizzata la concessione, a carico delLa Regione, di contributi [...]
Art. 2.      Per ottenere il beneficio di cui all'art. 1, le società indicate nello stesso articolo devono presentare, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.11.47 - L.R. 1 marzo 1975, n. 2.

Provvedimenti straordinari a favore delle aziende industriali operanti nell'ambito del porto di Palermo e provvidenze a favore delle organizzazioni dei lavoratori del porto.

(G.U.R. 8 marzo 1975, n. 10).

 

Art. 1.

     A favore dell'Amministrazione del deposito franco e della Società bacini siciliani, operanti nell'area del porto di Palermo, è autorizzata la concessione, a carico delLa Regione, di contributi annui, per dieci anni, nella misura del 9 % sugli interessi dei mutui contratti

dall'Amministrazione e dalla Società predetta per la ricostruzione dei bacini di carenaggio galleggianti, per il miglioramento e per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature.

     L'ammontare complessivo dei mutui ammissibili a contributo non può superare in ogni caso l'importo di lire 12.000 milioni.

     I contributi di cui al presente articolo sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio e sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti.

 

     Art. 2.

     Per ottenere il beneficio di cui all'art. 1, le società indicate nello stesso articolo devono presentare, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza all Assessorato regionale dell'industria e del commercio, corredata di una dettagliata relazione sulle opere e sul costo relativo.

     L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio adotta le proprie determinazioni sulle istanze di cui sopra, entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle medesime.

     La Presidenza della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, è autorizzata a concedere garanzia, nel limite di lire 1.500 milioni, sui mutui contratti dall'Amministrazione del deposito franco con istituti o aziende di credito [1].

     Ai fini dell'ottenimento della garanzia di cui sopra, il Consorzio dei Magazzini generali della Sicilia deve presentare all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio un adeguato programma per il miglioramento ed il potenziamento degli impianti del deposito franco del porto di Palermo [1].

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per l'anno in corso la spesa di lire 28 milioni che si iscrive al cap. 20731 [1].

 

     Artt. 3. - 7.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Commi aggiunti con art. 22 L.R. 20 aprile 1976, n. 38.

[1] Commi aggiunti con art. 22 L.R. 20 aprile 1976, n. 38.

[1] Commi aggiunti con art. 22 L.R. 20 aprile 1976, n. 38.

[2] Articoli che hanno esaurito la loro efficacia.